• Non ci sono risultati.

Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della

Nel documento DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI (pagine 42-46)

COMUNICATO UFFICIALE N°11 del 30/07/2021

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della

Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Comunicato Ufficiale n. 5 del 05/08/2021

Delegazione Provinciale di Trapani

43 di 61 Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite e-mail - deroghe.sgs@figc.it – (per le Società Professionistiche per i calciatori Giovani di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC), corredate del modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto), della nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare, del certificato di iscrizione scolastica del calciatore e della documentazione attestante l’esigenza familiare al trasferimento di residenza.

Le richieste saranno valutate singolarmente ed automaticamente respinte se prive di idonea documentazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

In caso di momentanea domiciliazione del nucleo familiare in altra regione o provincia, di altra regione non confinante con quella di residenza, il tesseramento potrà eccezionalmente essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per comprovate esigenze familiari che garantiscano il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della stagione sportiva.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite e-mail - deroghe.sgs@figc.it – (per le Società Professionistiche per il tesseramento Giovane di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) corredate del modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto) della certificazione anagrafica del nucleo familiare, della certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore e di idonea documentazione atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio).

Le richieste saranno valutate singolarmente ed automaticamente respinte se presentate prive di idonea documentazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Detto parere ha validità annuale nel corso della quale i calciatori potranno

• essere inseriti nelle liste suppletive previste dall’art. 107 delle NOIF. In tal caso il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell’ambito della regione di domicilio del nucleo familiare previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate o nell’ambito della regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);

• essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);

• essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di domicilio previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate.

Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.

Comunicato Ufficiale n. 5 del 05/08/2021

Delegazione Provinciale di Trapani

44 di 61 Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 Dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l’iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità.

Modalità attuative

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività indicando:

• presenza di un tutor nominato dalla Società nell’ambito delle figure professionali appartenenti all’organico dirigenziale della Società stessa;

• presenza di uno psicologo nello staff professionale della Società stessa;

• presenza costante di un dirigente della Società all’interno della struttura ospitante;

• livello qualitativo della struttura individuata ad ospitare il giovane;

• livello qualitativo della struttura individuata per la somministrazione del vitto giornaliero offerto al giovane.

Tali richieste saranno valutate tenendo conto anche dei requisiti delle Società richiedenti che garantiscano al giovane un idoneo percorso formativo.

Con la concessione della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni o disattese nel corso della stagione sportiva, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato o revocato.

Il tesseramento in deroga potrà altresì essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.

In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell’ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

La FIGC dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.

• La deroga (o il suo rinnovo) non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l’inserimento nelle liste suppletive previste dall’art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga / con rinnovo deroga (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga (o il suo rinnovo) è stata concessa (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

Comunicato Ufficiale n. 5 del 05/08/2021

Delegazione Provinciale di Trapani

45 di 61

• I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall’art. 107 delle NOIF nel periodo dal 1° al 15 luglio 2021 per le Società Professionistiche, dal 1° al 15 luglio 2021 per le Società Femminili partecipanti ai campionati A e B e dal 1° al 30 luglio 2021 per le Società Dilettantistiche o trasferiti ad altra Società a titolo definitivo nei periodi stabiliti dai Comunicati Ufficiali dandone tempestiva comunicazione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.

• Le richieste di tesseramento in deroga dovranno pervenire a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) e, per le Società Professionistiche, inserite sul portale di tesseramento FIGC, entro i termini stabiliti dalla Norma Federale.

• Il tesseramento avrà decorrenza dalla data del rilascio della deroga da parte del Presidente Federale.

• I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2021/2022 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con C.U. n. 1/A del 01 luglio 2021

3. SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

3.1 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF - Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l’eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società o della PEC inviata alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata o PEC spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

Per un rapido riscontro delle istanze sarà necessario indicare recapito postale e di posta elettronica (e-mail) della famiglia del calciatore.

3.2 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Comunicato Ufficiale n. 5 del 05/08/2021

Delegazione Provinciale di Trapani

46 di 61 Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell’Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nei Comunicati Ufficiali, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati Regionali territorialmente competenti entro i termini stabiliti:

Da Mercoledì 1° Dicembre 2021 a giovedì 16 Dicembre 2021 (ore 19:00) Vale data deposito telematico.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17 dicembre 2021.

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) - I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie

“PULCINI” ed “ESORDIENTI” hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”

QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la Società Titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovanissimi ed Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell’Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

Nel documento DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI (pagine 42-46)