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Stage e tirocini, definizioni e incognite in un mondo del lavoro in evoluzione

Le prime domande che sorgono spontanee affrontando questa tematica sono che cos’è un tirocinio? c’è differenza tra stage e tirocinio?

Tralasciando l’interminabile trafila di decreti legge e circolari, appare decisamente più chiarificatore e schematico il quadro tipologico presentato dalla Voltolina68, che sintetizziamo – e ampliamo secondo le più recenti disposizioni normative – nella tabella che segue69.

TIPOLOGIA SOTTOCATEGORIE CARATTERISTICHE RETRIBUZIONE

TIROCINIO

CURRICULARE

NON CURRICULARE ≡ STAGE70

Tappa obbligata, stabilita nel corso di uno specifico percorso professionale o di studi. Generalmente no ma dipende dalle direttive regionali71. In seguito all’entrata in vigore dell’art.1

65 Voltolina E. (2010), La Repubblica degli stagisti. Come non farsi sfruttare, Editori Laterza,

Bari.

66 Camera del lavoro di Bologna, IRES Emilia Romagna (2014) (a cura di), Hostage:

formazione o sfruttamento? L’istituto dei tirocini formativi in provincia di Bologna, CDLM-

CGIL Bologna.

67 Istituto Ricerche Economiche Sociali.

68 Voltolina E. (2010), La Repubblica degli stagisti. Come non farsi sfruttare, Editori Laterza,

Bari, pp.4-8.

69 La Voltolina prende in considerazione anche altre due tipologie riconducibili alla sfera del

learning by doing, ovvero praticantato (obbligatorio per accedere ad alcune professioni, come per esempio quella di avvocato o giornalista) e apprendistato (a differenza delle altre tipologie è un vero e proprio rapporto di lavoro […] e deve essere retribuito); si è deciso di

non includere questi ultimi due casi nella tabella in quanto un’analisi comparativa comprendente anch’essi non è stata valutata produttiva ai fini della ricerca in atto.

70 Stage e tirocinio non sono esattamente la stessa cosa; il termine stage equivale infatti alle

definizione più specifica di tirocinio non curricolare.

71 Per esempio la Regione Toscana, tramite il progetto Giovanisì, ha approvato un accordo di

34  Tirocini formativi e di orientamento;  Tirocini di inserimento/reinser imento al lavoro;  Tirocini in favore di disabili o soggetti svantaggiati Libero e volontario comma 34d della “riforma Fornero” è stata riconosciuta la necessità di includere nell’accordo Stato-regioni una clausola relativa all’obbligatorietà di un indennizzo economico72 per i tirocinanti.

Tabella 15 – Tipologie di tirocinio e relative caratteristiche.

In sostanza, quindi, mentre la finalità cardinale del tirocinio curricolare è quella di migliorare l’apprendimento, affinando le competenze teoriche acquisite grazie agli studi attraverso l’alternanza scuola/lavoro, quella dei tirocini non curriculari è invece espressamente quella di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, anche se in ogni sottocategoria questa finalità si esprime attraverso sfumature leggermente differenti.

Tirocini formativi e di orientamento Finalizzati a semplificare l’ingresso dei giovani neo-diplomati o neo-laureati nel mondo del lavoro. Creati, insomma, per agevolare le scelte professionali di quei giovani che, una volta terminato un percorso di studi, vengano a trovarsi in quella fase transitoria tra scuola e lavoro

Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro

Finalizzati, come chiaramente espresso dalla stessa denominazione, all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti inoccupati, disoccupati o lavoratori in mobilità

Tirocini in favore di disabili o soggetti svantaggiati

Finalizzati a promuovere l’inserimento nella realtà lavorativa di utenti disabili o soggetti svantaggiati

Tabella 16 – Finalità delle varie tipologie di tirocinio extracurriculare.

retribuiti, che gli studenti svolgono nell’ambito del loro percorso universitario (sia di laurea triennale che di laurea magistrale).

35 Per quanto riguarda le differenze specifiche (requisiti d’accesso, durata ecc..) tra i vari tipi di tirocini non curriculari si rimanda alla lettura del terzo paragrafo di questo capitolo, breve storia dello stage in Italia.

Tra gli attributi che accomunano tirocini curriculari e non possiamo invece annoverare le pratiche di attivazione e gli oneri assicurativi.

L’attivazione di un tirocinio, qualunque sia la sua natura, comporta la coesistenza, e la conseguente interazione, tra tre soggetti ben definiti: ente promotore73, soggetto ospitante74 e utente richiedente, ovvero il futuro tirocinante.

L’ente promotore, previa verifica della serietà e affidabilità del soggetto ospitante, stipula con quest’ultimo una convenzione; in seguito all’ufficializzazione di questo atto sarà possibile per gli utenti richiedenti presentare domanda di tirocinio presso l’azienda o ente ospitante. Una volta raggiunto un accordo tra ente promotore, soggetto ospitante e tirocinante vengono poi elette due figure di tutorship75 attraverso le quali si porta a conclusione l’ultimo passaggio obbligato prima dell’avvio definitivo del tirocinio: la stesura di un progetto formativo (uno per ogni tirocinante), che andrà poi allegato alla convenzione stipulata in precedenza. Il progetto formativo è composto da quattro blocchi informativi76 (anagrafico, elementi descrittivi del tirocinio,

73 L’ente promotore può essere incarnato sia da un soggetto pubblico che da uno privato.

Secondo l’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (paragrafo 4, soggetti promotori) rientrano nella categoria dei possibili enti promotori: a) servizi per l’impiego e agenzie

regionali per il lavoro; b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati; e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; f) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; g) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione dalla regione; h) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n.276/2003 e s.m.i..

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali […] promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house.

74 Enti pubblici o privati e organizzazioni del terzo settore presso cui viene svolto il periodo di

tirocinio, in altre parole sono i datori di lavoro.

75 Un tutor aziendale, che rappresenta il soggetto ospitante, e un tutor didattico-

organizzativo, che rappresenta l’ente promotore; entrambi rappresentano figure di riferimento per il tirocinante nel corso del periodo di collaborazione.

76a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del

36 specifiche del progetto formativo e diritti e doveri dei soggetti coinvolti) e deve essere sottoscritto da tutte e tre le parti prima dell’inizio del tirocinio stesso.

A carico dell’ente promotore77

resta anche il disbrigo delle pratiche relative agli oneri anti-infortunistici, da espletare presso gli uffici dell’Inail.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo più in dettaglio quella che è stata l’evoluzione normativa italiana in materia di tirocini.

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