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Il superamento della distinzione tra obbligazione di mezzi o d

3. Il mero presupposto di fatto per la responsabilità indiretta:

3.3 Il superamento della distinzione tra obbligazione di mezzi o d

La prestazione professionale del medico è stata tradizionalmente inquadrata271 come un’obbligazione di mezzi, poiché il professionista debitore, assumendo l’incarico, s’impegna a porre in essere un comportamento professionalmente adeguato, indipendentemente dalla realizzazione dello scopo perseguito dal creditore.

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L’impostazione della sentenza 589/1999 costituisce un punto fermo nell’elaborazione giurisprudenziale. Tuttavia si presta ad alcune critiche poiché poco aderente alla realtà: nei fatti non è il paziente a scegliere liberamente il medico ma questi gli viene imposto dalla struttura, come nei casi di operazioni di urgenza; sussistono poi ipotesi in cui sia mancato un contatto tra paziente e medico, si pensi al primario che non abbia nemmeno visitato il soggetto ricoverato, limitandosi ad affidarlo ai propri collaboratori.

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In particolare si ammette che le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto realizzando, in tal modo, una dissociazione tra la fonte dell’obbligazione, un contatto, e l’obbligazione che ne scaturisce.

270

Confermata dalla Cassazione, Sez. unite, 11 gennaio 2008, n. 577.

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Secondo tale impostazione272 il medico non si obbliga alla guarigione del paziente bensì a un comportamento rivolto al miglioramento delle sue condizioni di salute.

Da ciò consegue che l’inadempimento del medico professionista alla propria obbligazione non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione il luogo del tradizionale criterio della diligenza del padre di famiglia il parametro della diligenza professionale273 fissato dall’art. 1176, comma 2, c.c. prevista, tra l’altro, anche per i medici liberi professionisti.

Seguendo tale linea di pensiero il medico ospedaliero che abbia causato lesioni ad un paziente sarebbe soggetto allo stesso regime di responsabilità che il codice civile prevede per i medici liberi professionisti, i quali rispondono anche a titolo di colpa lieve274 nei confronti del danneggiato275 (art. 1176). Pertanto la rigida regola di responsabilità fissata nell'art. 1218 cod. civ.276 per il caso d'inadempimento, varrebbe soltanto per le obbligazioni di risultato, mentre per quelle di mezzi varrebbe il principio della diligenza.

Sempre secondo l’impostazione tradizionale si sosteneva che l’onere

probatorio mutasse a seconda che l’obbligazione fosse di mezzi o di

272

Cass. Civ., 9 novembre 2006, n. 23918 nella quale si precisa che “l’obbligazione del medico (non chirurgo plastico) per comune ammissione si ritiene essere una tipica obbligazione di mezzi e non di risultato”.

273

Essa consiste nell’inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto.

274

L’art. 3 del decreto legge 543/1996 convertito in legge 639/1996, modificando l’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ha previsto invece che la responsabilità in materia di contabilità pubblica sia limitata ai casi di dolo o colpa grave.

275

Cass. Civ. 1.3.88, Sez. III, n. 2144, in Giur. It., 1989, I, 1, 300.

276

Art. 1218 “Responsabilità del debitore”: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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risultato: nelle obbligazioni di mezzi, essendo il risultato aleatorio, incombeva sul creditore l’onere della prova che il mancato risultato fosse dipeso da scarsa diligenza, mentre nelle obbligazioni di risultato sul debitore incombeva l’onere della prova che il mancato risultato fosse dipeso da causa a lui non imputabile277. Ne conseguiva che, essendo generalmente inquadrata l'obbligazione del medico tra quelle di mezzi, l'onere della prova gravava sul paziente.

La dicotomia obbligazione di mezzi e di risultato è stata recentemente abbandonata, in tema di responsabilità sanitaria, dalla stessa giurisprudenza278, eccezion fatta per la valutazione del grado di diligenza279.

La dottrina ha innanzitutto posto in rilievo come tale distinguo sia privo di riscontro normativo. Ha poi sottolineato che anche nelle c.d. obbligazioni di mezzi “lo sforzo diligente” del debitore è in ogni caso rivolto al perseguimento del risultato dovuto e ciò poiché non si ritengono esistenti categorie di obbligazioni che non tendano ad un risultato, ove, al contrario, in tutte le obbligazioni si individua un risultato inteso come momento conclusivo della prestazione che lo caratterizza280. Dunque il medico non può invocare la distinzione, sostenendo che la sua prestazione è da ricomprendersi nelle obbligazioni di mezzi.

L’abbandono della categoria dell’obbligazione di mezzi comporta che l’obbligazione del medico non può limitarsi al non ledere la sfera soggettiva del paziente ma deve apprestare un risultato utile allo stesso. Ciò postula che il medico, per essere esente da responsabilità,

277

Cass. Civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 577

278

Si fa riferimento a Corte Cass. n. 15781/2005 in Eur.dir.priv., p.781 ss.; Cass. 13 aprile 2007, n. 8826, in Resp. Civ., 2007, p. 967 ss., Cass. sez. un. n. 577 del 2008.

279

Cass. 19 maggio 2004, n. 9471, Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, e Cass. 21 giugno 2004, n. 11488.

280

C. M. Bianca, Inadempimento delle obbligazioni, in Comm. del Cod. Civ.

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non potrà limitarsi a introdurre elementi che mettano in dubbio la sua colpa professionale ma dovrà fornire prova ben più pregnante in ordine al raggiungimento del risultato ovvero alla sua realizzazione per causa a lui non imputabile.

La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 577 del 2008, ha statuito che ai fini dell’onere probatorio è irrilevante la distinzione tra obbligazione di mezzi o di risultato281, affermando che il meccanismo di riparto dell’onere della prova è identico sia nel caso di interventi di routine che nel caso di interventi di speciale difficoltà.

Dal quadro delineato emerge una tutela forte verso il paziente, in linea con il generale favor per il creditore-danneggiato cui l’ordinamento è informato. Ciò ha contribuito, e non poco, all’aumento del contenzioso nel settore sanitario.