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Capitolo V I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere

V.5 Succursali significative

Ai sensi dell’articolo 51(3) della CRD IV, quando l'articolo 116 della CRD IV non si applica, le autorità competenti (autorità di vigilanza su base consolidata o autorità competente dello Stato membro di origine, di seguito:

autorità home) che vigilano su un intermediario avente succursali significative3 in altri stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle

3 Gli articoli 51(1) e 158 CRD IV prevedono che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

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(autorità competenti ospitanti, di seguito: autorità host). Al riguardo, oltre a quanto previsto direttamente dalla CRD IV, vengono in rilievo i sopra citati Regolamenti delegati (UE) n. 2016/98 e n. 2016/99 della Commissione nonchè gli Orientamenti in materia di vigilanza su succursali significative EBA/GL/2017/144.

In particolare, ai sensi di questi ultimi orientamenti le autorità home e host valutano e determinano congiuntamente se una succursale, ritenuta significativa ai sensi dell’articolo 51 della CRD IV e che svolge funzioni essenziali5 come definite nella direttiva 2014/59/UE (BRRD), sia da considerare come significant-plus (più che significativa) e quindi essere soggetta a vigilanza intensificata ai sensi dei richiamati Orientamenti ABE.

Per individuare una succursale significativa come significant-plus le autorità home e host svolgono il c.d. “test di intensificazione” per verificare che la succursale: i) svolge funzioni essenziali6; ii) è importante per la banca o per il gruppo oppure la succursale ha un’importanza significativa per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante7.

Le autorità di vigilanza del paese d’origine e ospitanti concordano il calendario e la procedura per l’esecuzione del “test di intensificazione” e per la preparazione della determinazione comune relativa alla soddisfazione o meno di tale test.

Vigilanza sulle succursali significant-plus

Nel rimandare al contenuto dei citati Orientamenti in materia di vigilanza su succursali significative (EBA/GL/2017/14), per il complesso e le modalità di

– la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;

– la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;

– le dimensioni e l’importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.

4 http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/passporting-and-supervision-of

branches/guidelines-on-supervision-of-significant-branches. Le linee guida non si applicano a succursali di banche in “paesi terzi”.

5 Per funzione essenziale si intende: “attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un intermediario, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni”.

6 Le funzioni essenziali devono essere svolte nelle seguenti aree: i) servizi bancari al dettaglio; ii) servizi bancari alle imprese; iii) servizi di pagamento, compensazione, regolamento; iv) servizi di custodia; v) assunzione e concessione di prestiti nel sistema finanziario; vi) investment banking.

7 Una succursale ha un’importanza significativa per lo Stato membro ospitante quando soddisfa uno dei seguenti criteri: i) la quota di mercato dei depositi è maggiore del 4% del totale depositi dello Stato membro ospitante; ii) il totale delle attività è superiore al 4% del PIL dello Stato membro ospitante; iii) il totale delle attività è superiore al 4% del totale attività dello Stato membro ospitante;

iv) la succursale può essere considerata di importanza sistemica per motivi analoghi alle altre istituzioni di importanza sistemica (O-SII).

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riportano di seguito, sintetizzati, i principali compiti che devono essere svolti nell’ambito dei collegi dei supervisori con riferimento a tali succursali.

A. Valutazione dei rischi della succursale

Le autorità home devono garantire che la succursale sia oggetto di una valutazione di vigilanza efficace ed efficiente nell’ambito dello SREP della banca o del gruppo di appartenenza.

La valutazione dei rischi della succursale deve includere quanto meno i risultati delle analisi dei seguenti elementi: i) modello di business e strategia;

ii) sistemi di governo e controllo; iii) rischi per il capitale, liquidità e funding;

iv) il rischio che la succursale rappresenta per il sistema finanziario del paese ospitante; v) il contesto macroeconomico in cui opera la succursale8.

Non essendo previsti documenti ICAAP o ILAAP specifici per la succursale, i processi ICAAP e ILAAP della banca o del gruppo di appartenenza devono considerare debitamente le succursali significant-plus, riportando le loro esposizioni ai rischi, nonché il capitale interno e la liquidità destinati a coprire tali rischi.

Le autorità home e host devono assicurarsi la condivisione tempestiva e sicura, d’iniziativa o a richiesta, di adeguate informazioni relative alla banca, al gruppo e alla succursale.

B. Attività di coordinamento e programma di revisione prudenziale (SEP) Le autorità home e host si coordinano nello svolgimento delle attività finalizzate alla valutazione dei rischi della succursale; il coordinamento delle attività avviene nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e deve risultare nel programma di revisione prudenziale del collegio stesso (SEP).

