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Camera

Dopo l’approvazione, con modificazioni, da parte della Y II Commis­ sione del Senato (16 gennaio col n. 2610) viene trasmesso (23 gennaio)

il disegno « Modifica all’articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi» (4346-B).

32. Terremoti (Sicilia).

Gazzetta Ufficiale

1) Decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (G.U., n. 18 del 22 gennaio, ed. straord.).

2) Decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 « Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968» (Gr.U., n. 41 del 15 febbraio, ed straord.).

3) Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 « Ulteriori interventi e provvedimenti per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968» (Gr.U., n. 53 del 27 febbraio, ed. straord.).

Il primo decreto è stato convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182 (G.U., n. 76 del 22 marzo); il secondo è stato convertito in legge 18 marzo 1968, n. 240 (G.U., n. 81 del 28 marzo); il terzo è stato convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241 (ibidem).

33. Tessili.

Senato

È approvato (11 gennaio) il disegno « Conversione in legge del de­ creto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, concernente modificazioni del regime fiscale dei filati di talune fibre tessili » (2608).

Camera

Il disegno, di cui sopra, col n. 4755 viene approvato il 24 gennaio. Viene trasmesso (19 gennaio) dal Senato (lo ha approvato quella V Com­ missione l’i l gennaio col n. 2206) il disegno «Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l’imposta generale sull’entrata una tan­

tum per prodotti tessili» (4786); viene deferito alla V I Commissione

(Finanze e Tesoro) in sede legislativa, il 29 gennaio.

Gazzetta Ufficiale

Il disegno n. 4755 (Camera) è diventato legge 30 gennaio 1968, n. 24 (G.U., n. 35 del 9 febbraio).

Il disegno n. 4786 (Camera) è diventato legge 1 marzo 1968, n. 245 (G.U., n. 82 del 29 marzo).

34. Veterinari.

Camera

Viene deferita (8 febbraio) alla V I Commissione (Finanze e Tesoro) in sede referente la proposta Del Castrilo e Sgarlata « Estensione al­ l’Ente Nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENT'AVÌ delle agevolazioni tributarie previste per l’Istituto nazionale della previdenza sociale » (4496).

II

Re l a z io n i e d is c u s s io n i

Della Relazione (Salerai) della V Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato pubblichiamo uno stralcio relativo al disegno di legge n. 2692 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l’applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (alla Camera il provve­ dimento col n. 4656 è stato approvato il 24 gennaio 1968) (v. n. 19, parte I di questa rassegna).

... la proroga si riferisce : ai fabbricati già contemplati dall’arti­ colo 43, comma secondo, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, conver­ tito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Và, altresì, rilevato cbe il termine di proroga, fissato, in via gene­ rale, al 31 dicembre 1970, subisce una ulteriore proroga al 31 dicembre 1973 (con comminatoria di decadenza delle agevolazioni concesse per la registrazione dell’atto di acquisto) nel caso di costruzione di edifici sulle aree acquistate con i benefici di cui all’articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

All’uopo, infatti, è sancito cbe la costruzione debba essere ultimata entrò i tre anni successivi alla scadenza del predetto termine del 31 dicembre 1970, per poter godere del diritto alle suindicate agevolazioni tributarie.

Lo spirito del provvedimento legislativo va ricercato nell’utilità di agevolare (per fini economici e sociali) l’ulteriore ripresa delle costru­ zioni, non risultando superata del tutto la crisi edilizia.

Molto opportunamente, al riguardo, nell’altro ramo del Parlamento, al fine di agevolare la costruzione delle abitazioni nei confronti, soprat­ tutto, delle categorie disagiate, è stata approvata la proroga, al 31 dicembre 1970, delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con l’integrazione dell’articolo 3 del disegno di legge mediante il seguente comma aggiuntivo:

« A i pensionati cbe abbiano versato complessivamente almeno qua­ ranta mensilità di contributi alla gestione INA-casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge

— 357 —

30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell’articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari, sia singolarmente, che asso­ ciati in forma cooperativa ».

In relazione a tale norma — a seguito delle contestazioni sorte nella Camera dei deputati — allo scopo di evitare l’estensione delle agevola­ zioni tributarie alle categorie più abbienti, e, quindi, in condizioni di poter costruire o acquistare appartamenti di lusso, veniva approvato il seguente ulteriore comma aggiuntivo, da inserire dopo il comma primo dell’articolo 6:

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle Finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengono, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell’area ».

