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Gli strumenti di interazione tra amministrazioni pubbliche e terzo settore

STRUMENTI DI INTEGRAZIONE, GESTIONE E PROGRAMMAZIONE

3.1 Gli strumenti di interazione tra amministrazioni pubbliche e terzo settore

Come accennato precedentemente, sull'ampio quadro di soggetti che partecipano al sistema dell'erogazione di servizi alla persona, “il comune esercita

una funzione di controllo, compito in parte già riconosciuto, come visto, in alcune normative regionali ed ora trasformato in un generale potere di vigilanza/controllo […] si precisa che le attribuzioni suddette sono esercitate dal comune con l'utilizzazione degli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini”153, ciò che ne deriva è un modello di assistenza socio-

assistenziale esercitato dai Comuni “in virtù della capacità propria dei governi

locali di mobilitare attorno alla costruzione del sistema di protezione sociale le risorse della collettività”154. Contemporaneamente permane il ruolo di

coordinamento e programmazione, specie in materia socio-sanitaria, affidato alle regioni che mantengono, inoltre, un importante ruolo promozionale “nel campo

dell'assistenza tecnica, della sperimentazione di modelli innovativi di servizi, mentre sempre ad essa spettano funzioni generali di precisione di criteri per la concessione dell'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sulle strutture e sui servizi a gestione pubblica, privata o privata non profit, dei requisiti di qualità

153 E. Ferioli, Op. cit. p. 85 154 Ibidem

per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, l'emissione dei titoli per l'acquisto di servizi, la partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, la determinazione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati.”155

Volendo circoscrivere il campo d'analisi al cosiddetto privato sociale, compreso a pieno titolo nel terzo settore, e facendo riferimento al contesto di competenze individuate, si inserisce quanto stabilito dall'art. 5 della legge quadro156, che impone alle regioni di adottare, “sulla base di un atto di indirizzo e

coordinamento del Governo, 'specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona' ”157.

Il coinvolgimento degli enti non lucrativi risulta, dunque, previsto e legittimato a pieno titolo e la “netta preferenza accordata dagli enti locali

all'affidamento dell'erogazione dei servizi socio-assistenziali alle organizzazioni del terzo settore piuttosto che agli enti privati lucrativi viene in genere dalla dottrina economica spiegata in primo luogo per esigenze di contenimento dei costi, in quanto l'utilizzo di personale volontario da parte delle organizzazioni del terzo settore permette a tali soggetti di offrire servizi sul territorio che 'costano meno' all'amministrazione locale”158 ciò che emerge è un modello di “welfare

comunitario e collaborativo (una welfare comunity) basato sull'idea che la titolarità delle funzioni pubbliche non impone né la gestione delle stesse in capo ai pubblici poteri, né tanto meno il monopolio da parte di questi ultimi della programmazione degli interventi da attuare sul territorio”159.

155 Ivi, p. 86 156 l. n. 328/2000

157 E. Ferioli, Op. cit. p. 90 158 Ivi, p. 191

Tralasciando i problemi generati dal convenzionamento tra enti pubblici ed enti non lucrativi in termini di tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento tra diversi enti non profit, e tra questi e gli enti lucrativi160, e

accogliendo l'assunto secondo cui “entrambi, [soggetti non profit ed enti lucrativi]

quali forme strumentali per l'affidamento di servizi che possono essere svolti economicamente, sono fungibili e semmai, lungi dall'essere contrapposti, si raccordano in rapporto di giustapposizione161, il punto di riferimento in materia di

rapporti tra enti pubblici e terzo settore è il DPCM 30 marzo 2001 attuativo della legge n. 328/2000 che specifica ulteriori competenze regionali e fornisce in modo esplicito gli indirizzi per regolare i rapporti tra comuni e loro forme associative, con i soggetti del terzo settore. Il decreto in questione, recepisce nella loro totalità le indicazioni già ricordate e si occupa, innanzitutto, di circoscrivere l'ambito del terzo settore alle organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato e altri soggetti privati non a scopo di lucro162.

Inoltre, l'art. 1 individua a livello regionale, oltre alle già citate competenze, gli specifici indirizzi per:

“a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualità e l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e il ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela;

b) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

160 Ivi, p. 92

161 M.A. Monaco, F. Zampano, a cura di, Riforma del welfare e gestione dei servizi sociali,

quadro normativo e strumenti di lavoro, Formez, Area Progetti Editoriali, Roma, 2004, p. 88

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacita' progettuale ed organizzativa dei soggetti dei terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.”163

Per quanto riguarda gli strumenti di interazione e collaborazione tra i comuni e il terzo settore, oggetto specifico di questo paragrafo, negli articoli centrali del decreto (artt. 4 - 8), vengono indicati i criteri di preselezione dei soggetti presso i quali acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi, facendo riferimento ai seguenti elementi:

a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;

b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento; 2. I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

a) le modalità' adottate per il contenimento del turn over degli operatori; b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

3. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.”164

Mentre all'art. 5 si stabilisce che “I comuni, al fine di realizzare il

sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore.”165 e che spetta alle regioni disciplinare le modalità per “l'acquisto

da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

c) i criteri per l'eventuale selezione dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4.

3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'art. 6, deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge n. 196 del 1997.

164 Ivi, art. 4

4. I comuni stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'elenco di cui

al comma 2, anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'art. 17 della legge n. 328 del 2000.”166.

Mentre, per quanto riguarda i criteri di affidamento, inoltre, il decreto stabilisce che sono da privilegiare “procedure di aggiudicazione ristrette e

negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato”167

Infine, nel penultimo articolo del decreto (art. 8) tornano ad essere poste in evidenza le funzioni di promozione e qualificazione delle regioni e dei comuni alle quali abbiamo accennato precedentemente e che contribuiscono a individuare nei partner del terzo settore i soggetti di riferimento delle politiche sociali locali, non solo per il già citato carattere economicamente vantaggioso, quanto per una vera e propria scelta di promozione sociale del legislatore che sostiene infatti, “Le

regioni e i comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del terzo settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del terzo settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai fondi europei, avvalendosi anche delle realtà e delle competenze da loro espresse”168

In termini concreti, negli ultimi quindici anni, il quadro normativo di cui sopra, e le consuetudini amministrative basate sia sull'imitazione di pratiche consolidate che sulla sperimentazione di strumenti amministrativi innovativi, ha

166 Ivi, art. 5, comma 2 167 Ivi, art. 6, comma 2 168 Ivi, art. 8

determinato principalmente l'affermarsi di modelli di interazione disciplinati in forma contrattuale che hanno come loro centro l'affidamento e l'acquisto di servizi e prestazioni mediante lo strumento della convenzione, la creazione e l'applicazione di procedure di accreditamento con l'obiettivo di favorire livelli di eccellenza nell'erogazione e una maggiore tutela dell'utente e, più recentemente, lo sviluppo di forme di collaborazione a progetto e di consulenza professionale; modalità contrattuali che saranno l'oggetto principale del paragrafo seguente.