• Non ci sono risultati.

ovverosia le norme relative all’assunzione, all’attività di prestazione professionale e alla cessazione dal servizio

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

In particolare, il rapporto di lavoro del personale docente rientra nell’ambito del pubblico impiego ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva, tranne i casi di esclusione previsti dalla legge.

In sede di contrattazione collettiva la pubblica amministrazione è rappresentata dall’ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale.

Il contratto concluso da quest’ultima con le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola è volto a disciplinare il rapporto di lavoro sia dal punto di vista normativo (orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto), sia dal punto di vista economico (retribuzione, trattamenti di anzianità).

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola statale si applica al personale docente (sia a tempo indeterminato che determinato) di tutti gli ordini e i gradi, educativo e ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA).

Il personale docente, i direttori didattici, i dirigenti scolastici e gli ispettori tecnici hanno impieghi non cumulabili con altri rapporti di pubblico impiego (incompatibilità). Il personale docente, tuttavia, può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o dirigente, a condizione che l'attività in questione sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Il personale docente è titolare di una serie di diritti che consentano la regolare esplicazione dell’attività d’insegnamento.

Il docente, ad esempio, per poter esercitare la propria funzione, ha diritto all’assegnazione di una classe.

Il personale docente, inoltre, non può essere allontanato dalla sede di servizio né privato del posto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (e dalla contrattazione collettiva: trasferimento per servizio, sospensione, destituzione).

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Per quanto riguarda il trattamento economico, il docente ha diritto a una prestazione periodica in denaro cui la Pubblica Amministrazione è tenuta verso l’impiegato, come corrispettivo del servizio prestato.

Esso è costituito da una somma annua, corrisposta a rate mensili posticipate cui si aggiungono alcune indennità.

Tale stipendio ha carattere retributivo e quindi va commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dall’impiegato.

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Esiste, inoltre, un diritto alla carriera e alla progressione economica.

Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra, infatti, potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio.

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Al personale docente spettano, inoltre, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), esteso a tutti i comparti del pubblico impiego e fonte dei diritti sindacali dei lavoratori.

Tra le più importanti libertà sindacali, pertanto, al personale scolastico spettano:

l’aspettativa per motivi sindacali. Il personale della scuola che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ha la possibilità di essere collocato in aspettativa per motivi sindacali;

i permessi sindacali. Il personale che non sia collocato in aspettativa è, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzato ad assentarsi dalla scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni degli organi collegiali o per l’espletamento della normale attività sindacale (v. D.P.C.M. 27-10-1994, n. 770);

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

il diritto di affissione. Le organizzazioni sindacali del personale della scuola possono disporre in ogni sede di istituzione scolastica gratuitamente di appositi spazi per l’affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale;

il diritto di riunione e di assemblea. Il personale della scuola gode del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell’orario normale delle lezioni, nonché del diritto di svolgere assemblee sindacali in locali scolastici durante l’orario di lavoro salvo il caso in cui in quello stesso orario debbano essere effettuati esami o scrutini finali. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto, può essere tenuta, di norma, un’assemblea al mese e comunque non più di due;

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

il diritto ad avere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro nelle forme consentite dalla legge;

il diritto di sciopero. Il personale della scuola ha diritto a scioperare, rientrando questa libertà in quelle concesse a tutti i lavoratori dalla Costituzione. La questione dello sciopero del personale scolastico, tuttavia, assume degli aspetti peculiari per la forte conflittualità degli interessi contrapposti: l’interesse alla massima libertà possibile nell’esercizio del diritto di sciopero dell’insegnante e l’interesse alla massima continuità possibile nella erogazione del servizio da parte dell’organizzazione scolastica, presupposto per la continuità dell’azione educativa.

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

La Legge 12-6-1990, n. 146 contenente norme per "garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali" afferma anche l’esigenza di garantire, in caso di sciopero, i servizi di asili nido e scuola materna, nonché gli scrutini di fine anno. I soggetti che promuovono lo sciopero devono prevedere che una quota di lavoratori si astenga dall’agitazione, al fine di garantire un "servizio minimo" e l’effettuazione delle prestazioni indispensabili;

il diritto alle ferie. La disciplina delle ferie risulta dall’art. 13 del CCNL 2007, che prevede un periodo di ferie retribuito per ogni anno di servizio del dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Durante tale periodo gli spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per le prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario.

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Il personale della scuola ha diritto a 32 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse da fruirsi nel periodo di chiusura delle istituzioni scolastiche, ovvero durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.

Ai neoassunti nella scuola spettano 30 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse per i primi tre anni di servizio.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile, rispondendo all’esigenza costituzionalmente protetta di garantire, anche nell’interesse dell’Amministrazione, l’integrità fisica e psichica del dipendente per il logorio conseguente alla prestazione continua del lavoro;

5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

• il diritto a permessi e assenze. Tutte le ipotesi di assenza sono ora definite, nella disciplina contrattuale,

"permessi retribuiti" ed "assenze per malattia".

I permessi retribuiti sono fruibili nel corso di ciascun anno scolastico per i seguenti motivi:

 partecipazione a concorsi ed esami (8 giorni all’anno);

 lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (3 giorni per ciascun evento luttuoso);

 gravi motivi personali o familiari debitamente documentati o autocertificati in base alle leggi vigenti (3 giorni all’anno);

Documenti correlati