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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,15)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi) 1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’am-biente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politi-che di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualita` dell’aria.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo` realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita` e negli istituti di istruzione superiore, d’in-tesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per pro-muovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell’equilibrio tra comunita` umana e ambiente naturale, l’e-ducazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche´ per sti-molare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conserva-zione delle biodiversita`, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e fi-nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e` intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della

Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, prefe-ribilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varieta`

tradizionali dell’ambiente italiano, con modalita` definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Mi-nistro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, nell’ambito delle ri-sorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e` abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.100

Rutelli, Molinari, Bruno, Baio, Milana, Russo V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale "Giornata nazio-nale degli alberi". La Giornata ha lo scopo di promuovere l’importanza del patrimonio arboreo e boschivo ai fini paesaggistici, ambientali e di igiene urbana; di valorizzare le tradizioni legate all’albero nella cultura italiana; di accrescere i benefici apportati dagli alberi per la qualita` dell’a-ria, per la riduzione dell’inquinamento, per la vivibilita` degli insediamenti urbani, per il corretto assetto idrogeologico del territorio, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e degli impe-gni assunti dall’Italia in sede europea ed internazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti».

1.100 (testo 2)

Rutelli, Molinari, Bruno, Baio, Milana, Russo Approvato

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura ita-liana, la vivibilita` degli insediamenti urbani».

1.101

Di Nardo, Belisario, Giambrone, De Toni, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. E` istituita la "Giornata nazionale degli alberi" al fine di perse-guire, attraverso il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimo-nio arboreo e boschivo, l’attuazione del Protocollo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualita` dell’aria. La festa di cui al presente comma ricorre il giorno 21 del mese di novembre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260».

G1.100

Perduca, Poretti V. testo 2

Il Senato,

considerato che nel riconoscere il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» col fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del proto-collo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, non-che´ le politiche di riduzione delle emissioni. la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualita` dell’aria;

considerando che negli anni la mancanza di piani regolatori citta-dini ovvero il loro non rispetto ha creato situazioni per le quali migliaia di costruzioni hanno contribuito ad aggravare il dissesto idrogeologico, la pe-ricolosita` abitativa in zone a rischio tellurico o di eruzione vulcanica;

considerato in particolare che gli edifici costruiti prima del 1945, che consideriamo «storici» ai fini della tutela, formati da 30 milioni di vani, cioe` la quarta parte del totale; questo patrimonio realizzato in oltre 3.000 anni di storia costituisce l’identita` stessa della civilta` italiana ed e`

da considerare un «bene unico e irriproducibiIe». Sebbene fragile, e` so-pravvissuto agli innumerevoli terremoti che si sono succeduti nella storia, per cui puo` e deve essere salvaguardato integralmente attraverso due tipi di incentivi;

– la «fiscalita` di vantaggio», o altro tipo di defiscalizzazione, escludendo sopraelevazioni o costruzioni in spazi liberi. Questo non solo per ragioni storico-ambientali e statico-sismiche, ma anche per non aumentare la densita` abitativa edilizia; consentendo, peraltro, adeguamenti impiantistici;

– la demolizione e delocalizzazione dell’edilizia postbellica che deturpa tali centri storici (accertabile attraverso pareri della soprinten-denza) consentendo nella nuova ubicazione un incremento volumetrico che puo` giungere fino al 50 per cento della cubatura precedente. Questo incentivo alla delocalizzazione sara` esteso anche alle aree paesaggistiche protette e a quelle a elevato rischio vulcanico, sismico e idrogeologico, perche´ non solo le volumetrie non debbono aumentare ma ridursi in quanto inserite in un ambiente vulnerabile;

considerato che gli edifici costruiti dal 1945 a oggi composti da circa 90 milioni di vani, che in 64 anni hanno travolto la citta` «storica»

dilagando sul territorio, sono da distinguere a loro volta in due tipologie;