Altro rilievo importante, relativo al disegno di legge in esame, è dato dalla disposizione contenuta nell’art. 5, che — con interpretazione autentica dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1960 n. 35 — chiarisce che l’obbligo di ultimare la costruzione del fabbricato entro due anni dal­ l’inizio dei lavori (per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie) è stato abolito non solo con riferimento alle imposte dirette, ma anche con estensione alle imposte indirette.

La relazione governativa ne spiega i motivi, rilevando come l’ob­ bligo del biennio di costruzione non trovi più idonea giustificazione, sia perchè con le precedenti leggi di proroga si è consentito il rinvio del­ l’inizio della costruzione (tanto che, ad esempio, si sono verificate pro­ crastinazioni dell’inizio dei lavori fino al 31 dicembre 1967 per aree che erano state acquistate nel 1949) sia in relazione alla recente crisi edilizia, la quale ha ostacolato, in numerosi casi, la realizzazione delle costruzioni entro il suddetto termine biennale, divenuto semplicemente ordinatorio.

Alla unificazione dei termini utili per la costruzione all’obbligo della denuncia (naturalmente documentata) che i contribuenti (già ammessi a fruire, in via provvisoria, delle agevolazioni tributarie) debbono tem­ pestivamente presentare, al fine di non incorrere in decadenza, corri­ sponde la norma (prevista nel comma 3 dell’art. 6) con cui è stabilito che l’azione dell’Amministrazione finanziaria — per il ricupero dei tributi nella misura ordinaria in materia di tasse e d’imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza delle agevolazioni contemplate dalle norme richiamate nello stesso articolo — si prescrive con il decorso del termine unificato di tre anni dalla data di presentazione della de­ nuncia.

Con l’unificazione del termine di prescrizione estintiva (riportato al termine di carattere generale contenuto nella legge organica di re­ gistro) si è eliminato il lungo termine prescrizionale di sette anni, che dava origine a gravi, dispendiose e defatigatorie controversie giudiziali...

a convalidare) da parte dell’altro ramo del Parlamento sono stati inseriti due articoli aggiuntivi, che hanno assunto, rispettivamente, i numeri 6-Ms e 6-ter.

Tali disposizioni, anche se con sistema non ortodosso, introducono norme non del tutto estranee alla sostanza del provvedimento. Le sud­ dette norme, invero, pur non concernendo la materia finanziaria, con­ templano procedimenti e accertamenti necessari per la concessione delle agevolazioni tributarie de quo.

Pertanto esse possono considerarsi legittimamente inserite nel prov­ vedimento medesimo.

Queste giustificazioni, specialmente per (pianto attiene all’attività governativa diretta alla risoluzione della crisi edilizia dimostrano la sussistenza dello stato di necessità nell’adozione del provvedimento le­ gislativo del decreto-legge; mentre l’altra condizione, richiesta dall’art. 77 della Costituzione, ossia l’estremo dell’urgenza, è stata data dalle gravi difficoltà in cui si sarebbero venute a trovare le costruzioni edilizie per effetto dell’avvenuta scadenza (col 31 dicembre 1967) del termine che era stato in precedenza concesso per poter godere delle agevolazioni tributarie in materia.

Per tali motivi la Commissione finanze e tesoro ritiene che il prov­ vedimento di convalida sia meritevole di approvazione ».

* * *

Della Discussione in Senato (5 febbraio) vanno sottolineati i se­ guenti interventi:

Bosso ritiene che l’unica misura con effetto incentivante nel set­ tore edilizio sia quella delle agevolazioni fiscali. Il settore ha subito cattivi provvedimenti come la legge n. 167 che ha congelato il mercato delle aree. A tale disagio vanno aggiunte le carenze della legge-ponte sull’urbanistica del 1967, la quale (fra l’altro, dalla concessione a qua­ lunque cittadino della facoltà di ricorrere contro la concessione di licenze edilizie nasceranno incertezze ed abusi) prelude, siccome risulta dal disegno di legge sulla riforma urbanistica generale, alla nazionaliz­ zazione del settore.

