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Fauna osservata*

TERRITORIO DEL PARCO

TRA L’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTE SAN BARTOLO E L’U.R.C.A.

PER IL COORDINAMENTO E L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA) NEL

TERRITORIO DEL PARCO

Il giorno ………. del mese di ……….. dell’anno …….. presso la sede dell’Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo di viale Varsavia sn,

tra

l’Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo (P.IVA 02055510412 - C.F. 92019510418) con sede in viale Varsavia sn – Pesaro, più brevemente di seguito indicato come “Ente Parco”, legalmente rappresentato da Marco Maria Scriboni, nato a ……… (….) il ………, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;

e

l’URCA - Gestione Fauna e Ambiente Sezione Provinciale Pesaro e Urbino (C.F. 93064980423), con sede a Urbino (PU), via del cardellino n. 3, più brevemente di seguito indicata come “URCA”, quale Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ai sensi dell’art. 16 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, legalmente rappresentata da Luigino Orazi,

………, nato a ……… il ………., che interviene nel presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Presidente dell’URCA.

Premesso che:

- il Regolamento del Parco, all’art. 37, prevede che i prelievi faunistici e gli eventuali abbattimenti selettivi devono essere disciplinati da specifici piani, redatti dall’Ente Parco;

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. ____ del _____________, l’Ente Parco ha approvato il Piano di Gestione del Cinghiale - III Ciclo (2022-2024), che prevede azioni di prevenzione e lotta attiva contro la presenza di tale specie nel territorio del Parco.

Considerato che tale Piano persegue l’obiettivo di eradicare la specie Cinghiale (Sus scrofa) e i relativi ibridi (o meticci) dal territorio del Parco, ovvero di ricondurre la densità della popolazione tendenzialmente a zero, al fine di:

- salvaguardare la pubblica incolumità, tenuto conto dell'elevato tasso di antropizzazione del territorio e dell'elevata frequentazione turistica del Parco, soprattutto durante il periodo primaverile-estivo;

- proteggere l'ambiente naturale e, in particolare gli habitat e le specie di interesse comunitario tutelati

- salvaguardare l'esercizio dell'attività agricola e, in particolare, le coltivazioni di pregio presenti nel Parco (vigneti, oliveti e tartufaie);

- ricomporre squilibri ecologici conseguenti alla crescita demografica della popolazione del cinghiale nel territorio del Parco, storicamente privo di tale specie.

Dato atto che il Piano di Gestione - III Ciclo (2022-2024), prevede che le attività di monitoraggio e controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) nel territorio del Parco siano svolte da operatori coordinati dall’URCA, che ha già validamente compiuto, negli anni, in collaborazione con l’Ente Parco, l’attività di monitoraggio all’interno del territorio dell’Area Protetta, oltre ad aver effettuato anche le attività di coordinamento e controllo del Cinghiale nel I Ciclo (2016-2018) e II Ciclo (2019-2021) di attività.

Visto che a seguito della richiesta dell’Ente Parco di cui alla nota prot. ____ del _________, l’URCA ha confermato per le vie brevi la propria disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione con l’Ente Parco anche per l’attuazione del III Ciclo del Piano di Gestione (2022-2024).

Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare i rapporti tra Ente Parco e URCA mediante la sottoscrizione della presente Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Finalità

La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra Ente Parco e URCA per il monitoraggio e il controllo numerico della specie Cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi (o meticci) all’interno del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo.

Art. 2 – Condizioni del Piano di Gestione del Cinghiale

Lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi (o meticci) nel territorio del Parco dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità indicate dal Piano di Gestione del Cinghiale - III Ciclo (2022-2024), approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. __ del ____________.

Art. 3 – Compiti e attività dell’URCA

L’Ente Parco, per l’attuazione del III Ciclo del Piano di Gestione (2022-2024), si avvale di URCA per l’espletamento delle seguenti attività:

1) coordinamento delle attività di censimento e monitoraggio della specie Cinghiale (Sus scrofa) e dei relativi ibridi;

2) controllo degli esemplari di Cinghiale con propri operatori, nel rispetto delle modalità stabilite nel Piano di Gestione;

3) coordinamento di tutti gli operatori che svolgeranno l’attività di controllo, sempre nel rispetto delle modalità stabilite nel Piano di Gestione.

Durante il periodo di validità del Piano, l’Ente Parco si avvale dell’URCA per l’effettuazione del censimento e del monitoraggio della specie Cinghiale (Sus scrofa) all’interno del Parco.

Tali attività, svolte secondo le modalità che saranno indicate dall’Ente Parco, sono finalizzate a verificare la consistenza numerica e la distribuzione di tale specie nel territorio del Parco.

Nell’ambito delle attività di censimento e monitoraggio, l’Ente Parco può richiedere all’URCA di segnalare la presenza anche di altre specie, al fine di implementare le conoscenze faunistiche del territorio dell’Area Protetta.

Art. 5 - Attività di controllo

Nell’ambito del periodo di validità del Piano, l’attività di controllo sarà effettuata da operatori volontari coordinati dall’URCA, nel rispetto delle modalità indicate nel Piano di Gestione e, in particolare, nelle

“Disposizioni per il prelievo dei cinghiali nel territorio del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo”.

Art. 6 - Individuazione dei siti di prelievo e dei recinti di cattura

L’attività di prelievo dovrà avvenire esclusivamente nei siti individuati e autorizzati dall’Ente Parco.

L’individuazione dei siti ove allestire gli appostamenti fissi o realizzare i recinti di cattura o le gabbie-trappola sarà effettuata dall’Ente Parco in collaborazione con l’URCA.

