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Lo sforzo organizzativo e gestorio, profuso dall’ufficio è destinato ad assumere partico-lare rilievo in vista della ripresa piena che ci si augura possa avviarsi nel periodo cd. post feriale e che si presenta particolarmente gravoso per la nostra sezione (c.d. terza fase). Ed invero, non soltanto essa sezione dovrà fare i conti come il restante comparto della giustizia civile degli effetti di slittamento del trimestre di c.d. lock-down (che si è in parte tentato di attenuare con le misure in precedenza descritte ma che potrebbe comunque risentire della sospensione dei termini giudiziali durante la prima fase dell’emergenza), ma presu-mibilmente dovrà iniziare a fronteggiare quella che è stata da più parti preannunciata (ed in qualche modo definita) come vera e propria “pandemia dell’insolvenza” o “insolvenza pandemica” (per la cui gestione le sezioni fallimentari svolgeranno inevitabilmente il ruolo delle “terapie intensive”) posto che la stagnazione dei consumi e la crisi economica che si preannuncia per taluni settori strategici della economia campana (turismo, terziario, servizi, ecc.) necessiteranno di una pronta risposta giudiziale sia con riferimento al presumibile au-mento dei ricorsi per l’accertaau-mento dello stato di insolvenza (ad opera eventualmente degli stessi imprenditori, allo scopo di evitare in radice eventuali incriminazioni per bancarotta, anche a ragione degli obblighi di segnalazione imposti a carico degli enti istituzionali dal nuovo codice della crisi d’impresa di ormai imminente entrata in vigore) sia con riguardo all’attivazione di soluzioni alternative di tipo negoziale (concordati preventivi, transazioni fiscali, ristrutturazione dei debiti, procedure di sovraindebitamento, ecc.), funzionali al su-peramento della crisi ed al mantenimento dei livelli occupazionali.

Avremo quindi bisogno della collaborazione dei professionisti nelle varie articolazioni funzionali (curatori, difensori per i ricorrenti o per i difensori, consulenti, ecc.) per gestire al meglio questa nuova fase che inesorabilmente ci attende dopo la sospensione feriale.

Noi ancora non sappiamo quali strumenti saranno messi in atto dal Legislatore per fron-teggiare questa fase. Vi sono prospettive contrastanti e si passa da scenari più ottimistici a visioni catastrofiche con decine di migliaia di imprese destinate al fallimento ovvero alla attivazione di strumenti concorsuali per la risoluzione della crisi. Noi ovviamente abbiamo il dovere di prepararci a tutti i possibili scenari:

- riduzione delle procedure attualmente pendenti - linee guida per la gestione dei nuovi fallimenti;

- eventuale formazione di una task force

QUESTIONI (che nascono dalle frettolose disposizioni adottate in periodo emergen-ziale).

Numerose disposizioni hanno riguardato la disciplina fallimentare nel periodo emergen-ziale

1) Improcedibilità temporanea dei ricorsi per le dichiarazioni di fallimento dal 9 marzo al 30 giugno 2020; applicabile anche all’ipotesi di auto fallimento.

Si pone quindi il problema di valutare le conseguenze di un aumento del dissesto e cioè delle conseguenze economiche connesse alla ritardata presentazione della domanda di auto fallimento (in ordine alle responsabilità ex inerzia per gli amministratori ovvero per i relativi organi di controllo come causa di aggravamento del dissesto) ovvero ai riflessi sulle condotte di bancarotta (per le quali la dichiarazione di fallimento rappresenta elemento costitutivo).

2) Proroga di sei mesi del termine di adempimento dei concordati già omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

3) Possibilità per i concordati non ancora omologati di ottenere un termine di 90 giorni per apportare eventuali modifiche al piano, ovvero di ottenere un mero differimento dei termini di adempimento.

4) Possibilità di avere un ulteriore termine di 90 giorni per la predisposizione del piano durante la c.d. fase in bianco o anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

5) Disposizioni sulla perdita del capitale sociale (sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale sociale e di scioglimento delle società, disposizioni in materia di bilancio e disposi-zioni in materia di postergazione soci.

6) Applicazione del periodo di sospensione al termine annuale per la verifica dei crediti (trattandosi di norma processuale la stessa deve intendersi certamente applicabile) con la conseguenza che essa sospensione andrà ad aggiungersi alla cd. sospensione feriale.

7) Differimento dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa.