Latan za aggiunge che la lievitazione dei costi di costruzione, soprat­ tutto per l’aumento del costo del lavoro, ha portato all’aumento dei prezzi dei fabbricati e quindi alla stasi del mercato edilizio, cui ha fatto seguito l’arresto dell’attività di costruzione e quindi una generale crisi del settore. Pertanto, la proroga dei termini per l’applicazione delle agevolazioni tributarie non potrà non avere effetto stimolante per gli operatori.

Coppi afferma che l’elemento determinate della crisi è costituito

dalla sproporzione tra costo delle abitazioni e possibilità economiche degli acquirenti, per cui si verifica uno squilibrio tra offerta e do­ manda, nonostante gli sforzi compiuti dai costruttori per comprimere i prezzi e per concedere facilitazioni di pagamento. Sottolinea la

ne-— 359 ne-—

cessità dell’intervento statale e ritiene clic le prorogande agevolazioni avranno benefiche ripercussioni sia sui costi di produzione che sui ra- sferimenti di abitazioni.

Solleva, tuttavia, dubbi sull’emendamento aggiuntivo al comma 1 dell’ art. 6 volto a m odificare i criteri per la classificazione de e a il­ la zio n i di lusso ed afferma la necessità di elim inarlo (sul punto, con ­ form i Nencioni, D ’Andrea, Artom).

" ^ D ’Errico ritiene indispensabile che nell’art. 2 del decreto-legge in esame sia espressamente chiarito che, per la concessione dei benefici relativi, la qualifica di case di abitazione è valutata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1212, stabilendosi cosi definitivamente che le parti non comprese nella superficie sopra terra formino oggetto delle agevolazioni in quanto costituiscono, sotto il profilo funzionale ed economico, un accessorio delle altre parti de

l’edificio adibite ad uso di abitazione. ...

Tale chiarimento servirebbe ad unificare le varie disposizioni age\ il­ lative in materia, defininendo una volta per tutte il concetto di casa di abitazione. Va pure stabilita la definitività delle agevolazioni, una volta che siano state concesse, senza procedere alla revoca dei bene ci sempre che sopraggiungano disposizioni interpretative che nuocciono alla certezza del diritto.

Rovere sottolinea che le agevolazioni previste nel provvedimento co­ stituiscono il minimum, essendo necessarie altre e più incisive misure, quali la riduzione dei tributi sui trasferimenti immobiliari, l’abolizione dell’imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso, una mig mre regolamentazione del regime tributario sulle successioni, una riduzione dell’I.G.E. sui corrispettivi degli appalti e sul cemento, una maggio e riduzione delle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

Ge r m a n ò sostiene che deve essere chiarita la portata dell’art. 1, sia per quanto riguarda le costruzioni ammesse al beneficio, che per quan attiene alle responsabilità connesse alla decadenza dal beneficio, che dovranno gravare esclusivamente sull’acquirente che non esegua a co struzione nei termini di legge. In merito all’art. 2, va precisato che l’esenzione venticinquennale riguarda tutto l’edificio compì ose e pai' 1 sotterranee e seminterrate, in armonia con la legge 2 dicembre 1961, n. 1212. Sull’art. 3, sottolinea l’esigenza che la proroga sia concessa fino al 31 dicembre 1973 (per simmetria con i termini in materia di im­ poste indirette sugli affari) e che siano chiariti i requisiti soggettivi cui è condizionato il godimento dei benefici.

Salerni, relatore, contesta l ’ accusa secondo cui col provvedim eli o in esame sarebbero state accentrate nelle m ani degli organism i m ini steriali le competenze relative a lla determinazione di criteri che sa­ rebbe stato più opportu n o regolam entare in v ia legis a tiia , ec osserv che il provvedim ento ha, fra l ’ a ltro, m irato ad accordare al M inistro dei la v o ri p u b b lici una mera fa co ltà di rivedere certi criteri tecm c allo scopo di evitare le pregiudizievoli disarm onie e sperequazioni di

per sè insite in una legislazione così complessa e frastagliata. Bileva che la determinazione del concetto di casa di lusso presuppone l’ado­ zione di criteri meramente tecnici che diffìcilmente si riuscirebbe a for­ mulare in sede legislativa.

Valsecohi, Sottosegretario di Stato per le finanze, relativizza le

obiezioni sollevate dalle op p osizion i ed assicura che comunque saranno tenute presenti per i chiarim enti che in sede di applicazione si rende­ ranno necessari.

