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Gli strumenti della condizionalità: la dichiarazione di immediata disponibilità e il patto di servizio

5. Il raccordo tra politiche attive e passive: la condizionalità

5.1. Gli strumenti della condizionalità: la dichiarazione di immediata disponibilità e il patto di servizio

Il primo strumento di condizionalità, come accennato, essendo il requisito per l’ottenimento dello stato di disoccupazione, è la dichiarazione di

immedia-ta disponibilità (114) allo svolgimento di una attività lavorativa ed alla

parteci-pazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Tali misure sono definite dal patto di servizio (articolo 20, decreto legisla-tivo n. 150/2015), che rappresenta un secondo strumento di condizionalità sia dello stato di disoccupazione sia delle prestazioni di sostegno al reddito per i

beneficiari (115).

(112) Per un approfondimento sul tema, si rimanda a S.SPATTINI, La nuova condizionalità all’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito: potenzialità e criticità nella prospettiva della riforma del sistema degli ammortizzatori, in DRI, 2010, n. 2, 377 ss.

(113) Con riferimento all’abrogazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavo-ro o a un percorso di riqualificazione plavo-rofessionale di cui all’art. 19, comma 10, del d.l. n. 185/2008, si veda S.SPATTINI, Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92, cit., 176 ss.

(114) La circ. Min. lav. n. 34/2015, definendo la fase transitoria, specifica che in attesa della piena funzionalità del portale nazionale delle politiche del lavoro, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150/2015, «le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscrit-te presso il centro per l’impiego o saranno rilasciasottoscrit-te ai sissottoscrit-temi informativi regionali esissottoscrit-tenti che già prevedono tale modalità».

(115) Il patto di servizio è un “accordo” tra il lavoratore in cerca di occupazione e il centro per l’impiego in cui sono definiti diritti e doveri delle parti. In generale, sono indicate le condi-zioni generali dell’erogazione dei servizi e delle misure di politica del lavoro da parte del centro per l’impiego e le modalità di fruizione dei medesimi da parte del lavoratore, oltre agli impegni che il lavoratore si assume in riferimento alla ricerca di un impiego, alla partecipazione a

pro-La definizione di patto di servizio è, peraltro, una delle novità introdotte nell’ordinamento dal riordino dei servizi per l’impiego e delle politiche per il lavoro; infatti, benché fosse uno strumento utilizzato in diversi contesti regio-nali, non esisteva nessun riferimento nella legislazione nazionale, né tanto

me-no una disciplina minima nazionale (116).

Il patto di servizio costituisce il dispositivo della presa in carico del lavo-ratore disoccupato e/o percettore di un trattamento di sostegno del reddito da parte del centro per l’impiego, in questa ottica deve innanzitutto indicare il re-sponsabile delle attività rivolte al lavoratore e contenere il profilo personale di occupabilità. Nella sua funzione di strumento di condizionalità, deve indivi-duare le attività e gli obblighi del lavoratore rispetto alla ricerca attiva del la-voro (comprese le attività da mettere in atto, le relative tempistiche della ricer-ca, le modalità attraverso cui dimostrare la ricerca attiva del lavoro); la fre-quenza dei contatti con il responsabile delle attività. Inoltre, il patto contiene la dichiarazione di disponibilità del lavoratore disoccupato a: partecipare a inizia-tive formainizia-tive e informainizia-tive a supporto della ricerca attiva di lavoro (per esempio la stesura del curriculum vitae, la simulazione di colloqui di lavoro o altre iniziative di orientamento); partecipare a iniziative formative o di riquali-ficazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione. Attraverso il patto di servizio viene, inoltre, esplicitato l’obbligo all’accettazione di congrue

of-ferte di lavoro (117).

Oltre agli obblighi per il lavoratore disoccupato, viene individuato anche il diritto a richiedere direttamente all’Anpal, tramite posta elettronica, le creden-ziali per l’accesso alla procedura telematica di profilazione per l’ottenimento

grammi e azioni diretti al suo inserimento nel mercato del lavoro, nonché ai colloqui fissati. Sul tema del patto di servizio, anche in ottica comparata, si veda S.SPATTINI, Il governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato, cit., cap. III, § 5.2.

(116) In generale sul patto di servizio e in particolare sulla normativa regionale in materia, si veda M.MAROCCO, Teoria e prassi nell’attivazione dei disoccupati: il Patto di servizio,

Wor-king Paper ADAPT, 2008, n. 64, e A.L.MELILLO, Il Patto di servizio e la sua natura giuridica,

in DRI, 2009, n. 4, 1121 ss.

(117) Con riferimento alla definizione di “offerta di lavoro congrua”, l’art. 25 del d.lgs. n. 150/2015 stabilisce che sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stabilirla, su propo-sta dell’Anpal, ma ne individua contestualmente i principi di riferimento, quali: «a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da com-putare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli ar-ticoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014». In attesa della definizione di “offerta di lavoro congrua” da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’art. 25, comma 1), trova applica-zione la definiapplica-zione di cui all’art. 4, commi 41 e 42, della l. n. 92/2012, ai sensi del quale è con-grua una offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo almeno del 20% superiore rispetto all’importo lordo della prestazione di disoccupazione e che si svolga in un luogo che non disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

dell’assegno di ricollocazione (articolo 20, comma 4, decreto legislativo n. 150/2015), nel caso in cui siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità senza convocazione

da parte dei centri per l’impiego (118).

