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per "prodotto" si intende ogni bene mobile, ad eccezione dei prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per "prodotti agricoli naturali" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione. Per "prodotto" si intende anche le

l'elettricità.

N.B. l'articolo 2 fu emendato dalla direttiva 99/34/CE del 10 maggio 1999 allo scopo di con di includere i prodotti agricoli nell'ambito della direttiva 85/374/CEE.

Articolo 2 (testo attuale) Ai fini della presente direttiva, per "prodotto" si intende ogni bene

Francia: il legislatore francese include all’interno nella nozione di prodotto anche gli elementi del corpo umano o i prodotti da esso creati.

Spagna: include specificatamente il “gas” come prodotto.

Irlanda: all’interno della categoria di prodotti viene ricompresa anche l'energia elettrica limitatamente, però, ai casi in cui il danno si verifica a causa del difetto nel processo di

generazione della stessa.

Belgio: la legge si discosta parzialmente dal testo comunitario nella misura in cui fornisce una definizione di prodotto che si limita ai soli beni

mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per "prodotto" si intende anche l'elettricità.

regime di responsabilità oggettiva i produttori di beni immateriali.

Regno Unito: si riferisce al processo industriale” piuttosto che “iniziale”. In Inghilterra il Consumer Protection Act trova applicazione anche con riferimento ai farmaci, vaccini, il sangue, gli emoderivati, il plasma, agli organi del corpo umano, i beni di seconda mano (c.d. second-hand goods) e i prodotti dell’artigianato o i beni artistici.

Germania: la normativa di attuazione della direttiva non si applica ai prodotti farmaceutici per i quali sussiste un’apposita disciplina (c.d. Arzneimittelgesetz, con formula abbreviata entrata in vigore il 1° settembre 1976 e successivamente riformata con la legge del 10 maggio 2002, n. 358).

Finlandia: inizialmente la Finlandia escludeva dalla nozione di prodotto l’energia elettrica.

Svezia: l’elettricità non è inclusa nella definizione di prodotto rilevante ai fini della disciplina in esame.

Articolo 3

1. Il termine "produttore" designa il fabbricante di un prodotto

Italia: la responsabilità dei fornitori è configurabile solamente qualora questi non comunichino al

finito, il produttore della materia prima o il fabbricante di una parte

componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità Europea ai fini della vendita, della locazione, del "leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine

ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.

danneggiato, entro un termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità ed il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. La

richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha

cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta da parte del danneggiato, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo

giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione da parte del fornitore dell’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Tali diposizioni si applicano poi anche al prodotto importato nell’Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

Francia: per quanto concerne l’art. 3 (3) inizialmente, il venditore, il locatore, e qualsiasi altro fornitore

agente nella sua capacità professionale è responsabile del difetto del prodotto quanto il produttore. Con la legge del 5 aprile 2006, n. 406 l’ordinamento francese si è conformato alla direttiva comunitaria.

Spagna: definisce “fabbricante” al posto di “produttore”; il fornitore deve fornire le informazioni sul

produttore entro tre mesi dalla richiesta ma rimane responsabile qualora abbia fornito il prodotto nonostante avesse piena conoscenza dell’esistenza del difetto (in tal caso può agire in regresso contro il produttore o importatore).

Regno Unito: per quanto concerne l’art. 3 (3), la richiesta del danneggiato deve essere presentata entro un periodo ragionevole.

Germania: il distributore che vuole liberarsi da responsabilità ha un mese di tempo (che decorre dalla

richiesta del danneggiato) per indicare il produttore.

Danimarca: definisce

"fabbricante" invece di "produttore"; con particolare riferimento all’art. 3(3) il danneggiato è libero di ritenere responsabili il fabbricante o il

distributore o entrambi.

Irlanda: la normativa di recepimento, a differenza della direttiva, contiene altresì una definizione di persona danneggiata ossia colui che ha subito un pregiudizio causato interamente o parzialmente da un prodotto difettoso.

Portogallo: con riferimento all’art. 3(3) la persona lesa deve richiedere per iscritto (e il fornitore deve fornire sempre per iscritto ed entro tre mesi), l'identità del produttore o dell’importatore oppure ancora di qualche fornitore precedente.

Svezia: non fa riferimento ai “produttori”, ma definisce le persone responsabili come “chiunque abbia fabbricato, prodotto o assemblato il prodotto”.

Articolo 4

Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

Grecia: omesso.

Portogallo: omesso.

Articolo 5

Se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di

Italia: il legislatore specifica che in caso di pluralità di responsabili, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle

rivalsa. eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Danimarca: elenca i fattori da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione della responsabilità solidale, specificatamente la causa del difetto, l'opportunità del singolo

produttore e la possibilità di controllare il prodotto e le polizze assicurative di responsabilità esistenti.