* * *

Segue uno stralcio della relazione che accompagna il disegno di legge n. 2881, d’iniziativa del Senatore Trabucchi « Coordinamento ed unifica­ zione della legislazione sull’imposta interna sui prodotti petrolici», comunicato alla Presidenza l’8 marzo 1968 (v. n. 27, parte I di que­

sta rassegna).

.... I l suo ordinam ento risente oggi della decrepitezza delle leggi

e della loro diffìcile adattabilità alle situazioni attuali, caratterizzate in questo settore da un intenso sviluppo tecnologico e della nascita fre­ quente se non continua di nuovi processi e prodotti.

L’intervento del legislatore è richiesto anche dalla necessità di adeguare la nostra legislazione in materia ai principi che ispirano le norme di altri Paesi della C.E.E. e che sono assai differenti da quelli che stanno alla base della nostra imposta di fabbricazione.

È intendimento del presente disegno di legge:

snellire, semplificare e razionalizzare le operazioni di controllo che gravano sull’amministrazione finanziaria e che rendono problema­ tico l’espletamento dei compiti ed essa attribuiti;

favorire la certezza del diritto, sostituendo una numerosa serie di norme di difficile applicazione e molto spesso tratte da leggi riferite a materia diversa da quella degli olii minerali, con un’unica, chiara norma;

armonizzare la nostra legislazione relativa all’imposta di fab bricazione sui prodotti petrolici con quella degli altri Paesi della C.E.E., tenendo conto dei princìpi ispiratori vigenti in quei Paesi;

mantenere immutate le entrate dello Stato garantite dall’attuale legislazione in materia.

Occorre subito rilevare che l’attuale imposta è concepita ed attuata come una vera e propria imposta sulla fabbricazione, cioè sulla trasfor­ mazione di date materie prime, ottenuta mediante determinati procedi­ menti industriali, a simiglianza di quanto è previsto rispetto a nume­ rosi altri prodotti. Con la conseguenza che l’obbligazione tributaria sorge al momento dell’ottenimento di un certo prodotto, anche se im­ perfetto e non commerciabile, indipendentemente dalla effettiva immis­ sione in consumo di esso, talché diventa essenziale, per la determina­ zione del quantum del tributo, non solo effettuare la misurazione delle materie prime introdotte nell’area di produzione, ma altresì seguire il processo di produzione fino all’accertamento dei prodotti.

l’esi-— 361 l’esi-—

genza di avvicinare l’imposizione sul prodotto al momento della sua effettiva immissione al consumo, pur continuando a colpire il bene presso il produttore o il distributore e non presso l’utente o il con­

sumatore. „ , , .

Esso propone di sostituire l’attuale imposta di fabbricazione con una imposta erariale interna sui prodotti petrolici. In effetti il nome di tale tributo potrebbe anche continuare ad essere quello di imposta di fabbricazione, ma pare preferibile denominarlo come imposta era­ riale interna, non solo per adeguare meglio la struttura giuridica (co­ minciando dal nome del tributo) alla funzione tecnico-economica che esso ha già attualmente, ma anche perchè la nuova denominazione con­ sente di eliminare il ricorso alla peculiare denominazione di sovrim po­ sta di confine per i prodotti provenienti dall’estero, evitando cosi tutte le anomalie e le conseguenti notevoli contestazioni connesse alla du­

plice denominazione. .

Sul piano tecnico però questa imposta conserverebbe il vantaggio proprio dell’imposta di fabbricazione, di colpire direttamente un nu­ mero ristretto di soggetti passivi, facilmente sorvegliabili dalla Finanza,

pur adottando il criterio di commisurare la base imponibile all effettivo prodotto immesso in consumo e di applicarlo nel momento temporale piu

prossimo al consumo medesimo. .

D ’ alt ra parte si vorrebbe realizzare anche il van taggio fiscale di convogliare nel più utile settore del prelievo per l ’im missione al consumo e nella repressione delle fr o d i le forze oggi disperse in superflui con­ tro lli del processo produttivo.

Controlli: semplificazione delle formalità, rafforzamento dell’efficacia.

Il legislatore del 1939 (legge 2 giugno 1939, n. 739) ha introdotto una disciplina del tributo, modellata sull’esempio di altre imposte di fab­ bricazione già esistenti, relative a materie, come gli alcoli, per le quali l’approvvigionamento della materia prima e la produzione clan­ destina sono agevoli. Donde la necessità di controlli sia sulle materie prime sia sugli interi procedimenti di fabbricazione.

