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I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.

II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o in presenza di fessurazioni profonde.

III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco, e comunque nel rispetto delle modalità di intervento che il Gestore ha determinato di adottare per tali casi.

V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, artt. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga approvato, nonché dal piano di monitoraggio e controllo del presente decreto, secondo le modalità previste nelle procedure operative adottate dal Gestore; ulteriori elementi possono essere ricavati dal documento

“Linee guida – Serbatoi interrati” pubblicato dal ARPA Lombardia (Marzo 2013).

VI) L’azienda dovrà stoccare in un locale o in un contenitore chiuso o protetto posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili liquidi, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste. Il contenitore del combustibile se fuori-terra deve essere provvisto di un bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile; lo stesso deve essere di tipo omologato – ai sensi del D.M. 19/03/1990

– e in regola con gli adempimenti amministrativi previsti dalla disciplina in materia di prevenzione incendi, fatte salve le deroghe previste dal comma 1 dell’art. 1-bis del D. L. 91/2014 come modificato dalla L. 116/2014.

VII) Il Gestore, come previsto dal comma 6-bis dell’art. 29-sexies, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, deve programmare specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo; i parametri qualitativi da indagare per le acque, mediante la terebrazione di almeno un piezometro a valle dei principali centri di pericolo, dovranno almeno essere: conducibilità elettrica, pH, ammoniaca, nitriti, nitrati, fosforo, rame, zinco; la soggiacenza dovrà essere misurata, nei momenti di massima e minima escursione della falda. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi; i rapporti di prova devono essere firmati da un tecnico abilitato; per il monitoraggio dei suoli si dovrà effettuare la ricerca di: Zn, Cu e Idrocarburi con C>12.

VIII) In caso di gravi emergenze di tipo sanitario, che rendano necessario, salvo diverse disposizioni dell’ Autorità sanitaria, il seppellimento in loco delle carcasse, l’azienda dovrà individuare terreni idonei, ossia con escursione della falda freatica adeguata ad evitare contaminazioni.

E.5. Rifiuti

E.5.1. Prescrizioni impiantistiche

I) Le aree interessate dalla movimentazione e dal deposito dei rifiuti, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

II) Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate.

E.5.2. Prescrizioni generali sui rifiuti

III) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati.

IV) Il deposito, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari (per esempio il CER 180202*) devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 8 del D.P.R. n. 254/03 e s. m. i.

V) Il deposito temporaneo dei rifiuti, ad esclusione dei rifiuti sanitari, di cui al punto precedente, deve rispettare le condizioni disposte dall'art. 183, del D. lgs. 152/06;

qualora le suddette condizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.

VI) I rifiuti devono essere depositati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire; le aree adibite al loro deposito devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento.

VII) La movimentazione e il deposito dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;

produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

rispettare le norme igienico - sanitarie;

garantire l'incolumità e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione.

VIII) I contenitori di rifiuti liquidi, qualora posti fuori terra, dovranno essere provvisti di bacino di contenimento di capacità adeguata.

IX) Le batterie esauste devono essere stoccate al coperto, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi.

X) Gli obblighi sopradescritti (es. in merito alle modalità di raccolta, movimentazione e deposito temporaneo) dovranno essere osservati anche nella gestione degli effluenti di allevamento destinati ad essere ceduti ad impianti autorizzati al

recupero e/o smaltimento rifiuti (es. impianti di compostaggio) e quindi, ad esempio, non potranno essere depositati direttamente sul suolo in attesa del trasporto e conferimento agli appositi impianti.

XI) Gli eventuali reflui decadenti dalla piattaforme di sanificazione (installate in relazione ad aspetti di carattere sanitario) degli automezzi che transitano nell’insediamento produttivo, dovranno essere veicolati e raccolti in appositi pozzetti a tenuta e gestiti come rifiuti rispettando quanto già sopra descritto.

XII) Si rimanda alla parte Quarta del D. lgs. 152/06 e s. m. i. per tutti gli altri obblighi e/o condizioni qui non descritti.

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