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D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

2003/98/CE RELATIVA AL RIUTILIZZO DI DOCUMENTI NEL SETTORE PUBBLICO.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1024 RELATIVA ALL'APERTURA

DEI DATI E AL RIUTILIZZO DELL'INFORMAZIONE DEL SETTORE

PUBBLICO CHE HA ABROGATO LA DIRETTIVA 2003/98/CE.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Identico Visto l'articolo 117 della Costituzione; Identico

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e in particolare l'articolo 1 e l’Allegato A;

Vista la direttiva (UE) 201911024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Identico

Visto il regolamento (UE) n. 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

157;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Identico

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n.

102;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Identico

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 28 ottobre 2005 e del xx.

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico e delle imprese pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinché i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinché i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 autorizzato in conformità alle disposizioni di

cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2-bis. Il presente decreto si applica ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a-bis), il presente decreto disciplina, altresì, il riutilizzo dei documenti nella disponibilità delle imprese pubbliche:

a) attive nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 137012007;

c) che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 100812008;

d) che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 357711992;

2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 100812008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;

2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresì il riutilizzo dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/12/CE.

3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

Identico

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 4. [Nell'esercizio del potere di cui al comma 2

le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie1].

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;

a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n.

333;

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;

Identica

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto cartaceo o

1 Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102.

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 disponibilità della pubblica amministrazione o

dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;

Identica

c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;

c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1 , comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82;

c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato;

c-sexies) dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza;

c-septies) dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;

c-octies) serie di dati di elevato valore:

documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi,

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

Identica

e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'àmbito dei fini istituzionali;

e) riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da:

1. Pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico posto in essere

esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari;

2. Imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi a/la fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nel! 'ambito del/

'espletamento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);

Identica

f-bis) lnterfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito;

g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) dati personali: i dati definiti tali dall’articolo 4, numero 1, del regolamento UE 2016/679;

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto,

o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo in formato digitale dei documenti;

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità.

Identica

i-bis) utile ragionevole sugli investimenti:

una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE;

i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle pubbliche amministrazioni e organismo di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono i dati.

Art. 3

Documenti esclusi dall’applicazione del decreto

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:

1. Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti:

a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'àmbito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;

Identica

a-bis) quelli nella disponibilità di imprese pubbliche:

1. prodotti al difuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale;

2. connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;

b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse

Identica

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 controllate e da altri organismi o loro società

controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie;

c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui a/l'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto;

d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;

d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi;

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n.

124;

f) [quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi2];

g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.

241, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.

241 nonché ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Identica

h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Identica

h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;

Identica

h-quater) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o

h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,

2 Lettera abrogata dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96.

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o

alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in materia.

è escluso o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, nonché alle parti di documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative.

h-quinquies) quelli il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche definite all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;

h-sexties) ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-septies), nella disponibilità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo i limiti stabiliti dal presente decreto.

Art. 4

Norma di salvaguardia 1. Sono fatte salve:

a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Identica

b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con legge 29

b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 dicembre

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 dicembre 1994, n. 747; 1994, n. 747, e il Trattato sul diritto d’autore

(WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il 14 marzo 2010;

c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Identica

d) [le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all' articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 3113];

e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Identica

f) [la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322, nonché la disposizione sull'accesso ai dati individuali di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 6814].

Art. 5

Richiesta di riutilizzo di documenti 1. Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.

2. Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il

1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti,

3 Lettera abrogata dal n. 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96.

4 Lettera abrogata dal n. 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96.

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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO DA A.G.284 termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori

trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando è adottata una decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica,

trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando è adottata una decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica,

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