Da questo è derivato che l’apparato costituito ad hoc per il con­ trollo della produzione degli olii minerali è risultato assai complesso, in relazione alla complessità delle lavorazioni industriali e si concreta in minuziose formalità burocratiche che nella pratica si riducono quasi sempre a mera esteriorità, senza arrecare alcun effettivo vantaggio conseguente all’opera di accertamento svolta dalla Finanza.

La necessità di snellire e rendere più efficace la vigilanza, concen­ trandola sul movimento dei prodotti all’entrata e all’uscita dello sta­

bilimento di produzione, alleggerendo così gli organi finanziari è stata

fatta presente anche nel Convegno degli ingegneri dirigenti degli U svoltosi a Bologna dal 10 al 12 aprile dell’anno decorso.

Certezza del diritto.

Il Codice delle dogane francesi, e la legge tedesca del 1904 fissano la situazione base dell’imposta nell’uscita del prodotto dalla fabbrica

o dal deposito per la sua immissione nel consumo interno (art. 207, com­ ma 1 Còde des douanes, par. 3 Mineralolsteuer Ges.), mentre il soggetto passivo resta il fabbricante o chi ha la libera disponibilità del pro­ dotto. Tale indirizzo è ulteriormente sviluppato in Olanda, ove la di­ sciplina del tributo, commisurato sulla quantità dei prodotti venduti, è fondata essenzialmente sui rapporti fiduciari tra l’amministrazione finanziaria ed i produttori, pur conservando la prima ogni potere per effettuare la sorveglianza, quando lo ritenga necessario.

È da ricordare qui, onde evitare future difficoltà con gli altri paesi della C.B.E. che secondo l’art. 99 del Trattato di Eoma, l’Alta Autorità deve esaminare « in quale modo sia possibile armonizzare nell’interesse del Mercato comune le legislazioni dei singoli stati membri ... relative alle imposte di consumo ».

Dato che l’imposta sugli olii minerali diviene nella sua nuova strut­ tura molto simile ad una imposta di consumo, si pone il problema per l’Italia di armonizzare l’attuale tributo ai princìpi che reggono le altre consimili imposte, vigenti negli altri paesi della C.E.E., così da evitare disparità di costi di produzione che provocherebbero ripercussioni ne­ gative sull’intero sistema economico, dato che molto spesso i prodotti petrolici hanno una funzione strumentale nel complesso dell’apparato produttivo, vuoi come materie prime per altri processi industriali (si pensi all’industria petrolchimica), vuoi come fonti di energia termica o di energia motrice.

La vasta gamma dei prodotti abbraccia poi ampie aree nell attività produttiva, talché il trattamento fiscale dei prodotti stessi nell’interno dei singoli Paesi della Comunità deve essere coordinato in vista del conseguimento delle finalità indicate negli artt. 1 e 2 del trattato della C.E.E.

Si giunge quindi alla conclusione, sottolineata dal presente disegno di legge, che l’imposta debba colpire il prodotto nel momento più vicino possibile a quello della immissione al consumo del bene ottenuto dal pro­ cesso di fabbricazione, pur conservando tutto ciò che c’è di buono nella nostra legislazione. In questo senso, l’attuale sistema italiano è il più distante Aa.ll’optimuum suggerito dalla comparazione con i vigenti ordi­ namenti stranieri, perchè fa sorgere l’obbligazione tributaria al mo­ mento della fabbricazione del prodotto, anche se il prodotto non sia ancora commerciabile, o venga immediatamente destinato ad ulteriore rielaborazione.

Per meglio valutare l’effettiva portata del sistema italiano e di quello proposto, va rilevato che la finanza, secono la legislazione vigente, sarebbe tenuta ad attuare una sorveglianza assai laboriosa, complessa e pesante di tutte le apparecchiature degli impianti e degli interi cicli produttivi il che diventa inutile secondo la nuova normativa.

Tali controlli danno luogo ad inutili formalità che scadono fatal­ mente nella routine burocratica, allontanando gli organi dell’Ammini­ strazione finanziaria dal loro compito effettivo che è appunto quello di effettuare il controllo della merce che viene immessa al consumo.

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Ne consegue elle è necessario adottare differenti strumenti giuridici nella strutturazione dell’imposta e, in particolare, congegni più adeguati per effettuare controlli, sì che risultino obiettivamente limitate al mi­

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