Qualora le suddette tecniche non si rilevassero sufficienti a controllare la popolazione del cinghiale, gli operatori volontari coordinati dall’URCA potranno ricorrere anche alla tecnica della girata secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite dall’Ente Parco.

Art. 7 - Autonomia e coordinamento

Il Presidente dell’URCA, mediante comunicazione all’Ente Parco, può delegare ad uno o più operatori volontari l’espletamento delle attività di competenza, allo scopo di ottimizzare l’organizzazione delle operazioni. Tali attività saranno comunque svolte in stretta collaborazione con l’Ente Parco.

L’URCA (o i soggetti da essa delegati), dovrà coordinare tutti gli operatori coinvolti nelle attività di monitoraggio e controllo del Cinghiale (Sus scrofa). In particolare, nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Gestione, l’URCA stabilisce, in linea con la necessità di assicurare un’adeguata efficacia ed efficienza gestionale ed organizzativa, sentito l’Ente Parco:

- il numero degli operatori da coinvolgere in relazione ai siti di prelievo attivati;

- i siti di prelievo da attivare, scelti tra quelli autorizzati dall’Ente Parco;

- i giorni di esecuzione e tutti gli altri dettagli organizzativi.

Art. 8 - Calendario e Comunicazione

un calendario contenente i seguenti dati: giorni e orari, siti di prelievo, nominativi degli operatori coinvolti.

Tale calendario sarà inviato, a cura dell’Ente Parco, agli organi di vigilanza (Gruppo Carabinieri-Forestale, Polizia Provinciale e Questura).

Art. 9 - Obblighi dell’URCA

L’URCA, prima dell’avvio delle attività di controllo, consegna all’Ente Parco le richieste degli operatori volontari di effettuare l’attività di prelievo all’interno del Parco. A ciascuna richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione rilasciata da una sezione di Tiro a Segno Nazionale riportante l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dall'operatore medesimo con l'arma da utilizzare nelle operazioni di controllo e certificata da un Direttore ovvero da un Istruttore di Tiro. Copia di tale attestazione dovrà essere consegnata all'Ente Parco;

- abilitazione al prelievo selettivo di ungulati;

- abilitazione all'Attività Venatoria di cui all'art. 28 comma 1 della L.R. 7/95;

- licenza di porto di fucile anche per uso di caccia;

- polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività di gestione degli ungulati e di abbattimento selettivo, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della Legge n. 157/1992, nonché polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria. Copia delle stesse dovrà essere consegnata all'Ente Parco.

L’Ente Parco, sulla base della predetta documentazione, autorizza gli operatori al trasporto di armi all’interno del Parco e al prelievo del Cinghiale (Sus scrofa), nel rispetto delle modalità stabilite nel Piano di Gestione.

Art. 10 - Garanzie e responsabilità

L’URCA esonera l’Ente Parco da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa eventualmente derivante a persone o cose, per fatti o atti compiuti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Infortuni

L’Ente Parco e l’URCA si intendono esonerati da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni che gli operatori di selezione dovessero subire durante le operazioni di monitoraggio e controllo. A tal fine, gli operatori dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione, copia della relativa polizza assicurativa come indicato al precedente articolo 9.

Art. 12 - Gratuità della prestazione

gratuito. Agli operatori volontari coinvolti nelle operazioni di controllo spetta l’intero capo abbattuto a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per tutte le operazioni compiute. Le prestazioni svolte dagli operatori volontari non costituiscono in ogni caso forma alcuna di rapporto di lavoro, nè autonomo nè subordinato.

Art. 13 - Oneri a carico dell’Ente Parco Per l’espletamento dell’attività di controllo del Cinghiale, l’Ente Parco provvede:

- al reperimento del materiale necessario per realizzare i siti di prelievo;

- all’acquisto, ove necessario, delle pasture per attirare i cinghiali;

- all’acquisto, ove necessario, dei repellenti odorosi o di altri strumenti atti a limitare l’ingresso del Cinghiale nel territorio del Parco;

- all’acquisito delle fascette di riconoscimento da utilizzare per marcare la carcassa del cinghiale abbattuto;

- alla realizzazione o all’acquisto, se necessario, delle tabelle segnaletiche indicanti i siti di prelievo;

- alla verifica sullo stato di funzionamento delle foto-trappole utilizzate per il monitoraggio.

Art. 14 - Impegni futuri

Le parti potranno altresì definire con apposita Convenzione la realizzazione di ulteriori azioni, finalizzate ad accrescere lo stato delle conoscenze sulla fauna selvatica presente nel territorio del Parco.

Art. 15 - Pubblicità della convenzione

Alla presente convenzione viene assicurata ampia pubblicità da parte delle parti firmatarie.

L’Ente Parco provvederà alla sua pubblicazione sul proprio Albo Pretorio.

Art. 16 - Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 17 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata pari al periodo di validità del Piano di Gestione del Cinghiale (Sus scrofa) – III Ciclo 2022-2024, ovvero il 31 dicembre 2024, e potrà essere rinnovata alla scadenza in caso di rinnovo del suddetto Piano.

Art. 18 - Disdetta della Convenzione

La presente Convenzione può essere disdetta, prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che recede, da inoltrare con 30 giorni di anticipo.

Art. 19 - Controversie

via bonaria. Ove ciò non fosse possibile, si farà ricorso allo strumento dell’arbitrato, anche irrituale, ai sensi degli artt. 806-840 – titolo VIII - del Codice di Procedura Civile.

Art. 20 - Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione delle parti.

Pesaro, li ____________________

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’Ente Parco, Marco Maria Scriboni ______________________________________

Per l’URCA, ______________________________________

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