Durante la stesura del SEP sono definite le attività, comprese le ispezioni, e suddivisi in modo efficace ed efficiente i compiti tra le autorità home e host, evitando duplicazioni di compiti e un utilizzo non ottimale delle risorse e assicurandosi che ciascuna autorità svolga i compiti a essa più adatti.

Attività e ispezioni non originariamente previste nel SEP, ma avviate nel corso dell’anno, sono comunicate tempestivamente da un’autorità all’altra e comportano l’aggiornamento del SEP.

C. Misure di vigilanza

L’autorità di vigilanza home applica alla banca o al gruppo le misure di vigilanza di cui agli artt. 104 e 105 della CRD IV, sulla base dei risultati dello SREP e della valutazione dei rischi della succursale in caso di misure di vigilanza relative a rischi assunti dall’intermediario per il tramite della succursale o a carenze individuate in quest’ultima.

Le autorità home e host si mettono reciprocamente al corrente di eventuali misure macroprudenziali che potrebbero essere rilevanti per la banca o il

8 La valutazione dei rischi della succursale va allegata alla valutazione dei rischi o alla relazione SREP della banca o del gruppo di appartenenza.

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valuta se estendere alla banca o al gruppo le misure macroprudenziali applicate alla succursale.

D. Comunicazioni per una succursale significant-plus

Le autorità home e host si adoperano affinché le comunicazioni alla banca o al gruppo riguardanti la succursale siano coerenti; a tal fine è previsto che esse si consultino prima dell’invio di qualsiasi comunicazione formale all’intermediario relativa alla succursale. Inoltre, quando l’autorità host richiede alla succursale informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, informa l’autorità home e si coordina con quest’ultima.

Le autorità home e host devono, quanto meno, organizzare una riunione annuale congiunta con la direzione della succursale; qualora un’autorità non possa partecipare alla riunione è informata dall’altra autorità al fine di condividere le conclusioni della riunione e discutere di eventuali azioni di follow-up.

Le autorità home e host concordano inoltre la forma e la frequenza di riunioni congiunte con la banca o il gruppo nelle quali discutere di questioni specifiche relative alla succursale significant-plus.

La programmazione delle riunioni congiunte con l’intermediario e con la succursale è riportata nel SEP del collegio.

E. Ruoli e responsabilità delle autorità competenti nella valutazione del piano di risanamento9

Nell’ambito del processo di valutazione del piano di risanamento dell’intermediario l’autorità home consulta l’autorità host per la succursale significativa, conformemente all’art. 6, paragrafo 2 e all’art. 8, paragrafo 1, della Direttiva 2014/59/UE.

L’autorità host fornisce il proprio contributo alla valutazione del piano di risanamento entro il termine stabilito dal collegio; contributo che può essere sotto forma di commenti generali sul piano.

Il contributo dell’autorità host include:

- una valutazione delle modalità con cui l’intermediario ha svolto l’analisi delle funzioni essenziali e delle principali linee di business con riferimento alla succursale significant-plus;

- un parere sulla strategia dell’intermediario e sull’approccio alla succursale significant-plus;

- una descrizione delle principali attività e dei servizi forniti dalla succursale significant-plus;

- un’analisi di come e quando la succursale significant-plus, ai sensi del piano di risanamento, può accedere a operazioni di banca centrale nonché delle attività che possono essere utilizzate come collateral;

9Per i criteri generali di valutazione dei piani di risanamento si rimanda alla Parte Prima, Sez. I, Cap.

II Par. II.4.3 La valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo.

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procedure di governance/escalation, degli scenari e degli indicatori relativi alla succursale significant-plus;

- informazioni sui rischi materiali che la succursale significant-plus può porre all’intermediario o agli operatori del mercato locale;

- una valutazione complessiva dell’adeguatezza del livello di copertura del piano di risanamento rispetto alla succursale significant-plus;

- informazioni relative a qualsiasi altra questione rilevante ai fini della valutazione della completezza, qualità e credibilità del piano di risanamento.

L’autorità home prepara la valutazione complessiva del piano di risanamento in conformità con quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1075, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dall’autorità host; le autorità home e host si adoperano per garantire che tutte le discussioni, consultazioni e delibere riguardanti la valutazione del piano di risanamento siano effettuate nel pieno rispetto del calendario definito dal collegio dei supervisori.

Nel caso in cui siano individuati impedimenti o carenze significative nel piano di risanamento riferibili alla succursale significant-plus, gli impedimenti e le carenze sono debitamente presi in considerazione nel processo di valutazione del piano di risanamento e nella pertinente decisione congiunta.

Qualsiasi comunicazione con l’intermediario o con la succursale rispetto a tali questioni deve essere coordinata tra le autorità competenti nell’ambito del collegio.

V.6 Accordi bilaterali di delega dei poteri di vigilanza sui gruppi