Rispetto al passato e alle discipline previgenti, quando tendenzialmente la normativa appariva «sbilanciata nel senso della previsione di doveri e sanzioni a carico del disoccupato, lasciando in ombra l’ambito relativo agli obblighi e

alle responsabilità della PA» (119), tale disposizione vuole riconoscere

concre-tamente al lavoratore disoccupato il diritto ad accedere ai servizi per l’impiego e alle politiche per il lavoro. Tuttavia, perché il diritto sia effettivo, è necessa-rio che sia predisposta la procedure telematica di profilazione. Inoltre, si deve osservare che non tutti i lavoratori disoccupati hanno le conoscenze e compe-tenze per poter procedere in autonomia a richiedere le credenziali ed accedere alla profilazione, per cui probabilmente parte dei lavoratori disoccupati avran-no necessità di un supporto per poter realizzare tale diritto, che presumibil-mente troveranno nei sindacati o patronati.

L’individuazione di tale possibilità di accesso “diretto” alla procedura te-lematica di profilazione, che rappresenta in realtà una delle principali attività di competenza dei centri per l’impiego, pare suggerire una scarsa fiducia dello stesso Legislatore delegato verso la riorganizzazione e l’operatività dei centri per l’impiego o quanto meno verso le tempistiche.

5.1.1. I destinatari del patto di servizio

Sono contraenti del patto di servizio, da un lato, i centri per l’impiego e, dall’altro lato, diverse tipologie di soggetti: i lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 (articolo 20); i percettori di un trattamento di sostegno al reddito (articolo 21) e i lavoratori occupati, bene-ficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in sospensione o riduzione di orario di lavoro superiore al 50% dell’orario di la-voro.

Per ciascuna tipologia di destinatari, il patto di servizio ha tempistiche e funzioni specifiche.

Poiché lo stato di disoccupazione si acquisisce attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro comunicata per via telematica, tale stato deve essere confermato dai lavoratori disoccupati presso i centri per l’impiego, dove si devono recare entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di im-mediata disponibilità oppure dove saranno convocati entro il termine definito dal decreto ministeriale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015, per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

(118) Sull’assegno di ricollocazione, si veda M.TIRABOSCHI, Jobs Act e ricollocazione dei lavoratori, cit.

Per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione (Aspi, Naspi, Dis-coll e indennità di mobilità) (articolo 21, decreto legislativo n. 150/2015) è previsto un termine più breve per contattare i centri per l’impiego (nelle modalità stabi-lite dagli stessi) per la stipulazione del patto di servizio, non trenta giorni, ben-sì quindici giorni. Si deve ritenere che questo dipenda dalla individuazione come priorità del reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di un trat-tamento di sostegno al reddito, anche nell’ottica summenzionata di un conte-nimento della spesa pubblica. Anche in questo caso, come per i lavoratori di-soccupati, in mancanza di presentazione, devono essere convocati entro il ter-mine definito dal decreto ministeriale di cui all’articolo 2 del decreto legislati-vo n. 150/2015.

Anche per l’ottenimento dell’assegno di disoccupazione (Asdi) è necessa-rio la sottoscrizione del patto di servizio. In questo caso non sono indicati ter-mini, poiché il patto di servizio viene individuato come presupposto per l’accesso all’assegno (articolo 21, comma 3, decreto legislativo n. 150/2015).

Con riferimento alle integrazioni salariali e alle erogazioni dei fondi di so-lidarietà di cui agli articoli 26 e 28 e 29, sono soggette a condizionalità soltan-to quelle percepite da lavorasoltan-tori in sospensione e riduzione oraria superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi (articolo 22, decreto legislativo n. 150/2015 e articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 148/2015). Pertanto solo i lavoratori percettori che soddisfano tale condizione devono stipulare il patto di servizio. Con tale finalità, devo essere convocati, in orario compatibile con la loro attività lavorativa, dal centro per l’impiego competente secondo le modalità ed i termini stabiliti con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015. Trattandosi di la-voratori occupati, non è chiesto loro di ricercare attivamente una nuova occu-pazione, escludendo pertanto tali elementi dal patto di servizio. Al contrario, per il lavoratore può essere previsto un obbligo di partecipazione a iniziative e laboratori per acquisire competenze nella ricerca attiva di lavoro (perché possa essere preparato nel caso in cui l’impresa non riesca a “riassorbire” tutti i lavo-ratori in sospensione o in riduzione oraria) e/o iniziative di formazione o di ri-qualificazione o altre misure di politica attiva o di attivazione. Per l’individuazione delle attività da fare svolgere al lavoratore e da indicare nel patto di servizio, il centro per l’impiego può interpellare il datore di lavoro, ol-tre che tenere in considerazione la domanda di lavoro espressa dal territorio (articolo 22, comma 2). Per le attività di formazione e riqualificazione, anche nell’interesse del datore di lavoro, possono inoltre essere coinvolti i fondi in-terprofessionali per la formazione continua.