Condivido la posizione dell’avv. Paolo Trapanese quando ci dice che opportunamente è stata rinviata perché le problematiche con le quali ci saremmo dovuti confrontare, i ritardi che sono stati accumulati da molti comparti della Pubblica Amministrazione.

Penso, senza tema di smentite, alle stesse Camere di Commercio che avrebbero dovuto predisporre i meccanismi operativi, e che ancora nel mese di gennaio erano in alto mare, come un incontro congressuale in Camera di Commercio ebbe modo di svelare, all’inizio ancora del 2020, quindi senz’altro risulta opportuno il differimento, va stigmatizzato il fatto che ci troviamo al cospetto di una normativa che, ancor prima di entrare in vigore, si rivela inadeguata a fronteggiare esattamente lo scopo per il quale era stata adottata, cioè una nuova gestione dell’insolvenza.

E certamente quella legge oggi avrebbe creato molti problemi.

Come sapete, uno dei punti critici che è stato messo in evidenza dagli operatori giudiziari, è proprio legata all’insolvenza dell’impresa minore, perché potrebbe ricondurci, almeno sul piano delle procedure da gestire, indietro di quindici anni, ad una situazione ante riforma 2006 in cui non c’erano limiti al fallimento. In realtà, quei limiti dimensionali oggi ci hanno

aiutato per poter convergere e concentrate le forze sui fallimenti di maggiori dimensioni.

L’introduzione di una procedura di insolvenza anche per le imprese minori, cioè per quelle, come dire, “sotto soglia”, o addirittura, diciamo, la istituzionalizzazione di un sistema di ge-stione giudiziario della insolvenza del consumatore che va al di là di quella che era la legge n. 3 del 2012, certamente ci avrebbe creato problemi.

Quindi, ben venga questo differimento all’anno prossimo; vediamo anche se ci sarà oc-casione per un ripensamento, almeno per quando riguarda questa specifica tematica del fallimento, della liquidazione, come si dirà, dell’impresa minore.

Poi, certo, in questo momento, avere una Pubblica Amministrazione che avrebbe comin-ciato a trasmettere segnali di allert nei confronti di imprese che avevano ritardi fiscali in un momento di difficoltà come questo, certamente avrebbe contributo a mettere ancor più sotto pressione il sistema.

Quindi col differimento della entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, seguiranno altre disposizioni, per gestire questa cosiddetta “terza fase”.

Altre questioni

GARANZIA SACE (servizi assicurativi commercio estero) con lo scopo di rilasciare ga-ranzie a sostegno delle imprese italiane con attività all’estero, così favorendo il processo di internazionalizzazione della nostra economia.

L’art. 1 comma 1 del decreto liquidità prevede, la possibilità di prestiti garantiti a favore delle imprese con sede in Italia colpite dalla pandemia da restituirsi in max sei anni (oltre a due di preammortamento) a condizioni di favore e con la garanzia dello stato (garanzia a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile).

Si pone quindi il problema di verificare se Sace, in caso di attivazione della garanzia da parte del creditore, goda del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs 31 marzo 1998 n° 123 nei confronti della società sovvenzionata.

Tale ultima norma prevede il privilegio in caso di revoca del beneficio per mancanza dei requisiti, in caso di documentazione incompleta ovvero se i beni siano alienati.

La soluzione accolta dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Pistoia 21 maggio 2015 n° 3178; Tribunale di Milano 2 luglio 2014) è restrittiva ritenendo che il presupposto del privilegio sia costituito dalla revoca della misura laddove in ipotesi di inadempimento del debitore il creditore si surroga nella medesima posizione che aveva il creditore originario (chirografario), secondo le originarie vicende circolatorie, senza che il relativo credito possa assumere carattere privilegiato (stante la tassatività dei privilegi di cui all’art. 2745 c.c.).

La suprema giurisprudenza viceversa (Cass. Civ., Sezione I, 30 gennaio 2019 n° 2664) non ha mancato di evidenziare come il credito nasca ab origine privilegiato e quindi Sace (che aveva subito la escussione della garanzia) godeva del privilegio restitutorio a nulla rilevando che la “revoca” della misura (così come il pagamento al creditore) era avvenuta dopo la presentazione della domanda di concordato posto che trattasi di modalità dirette a dare concreta attuazione al credito restitutorio e non formalità previste dalla legge per la costituzione della garanzia (art. 45 l.f.).

Resta però la necessità della revoca (onde in caso di mero inadempimento da parte del

beneficiario sace non potrebbe avvalersi del privilegio che l’art. 9 prevede solo in caso di revoca).

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