CAPITOLO 3: IL DECLINO DEGLI STUDI DI SETTORE
1. Legge di stabilità 2017: le novità introdotte in ambito di studi di settore
1.1. Gli studi di settore per il periodo d’imposta 2016
Gli studi di settore per il periodo oggetto d’analisi sono stati approvati con Decreto Ministeriale del 3 maggio 2017 e conseguentemente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2017291.
Successivamente, attraverso il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, è stata approvata la modulistica relativa agli studi292.
settore ed accertamento presuntivo”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2003, Parte seconda, p. 411 e ss. 289 Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, con la Legge del 1 dicembre 2016 n. 225.
290 Balzanelli M. e Valcarenghi G., “Gli studi di settore nel Mod. REDDITI”, in “il fisco”, 2017 n. 19, Dichiarazioni, p. 1815 e ss.
291http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSett
oreParametri/StudiSettore/NPStudiSettore/Leggi%2C+decreti+e+provvedimenti/ (visionato il 30 agosto 2017).
292 Provv. Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017 - Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Successivamente modificato attraverso il Provv. Direttore dell’Agenzia delle
Pagina 74 di 117 Si tratta dell’ultimo utilizzo di questo strumento perché, come è stato anticipato, a decorrere dal periodo d’imposta 2017 i “vecchi” studi verranno sostituiti dagli indici di affidabilità.
Per il periodo d’imposta 2016 sono state apportate alcune modifiche rispetto a quanto previsto per i precedenti studi293.
Inizialmente si è proceduto ad un aggiornamento dell’analisi della territorialità e a una revisione congiunturale che tenesse conto della crisi economica294; gli studi revisionati sono stati 57: 20 nel manifatturiero, 12 nei servizi, 18 nel commercio e 7 nell’ambito di arti e professioni295.
La novità più importante, per il periodo d’imposta 2016, è lo “snellimento” della documentazione. Infatti, si è assistito ad una riduzione di 5.200 righi all’interno dei moduli: ciò ha corposamente diminuito le informazioni che il contribuente deve fornire296. Tale obiettivo è stato raggiunto riducendo il numero degli studi di settore e modificando l’organizzazione delle istruzioni297.
La restrizione del numero degli studi di settore è stata possibile grazie ad un raggruppamento degli stessi, soprattutto con riferimento a tre categorie: commercio al dettaglio ambulante, intermediari del commercio e coloro che si occupano della nobilitazione tessile. Nello specifico, l’accorpamento ha previsto l’eliminazione di 11 studi298.
Entrate del 15 febbraio 2017 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2017 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore.
293 Riportate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 - Studi di settore – periodo di imposta 2016.
294 A tal fine sono stati utilizzati dati del 2014. Cerofolini M. e Ranocchi G.P., “Studi di settore, Gerico alza l’asticella”, in http://www.ilsole24ore.com, del 5/3/2017. Gli autori ricordano che la revisione porta ad un aumento del livello di congruità.
295 Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 n. 20/E – Studi di settore – periodo di imposta 2016. Cerofolini M. e Ranocchi G.P., “Per 57 studi revisione al traguardo”, in http://www.ilsole24ore.com, del 30/12/2016; Mobili M. e Parente G., “Studi di settore, l’addio riduce i dati da inviare al Fisco”, in http://www.ilsole24ore.com, del 9/09/2016.
296 Una riduzione di circa il 25% rispetto al precedente periodo d’imposta. Pegorin L. e Ranocchi G.P., “Studi di settore con meno dati”, in http://www.ilsole24ore.com, del 1/02/2017.
297 Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 - Studi di settore – periodo di imposta 2016. 298 Cerofolini M. e Ranocchi G.P., “Studi di settore, Gerico alza l’asticella”, in http://www.ilsole24ore.com,
Pagina 75 di 117 Relativamente alle istruzioni si è cercato di continuare quanto già iniziato nei precedenti periodi d’imposta, in particolare, all’interno delle stesse istruzioni si è proceduto ad un rinvio a documenti generali299.
Va evidenziato che la riduzione delle voci nella modulistica è stata anche una conseguenza dell’intervento normativo che ha avuto per oggetto l’eliminazione dell’area straordinaria presente nel Conto Economico del bilancio d’esercizio300. Tale cambiamento è avvenuto ad opera dell’Art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2015301, che ha modificato l’Art. 2425 del Codice Civile che disciplina il “Contenuto
del Conto Economico”302. Attraverso questo intervento si ha una conseguente diminuzione delle informazione per gli studi di settore, in quanto si basano su dati contabili risultanti dal bilancio d’esercizio303.
La riduzione degli elementi da dichiarare porta alla conseguente semplificazione della modulistica. Non si tratta di un intervento fine a se stesso, ma di un passo avanti in linea con gli “obiettivi di politica fiscale 2016 – 2018”304. Uno degli scopi è infatti quello di
“promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari”, cioè creare una situazione in cui il
contribuente sia più rispettoso dei suoi doveri verso l’Amministrazione Finanziaria305. In quest’ottica, una riduzione dei dati da comunicare si traduce in una diminuzione degli del 5/3/2017.
299 Rinvio previsto anche per il periodo d’imposta 2015 come spiegato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2016 n. 24/E - Studi di settore – periodo di imposta 2015. Concetto ripreso da Berardo G. e Dulcamare V., “Le novità della modulistica per l’applicazione degli studi di settore 2016”, in “Corriere Tributario”, 2016 n. 27, Dichiarazioni, p. 2105 e ss.
300 Balzanelli M. e Valcarenghi G., “Gli studi di settore nel Mod. REDDITI”, in “il fisco”, 2017 n. 19, Dichiarazioni, p. 1815 e ss. Si fa presente che il bilancio d’esercizio è un documento che riassume la situazione contabile dell’esercizio composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa. Tale prospetto è disciplinato all’Art. 2423 del c.c.
301 Le voci che prima trovavano collocazione nella sezione straordinaria vengono riclassificate nelle ordinarie voci di bilancio. Come precisato in Salvatore M., “Conto economico, eliminazione della sezione straordinaria: profili fiscali”, in http://www.ipsoa.it del 6/02/2017.
302 Si veda l’Art. 2425 del Codice Civile.
303 Si pensi, ad esempio, alla voce dei ricavi o hai valori presi in considerazione per calcolare gli indicatori di normalità economica spiegati nel Capitolo 1.
304 Come riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 n. 20/E – Studi di settore – periodo di imposta 2016.
305 Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016 – 2018”, del 22 dicembre 2015.
Pagina 76 di 117 adempimenti cui sottostare.
Secondo tale logica, si arriva quindi ad affermare che minori sono gli obblighi tributari, maggiore è la partecipazione del contribuente.
Inoltre, anche per il periodo d’imposta 2016, sono state previste delle cause di esclusione dagli studi di settore. In particolare, si è provveduto ad escludere i soggetti con sede operativa o residenza in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016. Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale tipologia di contribuenti non è obbligata alla comunicazione dei dati necessari agli studi di settore, dichiarando che la causa di esclusione è determinata da un periodo di “non normalità”306.
La semplificazione della modulistica, relativa al periodo d’imposta 2016, va valutata come un passo verso la nuova normativa legata agli indici di affidabilità.