1. L’inizio dei lavori avverrà non appena registrato il contratto e comunque non oltre 45 gg. dalla sua registrazione, previa convocazione dell’esecutore. Nel giorno e nell’ora fissati dall’ATER, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori.
2. E’ facoltà dell’ATER procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del n. 50 del 2016, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all’interesse pubblico, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’ATER di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione perché l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere all’ATER, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.
5. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto.
6. L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del Programma Operativo di sicurezza.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 10 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle prescrizioni del Piano di sicurezza e Coordinamento, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di
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cantiere. L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, a proseguirli attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
7. L’Appaltatore non potrà muovere giustificazioni ai ritardi connessi alla mancanza dei permessi da parte della Amministrazione Comunale, o per la mancanza di accettazione dei depositi da parte di altre Amministrazioni o Enti, che a solo titolo di esempio possono essere quelli demandati alla struttura ex Genio Civile (opere complesse in c.a.), alla ASL, ecc., che sono tutte attività poste a suo esclusivo carico, anche in considerazione delle assicurazioni fornite per la partecipazione alla gara di appalto ed indicate nelle note che precedono.
8. L’Appaltatore è tenuto a considerare le fasi previste nel “Programma dei lavori” come indicative della natura dei vincoli e dei condizionamenti che da esse potranno derivare all’organizzazione del cantiere e/o all’andamento della produzione delle singole lavorazioni affinché ne possa tener conto nella formulazione della propria offerta. I suddetti vincoli e condizionamenti sono stati citati a puro titolo indicativo e non esaustivo, pertanto, nessun riconoscimento potrà richiedere l’Appaltatore sia in relazione alla durata dei lavori e sia rispetto ai prezzi contrattuali qualora le fasi dei lavori indicate subiscano, all’atto esecutivo, variazioni di qualsiasi entità, in quanto l’Appaltatore ne ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta.
Art. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo di cui al presente capoverso sarà computato con riferimento al calendario comune.
L’anticipata ultimazione dell’opera non farà nascere in capo all’Appaltatore alcun diritto o vantaggio di qualsiasi natura che possa in qualunque modo impegnare l’Amministrazione ad effettuare la constatazione dell’avvenuta ultimazione prima ancora che sia scaduto il termine contrattuale.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori e del programma esecutivo dei lavori così come approvato, modificato o integrato dall’ATER ai sensi dell’art. 20 del presente Capitolato.
4. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, alla Direzione dei Lavori l’avvenuta ultimazione dei lavori non appena verificatasi.
Art. 16 PROROGHE
1. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 15 del presente Capitolato, può richiederne la proroga, formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 107 comma 5 del n.
50/2016.
2. La proroga, la cui richiesta è presentata al R.U.P, potrà essere concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. medesimo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il Direttore dei lavori.
3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 17 SOSPENSIONI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del n. 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.
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2. Il verbale di sospensione deve essere redatto nei modi di cui all’art. 107 del n. 50 del 2016 e contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, nonché la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera presenti in cantiere;
d) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo a termine dell’ art. 107 del Nuovo Codice Contratti oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’art. 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
3. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20 del presente Capitolato.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; l’ATER può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
6. Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli di cui al contratto e al presente capitolato, sono a completo carico dell’Appaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le sospensioni dei lavori. Durante detto periodo, l’Appaltatore è tenuto alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere e a mantenere in piena efficienza il cantiere stesso e le sue installazioni, in modo da poter riprendere il lavoro in qualunque momento.
7. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità;
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
8. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità e dispone la ripresa dell’esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale in conformità all’art. 107 comma 3 del n. 50/2016.
Art. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Il Coordinatore della Sicurezza o il Responsabile dei Lavori di cui al n. 81 del 2008 ricorrendo le condizioni potrà:
1. Proporre all’ATER, in caso di pericolo grave e/o in osservanza delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
2. Sospendere, in caso di pericolo grave od imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta dell’avvenuto adeguamento effettuato dalle imprese interessate.
Per le sospensioni ordinate per effetto dei commi 1 e 2, l’ATER non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore.
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La durata delle eventuali sospensioni dovute ai commi di cui sopra non comporterà alcun slittamento dei tempi di ultimazione previsti in contratto.
Art. 19 PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille euro) dell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 20 del presente Capitolato.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% ( dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’esecuzione ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di contratto trova applicazione l’articolo 22 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni diretti e/o indiretti o ulteriori oneri sostenuti dall’ATER per il ritardo dell'ultimazione dei lavori imputabile all’Appaltatore.
Art. 20 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine contrattualmente fissato per l’ultimazione dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.
2. Al Programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti dei lavori.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione, l’ATER comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
4. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Direttore dei Lavori si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
5. La proposta approvata sarà impegnativa per l’Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
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- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori e per sfavorevoli condizioni climatiche stagionali;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
6. Il Programma Esecutivo dei Lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall’ATER, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’Ater, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al 9 aprile 2008, n. 81.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
7. Il Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo può essere modificato o integrato al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, di conseguenza l’Appaltatore dovrà predisporre un nuovo Programma Esecutivo dei Lavori con le stesse modalità di cui al comma 1.
8. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. La mancata consegna dei programmi nei termini prescritti, comporterà l’impossibilità per l’Ater dell’emissione dei certificati di pagamento.
Art. 21 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato, quale quello occorrente all’Appaltatore per ottenere dalle Amministrazioni /Enti e/o Autorità competenti tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla-osta, ecc, di qualsiasi natura, che si renderanno necessarie per l’inizio dei lavori, che sono tutte attività poste a suo esclusivo carico;
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f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dall’ATER, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n.81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l’ATER, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’Ater medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 16, di sospensione dei lavori di cui agli articoli 17 e 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né per l’eventuale risoluzione del contratto.
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO
1. E' nella facoltà dell’ATER risolvere il contratto, per sua decisione e senza obbligo di ulteriore motivazione, seguendo le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 per i seguenti motivi:
a) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza;
b) quando, per negligenza o imperizia, si verifichi la possibilità che venga compromessa, in qualunque fase, l'esecuzione dei lavori appaltati, il rispetto dei termini di consegna e la buona riuscita dei lavori stessi;
c) quando l’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore, nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, sia superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi;
d) nei casi precisati nelle precedenti lettere a), b) e c), la risoluzione del contratto trova applicazione l’art.
108 del nuovo Codice dei Contratti.
e) la risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. In caso di risoluzione, l'Appaltatore avrà solo diritto ad ottenere il pagamento dei lavori e forniture eseguiti regolarmente ed utilizzabili, per i quali sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza. All'atto dell'avvenuta risoluzione, l'Appaltatore sarà obbligato alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.
f) nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 20, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine fissato per l’ultimazione dei lavori.
g) sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dall’Ater in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
g) sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dall’Ater in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le