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Strategia nazionale

Nel documento REGOLAMENTI II (pagine 23-26)

1. La struttura generale e il contenuto della strategia nazio­

nale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono definiti in conformità alle linee guida contenute nell’allegato VII. La strategia può comprendere ele­

menti regionali.

La strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le dispo­

sizioni adottate dallo Stato membro in applicazione della parte II, titolo II, capo II, sezioni I e I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente titolo.

2. La strategia nazionale, compresa la disciplina nazionale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti di programmi operativi. La disciplina nazionale è inserita dopo essere stata presentata alla Commis­

sione ed eventualmente modificata a norma dell’articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.

1234/2007.

3. Il processo di elaborazione della strategia nazionale com­

prende un’analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro. Detta analisi è intesa ad individuare e valutare le esigenze da soddisfare, a stabilire un ordine di priorità delle esigenze stesse, a definire gli obiettivi da raggiungere attraverso i programmi operativi per soddisfare le esigenze prioritarie, ad indicare i risultati da ottenere e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale e a selezionare le azioni più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

4. Gli Stati membri procedono anche al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione at­

traverso i programmi operativi.

La strategia nazionale può essere modificata, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. Le modifiche sono apportate prima della presentazione dei progetti di programmi operativi di un dato anno.

5. Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le per­

centuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure.

Articolo 56

Disciplina nazionale per le azioni ambientali 1. Oltre alla notifica prevista all’articolo 103 septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui al medesimo comma. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

2. La disciplina nazionale indica in una sezione distinta i requisiti generali in materia di complementarità, coerenza e conformità a cui sono subordinate le azioni ambientali selezio­

nate nell’ambito di un programma operativo, ai sensi dell’articolo 103 septies, paragrafo 1, primo comma, del regola­

mento (CE) n. 1234/2007. La Commissione fornisce agli Stati membri un modello di tale sezione.

La disciplina nazionale reca inoltre un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell’articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ogni azione ambientale la disciplina nazionale indica:

a) la giustificazione dell’azione in base all’impatto ambientale previsto e

b) l’impegno o gli impegni specifici assunti.

3. Le azioni ambientali simili a impegni agroambientali che godono di un sostegno nell’ambito di un programma di svi­

luppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata degli impegni agroambientali simili supera la durata del pro­

gramma operativo iniziale, tali azioni proseguono nell’ambito di un programma operativo successivo. Tuttavia, gli Stati mem­

bri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in par­

ticolare in base ai risultati della valutazione intermedia prevista all’articolo 126, paragrafo 3, del presente regolamento.

La disciplina nazionale indica la durata delle azioni di cui al primo comma ed eventualmente l’obbligo di proseguire l’azione nell’ambito di un programma operativo successivo.

Articolo 57

Norme complementari degli Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente rego­

lamento per quanto riguarda l’ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell’ambito dei programmi operativi.

Articolo 58

Rapporto con i programmi di sviluppo rurale 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contem­

plate dalle misure di cui al presente regolamento non benefi­

ciano del sostegno nell’ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 1 ).

2. Se a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 il sostegno è stato concesso in via eccezio­

nale per misure potenzialmente ammissibili in forza del pre­

sente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il be­

neficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all’articolo 55

del presente regolamento indichi i criteri e le norme ammini­

strative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale.

3. Se del caso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 bis, paragrafo 3, dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell’articolo 47 del presente regolamento, l’importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente re­

golamento non supera quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.

4. Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall’acqui­

sto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell’alle­

gato I del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all’articolo 55 del presente regolamento e nei programmi operativi delle organiz­

zazione di produttori. I massimali per le azioni agroambientali possono essere maggiorati anche per sostenere operazioni con­

nesse alle priorità indicate nell’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni am­

bientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.

Articolo 59

Contenuto dei programmi operativi I programmi operativi contengono:

a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali elencati nell’allegato VIII;

b) gli obiettivi del programma, tenendo in considerazione le prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso l’equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il moni­

toraggio dei progressi compiuti gradualmente nell’attuazione del programma;

c) una descrizione dettagliata delle misure da adottare, com­

prese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma. La descrizione in­

dica in che misura le varie misure proposte:

L 157/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2011

( 1 ) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

i) siano complementari e coerenti con altre misure, com­

prese quelle finanziate da altri fondi dell’Unione o am­

missibili al sostegno di tali fondi, in particolare al soste­

gno nell’ambito dello sviluppo rurale. Al riguardo si fa riferimento, se del caso, alle misure attuate nell’ambito di precedenti programmi operativi,

ii) non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell’Unione;

d) la durata del programma e

e) gli aspetti finanziari, in particolare:

i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;

ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;

iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e

iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del pro­

gramma.

Articolo 60

Ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi operativi

1. Le azioni o le spese figuranti nell’elenco di cui all’allegato IX sono escluse dai programmi operativi.

2. Le spese ammissibili all’aiuto nell’ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei se­

guenti casi:

a) se tali tassi forfettari fissi sono previsti nell’allegato IX;

b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell’ambito di una misura di protezione dell’ambiente e

c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Com­

missione ( 1 ).

Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.

3. Perché un’azione sia ammissibile, oltre il 50 % in valore dei prodotti interessati è costituito dai prodotti per i quali l’or­

ganizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 % solo i prodotti provenienti dai soci dell’organizzazione di produttori o da soci produttori di un’altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applica mutatis mutandis l’articolo 50.

4. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:

a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni, l’entità dell’aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;

b) gli impegni a limitare l’uso di fertilizzanti, di prodotti fito­

sanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi sol­

tanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;

c) le azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi sono adeguatamente giustificate e vanno al di là dei requisiti stabiliti dallo Stato membro in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Gli Stati membri stabiliscono, nelle strategie nazionali di cui all’articolo 55 del presente regolamento, una percentuale mas­

sima della spesa annua nell’ambito di un programma operativo da spendere per azioni connesse alla gestione degli imballaggi rispettosa dell’ambiente. Tale percentuale non supera il 20 %, salvo per tener conto di circostanze nazionali o regionali spe­

cifiche da giustificare nella strategia nazionale.

5. Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finan­

ziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici de­

bitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammorta­

mento fiscale è superiore a cinque anni.

In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

a) aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produt­

tori oppure

( 1 ) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. ( 2 ) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

b) detratto dal costo della sostituzione.

6. Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende e/o nei locali dei soci produttori dell’organizza­

zione di produttori, o dell’associazione di organizzazioni di produttori, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori, purché contri­

buiscano agli obiettivi del programma operativo. Se un socio produttore lascia l’organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia recuperato. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l’organizzazione di produttori dall’obbligo di recupero dell’investimento o del suo valore resi­

duo.

7. Gli investimenti e le azioni connesse alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali investimenti e azioni perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, inclusi quelli di cui all’articolo 122, primo comma, lettera c), del medesimo regolamento e purché siano individuati nella strategia nazionale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 61

Nel documento REGOLAMENTI II (pagine 23-26)

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