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Nella nuova formulazione dell’art. 33, lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

Il criterio di collegamento impiegato, rimane immutato quello tradizionale della cittadinanza del figlio348, unitamente alla legge nazionale di uno dei genitori ove più favorevole349. Prendendo in considerazione le leggi nazionali dei tre soggetti coinvolti nel rapporto (figlio e genitori), il Legislatore, così come in passato, ha voluto favorire la costituzione del rapporto di filiazione, realizzando

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Sul punto, C. Campiglio, La filiazione nel diritto internazionale privato, in

Trattato di famiglia, diretto da Zatti, vol. II, Filiazione, a cura di Giorgio Collura, Leonardo Lenti, Manuela Mantovani, p. 545, l’A. sottolinea come il Legislatore non abbia sopperito alla mancanza di cittadinanza comune mediante l’impiego di un criterio di collegamento sussidiario come invece è stato fatto in materia di rapporti fra coniugi, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, mediante il richiamo alla legge dello Stato ove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (c.d. concorso successivo di leggi: artt. 29-31). 349

La tecnica utilizzata dal Legislatore è quella del c.d. concorso alternativo di leggi, attraverso il richiamo all’unico criterio di collegamento (la cittadinanza) riferito ai diversi soggetti del rapporto, principalmente al figlio. Sul punto, cfr. Tito Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, terza ed., Padova, 2008, per cui: <<l’impiego del criterio di collegamento è da approvare perché corrisponde ai principi ispiratori della disciplina sostanziale italiana della filiazione, che si caratterizza –dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975- per l’attribuzione di un ruolo centrale e prevalente all’interesse del figlio rispetto agli interessi degli altri membri della famiglia>>. Cit. p. 164.

una finalità di ordine sostanziale, in un’ottica di favor filiationis350. In questo modo, anche i figli nati fuori del matrimonio, la cui legge di cittadinanza non permetta l’acquisizione dello stato di figlio, potranno acquisire tale status nel caso in cui la legge nazionale di uno dei genitori lo consenta.

Il criterio di collegamento in questione, differentemente da quanto si vedrà nella disciplina del rapporto genitori-figli, è individuato nel momento della nascita del figlio o, in caso di filiazione fuori del matrimonio, nel momento in cui il riconoscimento avviene.

Operando un raffronto con il sistema precedente, vediamo come il primo comma dell’art. 33, nella formulazione originaria, richiamando la legge nazionale del figlio al momento della nascita, operasse per una parte della dottrina351, da regola-base, destinata ad integrare le altre regole “speciali” dedicate alla legittimità, alla legittimazione e al riconoscimento del figlio naturale; mentre secondo un opposto orientamento352 esso avrebbe avuto

350 Sul punto, C. Campiglio, La filiazione nel diritto internazionale privato, in Trattato di famiglia, diretto da Zatti, vol. II, Filiazione, a cura di Giorgio Collura, Leonardo Lenti, Manuela Mantovani, Milano 2002, p. 545; l’A. sottolinea come il concorso alternativo, generalmente utilizzato in un’ottica di favor negotii, in relazione alla forma di un negozio o di un atto, assuma in questo contesto valore sotto il profilo della disciplina della sostanza, in un’ottica di favor filiationis. 351 In questo senso, Campiglio, Commentario del nuovo diritto internazionale privato, art. 33-37, 1996, p. 181 e ss; Tito Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, Padova, 2008, p. 164 e ss.

352 Così, Franco Mosconi, Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale, Torino, 1997, p. 69; tale orientamento è stato peraltro criticato da altra parte della dottrina (cfr. sul punto C. Campiglio, La filiazione nel diritto internazionale privato, op. cit., p. 555, sub nota 27, l’A. richiama la posizione di Picone, Le norme di conflitto alternative italiane in materia di filiazione, in Riv. dir. internaz., 1997, 277 e ss.) sul presupposto che essendo la discendenza biologica un mero fatto, essa non solleverebbe problemi di conflitti di legge. Ritornando sulla questione (C. Campiglio, La filiazione nel diritto internazionale privato, op. cit., p. 555) l’A. volge lo sguardo alle nuove tecniche di procreazione medicalmente assistita, a causa delle quali, la discendenza biologica risulta incerta. L’A. richiama in particolar modo il <<caso limite>> del bambino avente tre madri: la madre volontaria o committente, la madre genetica e la madre di grembo, o portatrice. L’A. in quest’ottica, conclude, mutando il suo primo convincimento, che l’art. 33, primo comma, debba ritenersi norma autonoma, non integrativa delle norme che disciplinano specifici rapporti di filiazione.

un’autonomia sua propria, in quanto concernente il rapporto biologico di discendenza del figlio da un determinato soggetto. Il secondo comma dell’art. 33 (versione originaria) al contrario, conteneva una disposizione di favore per la sola filiazione legittima, per la quale era legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori fosse cittadino al momento della nascita; tale disposizione, ad oggi, non trovando più ragione di esistere è stata estesa, secondo il principio di unicità della filiazione, a tutti i figli, senza distinzione alcuna, nell’ambito del primo comma dell’art. 33.

La legge individuata ai sensi del primo comma dell’art. 33 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio (art. 33, secondo comma): quindi, ogni aspetto relativo all’esistenza del rapporto biologico, ai presupposti per l’attribuzione dello status, alle prove, nonché ai termini per la contestazione dello stesso.

Qualora tuttavia, la legge così individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato, andando in tal modo ad ostacolare il diritto del figlio alla formalizzazione in termini giuridici del vincolo di discendenza biologica ovvero il diritto del figlio a rimuovere un accertamento non veritiero, troverà applicazione la legge italiana, quale norma di applicazione necessaria (art. 33, secondo comma, ultima parte).

Nel nuovo terzo comma, art. 33, è stata trasposta la regola precedentemente riferibile alla filiazione legittima353, per la quale lo

353 Sul punto, C. Campiglio, Commentario del nuovo diritto internazionale privato, artt. 33-37, p. 182, per l’A. nonostante la non felice formula utilizzata dal Legislatore, era da intendersi che fosse necessario e sufficiente che la contestazione fosse fondata alla luce della legge in virtù della quale aveva avuto luogo l’acquisizione dello stato di figlio legittimo. La regola in questione in un’ottica di contemperamento del favor filiationis e favor veritatis doveva essere estesa anche ai casi di contestazione del riconoscimento, quindi, le cause di invalidità e inammissibilità del riconoscimento dovevano esser sottoposte alla stessa legge sulla base della quale in concreto il riconoscimento era stato fatto (cfr. C. Campiglio, La filiazione nel diritto internazionale privato, op. cit., p. 560)

stato di figlio acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge. In definitiva, se lo stato di figlio è accertato sulla base della legge nazionale di uno dei genitori, può essere contestabile solo e soltanto sulla base di detta legge; precisando che, ove tale legge non permetta la contestazione, si applica la legge italiana.

Infine, è introdotta una disposizione di chiusura (art. 33, quarto comma) che prevede l’applicazione necessaria delle norme di diritto italiano sulla unicità dello stato di figlio.

4.3. Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e

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