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- SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO (pagine 34-39)

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 45.1 Sportello unico edilizia

1. Lo sportello unico edilizia (SUE) è istituito ai sensi dell’art.5 del DPR 380/2001 e svolge i compiti previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l’accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.

2. Il comune definisce mediante autonome disposizioni regolamentari la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.

3. Il SUE è competente:

a) alla ricezione delle denunce, comunicazioni (CILA), segnalazioni di inizio attività (SCIA), segnalazioni certificate di agibilità e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 4 del D.Lgs. 42/2004;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al precedente punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento;

c) all'adozione nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della L. 241/1990, nonché delle norme dell’Unione di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico/ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra il Comune, il privato e le altre pubbliche amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del Testo unico per l'edilizia e della legge urbanistica regionale.

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Si fa rimando ai disposti del vigente “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive in gestione associata”.

35 2. Qualora la gestione del SUAP fosse modificata rispetto alla forma di cui al comma 1, il relativo regolamento si intende automaticamente sostituito dalla eventuale nuova disciplina organizzativa.

45.3 Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, della quale il comune può dotarsi, nel rispetto dei successivi commi.

2. La Commissione, ove costituita, deve essere composta da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, nominati dalla Giunta Comunale; la Commissione elegge, nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente presente più anziano di età. Non possono far parte della Commissione Edilizia Consiglieri Comunali e Assessori in carica del Comune.

3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, al diritto, allo studio ed alla gestione dei suoli.

4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.

5. La commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale: pertanto, al momento dell'insediamento della Giunta Comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.

6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta Comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

9. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a. il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, l’accoglimento di piani esecutivi convenzionati;

b. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:

a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b. convenzioni;

c. programmi pluriennali di attuazione;

d. regolamenti edilizi e loro modifiche;

36 e. modalità di applicazione del contributo di costruzione.

12. La commissione, su convocazione del responsabile del servizio tecnico, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il responsabile del servizio tecnico lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

13. Il responsabile del servizio tecnico designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.

14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il dirigente o il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.

15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 20.

16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.

18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.

21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

22. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione e da tutti i componenti della commissione ed è allegato agli atti relativi alla pratica edilizia.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

1. La commissione locale per il paesaggio, come normata dall’articolo 148 del D.Lgs. 42/2004, dalla L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1bis (per i comuni ricompresi nel sito “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato” inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e nelle relative aree di protezione) e all’articolo 7, comma 2, della L.R. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.

2. La commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso

37 dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. I comuni o le loro forme associative stabiliscono altresì le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

3. Si fa rimando ai disposti del vigente “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”.

4. Qualora la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio fosse modificata rispetto alla forma di cui al comma che precede, il relativo regolamento si intende automaticamente sostituito dalla eventuale nuova disciplina organizzativa.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. È la struttura tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 40/1998 (cfr. D.Lgs.

152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).

2. Il comune esercita la funzione inerente l’organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione; in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell’articolo 3 bis della L.R. 56/1977.

3. Le attribuzioni e le competenze dell’Organo Tecnico sono definite oltre che dall’articolo 7 della L.R. n. 40/1998 anche dalla deliberazione istitutiva del medesimo ed eventualmente da specifica regolamentazione comunale.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplinerà con quale modalità verrà garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie, secondo le tempistiche e sistema definiti dal D.P.G.R. 5 ottobre 2018 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'erogazione graduale del servizio telematico per la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e definizione dei requisiti tecnici per l'interoperabilità dei sistemi e per l'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni".

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. Per le fasi procedimentali o endoprocedimentali di competenza di un Settore comunale ma comunque riconducibili, connesse o propedeutiche all’emanazione del provvedimento conclusivo di competenza del SUAP, è nominato, da ciascun ufficio, il referente interno del SUAP in altri uffici comunali con il compito di collaborare all’istruttoria e ad ogni adempimento inerente il singolo procedimento di competenza del suo ufficio.

2. L’azione del SUAP si svolge in conformità “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive in gestione associata”.

3. Al servizio SUAP competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia e amministrativa, secondo la normativa vigente.

4. Tutte le domande e tutti gli atti inerenti attività produttive indirizzate erroneamente allo SUE, ad altri Uffici o genericamente all'Ente devono essere trasmesse dagli Uffici riceventi al SUAP entro il giorno successivo al ricevimento. Qualora atti e documenti, necessari agli adempimenti del SUAP, siano depositati presso il SUE o altri Servizi e Uffici dell'Ente questi sono tenuti a dare riscontro al SUAP, inviando anche copia della documentazione se ritenuta dal SUAP necessaria, entro dieci giorni dalla richiesta.

38 5. A domanda del SUAP, il SUE, la CLP e gli altri uffici e servizi dell’amministrazione forniscono i pareri e le istruttorie richiesti con la massima celerità possibile, rispettando i tempi procedimentali imposti dalla normativa di settore.

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CAPO II - ALTRE PROCEDURE

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO (pagine 34-39)