Portogallo: elenca i fattori da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione della responsabilità solidale, in particolare il rischio creato per ciascuna persona responsabile, la gravità di qualsiasi colpevolezza con cui egli abbia agito, e il suo contributo alla lesione; nel caso di doppia

responsabilità deve essere assegnata in modo uguale.

Articolo 6

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

(a) la progettazione del prodotto,

(b) l'uso al quale prodotto può essere ragionevolmente destinato,

Italia: con particolare

riferimento all’art. 6 (1) (a) aggiunge circostanze specifiche da prendere in considerazione, come per esempio, oltre alla presentazione prodotto, il modo in cui prodotto è stato messo in

circolazione e le sue "caratteristiche palesi”. Per quanto concerne l’art. 6 (1) (c) definisce "messa in circolazione".

(c) il momento della messa in circolazione del prodotto.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione

successivamente ad esso.

Infine, specifica che un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli esemplari della medesima serie.

Francia: il legislatore specifica che, il rispetto delle regole dell’arte e delle norme tecniche non esonera il produttore da responsabilità, con la conseguenza che, secondo il legislatore francese, un prodotto può essere

considerato difettoso anche se conforme alle regole tecniche.

Spagna: la normativa spagnola sancisce che costituisce un indice del difetto di un prodotto anche la differenza esistente tra un prodotto e quelli della medesima serie fabbricati dalla stessa impresa e con le stesse modalità di fabbricazione di quella serie particolare.

Regno Unito: con riferimento all’art. 6 (1) secondo l'ordinamento inglese, un prodotto è "difettoso" qualora non offra la sicurezza che il "grande pubblico si può legittimamente attendere"; in riferimento all’art. 6 (1) (a), invece di "presentazione prodotto" appare "il modo in cui, e gli scopi per cui il prodotto è stato commercializzato, il suo avviamento, l'uso di qualsiasi

marchio relativo al prodotto e qualsiasi istruzione per, o avvertenza relativa a fare o non fare di qualsiasi cosa con o relativamente al prodotto"; per quanto concerne l’art. 6 (1) (c) fa riferimento alla "fornitura" invece di "messa in circolazione" e definisce ampiamente il concetto di fornitura.

Germania: il § 84 AMG non esonera il produttore farmaceutico dall’obbligo di risarcire i rischi da sviluppo.

Svezia: in riferimento all’art. 6 (1), invece di prodotti difettosi,

definisce prodotti che "sono carenti in termini di sicurezza", vale a dire prodotti non sicuri quanto si potrebbe ragionevolmente prevedere. Tale sicurezza deve essere poi valutata con riferimento, tra l'altro, a come il prodotto è stato commercializzato, alle istruzione per il funzionamento e al momento in cui il prodotto stesso è stato messo in commercio; l’art. 6 (2) è omesso.

Belgio: in riferimento all’art. 6 (1) (c) , definisce “messa in

circolazione”, la quale si identifica, quindi, come "il primo atto con cui produttore attua la consegna del

prodotto al destinatario, trasferendolo ad un terzo o impiegandolo a suo beneficio".

Danimarca: in riferimento all’art. 6 (1) (a), fa riferimento al “marketing” invece della

“presentazione”; in riferimento all’art. 6 (1) (b) la legge danese di attuazione della direttiva comunitaria specifica che si deve avere riguardo all'uso del

prodotto e non al suo "ragionevole uso. Articolo 7

Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova:

(a ) che non ha messo il prodotto in circolazione;

(b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messa in circolazione o sia sorto

successivamente;

(c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l’ha fabbricato o

distribuito nel quadro della sua attività professionale;

(d) che il difetto dovuto alla conformità del prodotto a regole

imperative emanate dai poteri pubblici;

Italia: in riferimento agli artt. 7 (a), (b) ed ( e), definisce “messa in circolazione”; in particolare, un prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

Per quanto concerne l’art. 7 (lett. b), per il produttore è sufficiente

dimostrare che, tenuto conto delle circostante, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in

circolazione. Se poi è verosimile che il danno sia stato causato dal difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese di consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Francia: il produttore rimane sempre responsabile nelle ipotesi di

(e)che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione del prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;

(d) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzioni date dal produttore del prodotto.

rischio da sviluppo - (art. 7) (e) -qualora si tratti di prodotti del corpo umano.

Spagna: il produttore rimane sempre responsabile nelle ipotesi di rischio da sviluppo - (art. 7) (e) -qualora si tratti di prodotti farmaceutici,

mangimi o prodotti alimentari intesi per il consumo umano.

Germania: Il § 84 AMG non esonera il produttore farmaceutico dall’obbligo di risarcire i rischi da sviluppo.

Regno Unito: per quanto riguarda i rischi da sviluppo, la legge inglese prevede che il produttore non sia responsabile qualora dimostri che lo stato delle conoscenze scientifiche tecniche esistenti al momento considerato non permetteva di

aspettarsi, da un produttore di prodotti del genere di quelli in causa, che egli avrebbe potuto scoprire il difetto esistente nei suoi prodotti durante il periodo di permanenza degli stessi nella sua sfera di controllo.

Belgio: in riferimento agli artt. 7 (a), (b) ed ( e), definisce “messa in circolazione”.

Irlanda: per quanto concerne la causa di esclusione da responsabilità di cui all’art. 7 (d), l’esimente derivante dall’osservanza a norme imperative viene limitata al diritto di derivazione comunitaria.

Svezia: l’art. 7 ( c) e l’art. 7 (f) sono omessi. Nel caso in cui i danno sia provocato da un componente, sia quest’ultima che il prodotto finito sono considerati causa della lesione.

Finlandia: il produttore di un bene difettoso è responsabile anche nell'ipotesi in cui lo stato delle conoscenze scientifiche tecniche esistenti nel momento in cui il prodotto è stato messo in commercio non

permetteva di conoscere la difettosità del prodotto stesso.

Lussemburgo: il produttore di un bene difettoso è responsabile anche nell'ipotesi in cui lo stato delle

conoscenze scientifiche tecniche esistenti nel memento in cui il prodotto è stato messo in commercio non

permetteva di conoscere la difettosità del prodotto stesso.

Articolo 8

nazionali in materia di diritto di rivalsa, la responsabilità del produttore non risulta diminuita quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e dall'intervento di un terzo.

2. La responsabilità del produttore può essere ridotta o soppressa, tenuto conto di tutte le circostanze, quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e per colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.

Per quanto concerne l’art. 8 comma 2, il legislatore italiano aggiunge che il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

Belgio: la legge belga, con riferimento all’art. 8 (2) non include la condizione limitativa “tenuto conto di tutte le circostanze”.

Danimarca: la legge danese di attuazione della direttiva omette d’inserire l’art. 8 (1).

Articolo 9

Ai sensi dell’art. 1, per “danno” si intende:

a) il danno causato da morte o da lesioni personali,

b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa deduzione di una franchigia di Euro 500, purchè la cosa

(i) sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e

(ii) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso e consumo privato.

Italia: il legislatore specifica che il danno alle cose è risarcibile solo nella misura in cui ecceda la somma di trecentottantasette Euro.

Francia: in riferimento all’art. 9 (b), inizialmente non ha attuato la disposizione relativa alla franchigia di 500 Euro.

Regno Unito: i danni risarcibili sono la morte, le lesioni personali, il danno alla proprietà (per un valore superiore alle 275 sterline) compreso la

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative ai danni morali.

terra; rimane, pertanto, escluso dall’ambito di applicazione della normativa inglese il danno prodotto in sé e quello derivante da qualsiasi accessorio del prodotto medesimo.

Germania: la legge di attuazione della direttiva riconosce il risarcimento del danno alla persona ma non quello di lieve entità alle cose. Non si estende al risarcimento del danno non patrimoniale.

Austria: inizialmente, per quanto concerne i danni patrimoniali subiti dai consumatori, la disciplina non presentava nessuna distinzione tra i beni di uso e consumo privato e quelli, invece, finalizzate all'esercizio

dell'attività professionale. Proprio per tali ragioni, la Commissione ha richiamato l’Austria, imponendole di modificare la suddetta legge al fine di distinguere tra le varie tipologie di beni, in quanto la Commissione stessa

riteneva che una previsione così ampia come quella prevista nella normativa austriaca eccedesse gli scopi della direttiva medesima e si poneva, pertanto, in contrasto con il diritto comunitario.

Per quanto concerne l’art. 9 (b), se inizialmente era prevista una

franchigia di 500 sch (340,00 Euro circa), successivamente è stata, poi, elevata a 8.0000 sch (500, 00 Euro circa).

Grecia: in riferimento all’art. 9 (b), inizialmente non ha attuato la disposizione relativa alla franchigia di 500 Euro.

Irlanda: in riferimento all’art. 9 (a) per “lesioni personali” si intende anche qualsiasi malattia e

compromissione di una condizione fisica e mentale di una persona.

Lussemburgo: il danno è definito come “qualsiasi danno”, escludendo solamente i danni causati al prodotto stesso o all’uso non privato di prodotti e danni risultanti da incidenti nucleari che sono coperti da accordi internazionali vigenti.

Svezia: la legge svedese, inoltre, non prevede una vera e propria

franchigia per i danni subiti dal patrimonio personale della vittima ma una semplice deduzione.

Articolo 10

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l’azione di risarcimento prevista in forza della

Italia: per quanto concerne il termine di prescrizione, il legislatore italiano specifica che nel caso di aggravamento del danno, la

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