– gli edifici realizzati dal 1945 al 1970, in generale non antisi-smici, composti da circa 47 milioni di vani. Essi sono stati realizzati nel-l’emergenza post-bellica, prima delle leggi antisismiche piu` severe dagli anni 70 in poi, con impiantistica obsoleta, usando nel cemento armato, ferro ordinario e senza aderenza migliorata, con scarso rispetto delle re-gole esecutive, oggi di scarso valore economico. Questi limiti risultano dalle demolizioni di tali edifici dove si riscontra spesso che il ferro nel cemento armato e` scomparso lasciando polvere di ruggine, per cui il ce-mento risulta «disarmato». Tali edifici (esterni ai centri storici) oggi mum-mificati nei Prg, possono essere rottamati e ricostruiti in sito con un incre-mento di volume fino al 35 per cento allo scopo di essere adeguati alle norme antisismiche e all’impiantistica di sicurezza e alle energie rinnova-bili. Questo principio puo` consentire di mandare al macero tale «spazza-tura edilizia» e trasformarla in «architet«spazza-tura di qualita`». Esso, esteso a scala urbana, permette la trasformazione delle periferie-dormitorio di edi-lizia pubblica o privata post-belliche, non antisismiche, prive di qualita`, attrezzature, servizi e verde, in unita` urbane a funzioni integrate, ad auto-sufficienza energetica; cioe` in eco-cities;

– gli edifici realizzati dal 1970 in poi, antisismici, comprendenti circa 43 milioni di vani. Questi edifici vanno evidentemente conservati, ma possono essere adeguati all’impiantistica di sicurezza e all’energia rin-novabile, incrementando la loro volumetria fino al 20 per cento, su parere delle Soprintendenze e dono opportuno check-up sulla loro antisismicita`.

Va precisato che in questi due casi gli incentivi volumetrici sono consen-titi se non ostacolano i diritti di terzi e se non si consumano altre aree verdi, da considerare anche esse «beni unici e irriproducibili»;

considerando che il miglioramento dell’aria passa anche attraverso il decongestionare i centri urbani sovvraffollati di edifici rispetto al reaIe numero di abitanti residenti.

In occasione della celebrazione della Giornata impegna il Governo e le istituzioni scolastiche a curare, in collaborazione con le autorita` comu-nali e regiocomu-nali e con il Corpo forestale dello Stato, oltre alla messa a di-mora in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di pian-tine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali

re-gionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varieta` tradizionali dell’ambiente italiano, con modalita` definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente anche una la promozione di una serie di misure opportune per promuovere le ipotesi circa la rottamazione edilizia citata in premessa come elemento strut-turalmente connesso ai fini del disegno di legge che ha come scopo l’in-centivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano nonche´ introdurre dispo-sizioni innovative in materia di iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilita` am-bientale.

impegna il Governo:

a presentare una riforma della legge quadro sulle aree protette, che ridefinisca il sistema delle entrate da destinare al conseguimento dei fini istitutivi dei parchi e delle riserve statali e regionali, assoggettando la rea-lizzazione delle operazioni di trasformazione urbanistica ed edilizia ese-guiti aIl’interno di ambiti territoriali, che nel loro complesso traggono vantaggi e benefici di diversa natura dalla presenza delle aree protette, a una forma di prelievo speciale, e vincolando il gettito di quest’ultimo al finanziamento di un processo di acquisizione delle aree comprese nei Parchi e nelle Riserve naturali al patrimonio degli stessi enti di gestione, ovvero di un soggetto istituito ad hoc con questo mandato esclusivo, sul modello dell’Agenzia regionale Conservatori a delle Coste della Sardegna, di cui alla legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 16, ovvero del Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, introdotto in Francia con la legge 10 luglio 1975 n. 75-602;

a promuovere, attraverso le opportune Intese con le Regioni, una revisione del sistema degli oneri cui sono soggetti quanti realizzano tra-sformazioni del territorio che riducono la dotazione di aree libere ovvero non urbanizzate dei comuni, introducendo, a carico dei soggetti richiedenti il titolo abilitativo l’obbligo di realizzare controprestazioni ecologiche, ap-propriate alle diverse realta` locali, sulla base delle esperienze di compen-sazione ecologica sperimentate in Germania, Olanda e Stati Uniti, ovvero vincolando una quota del gettito aggiuntivo connesso all’esecuzione di questi interventi (la maggiore quota di Imposta comunale sugli immobili, degli oneri di urbanizzazione e di imposte erariali prevedibili) al finanzia-mento di programmi regionali e comunali locali per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree non urbanizzate, per la pianificazione e la gestione durevole di ambiti di riserva, di corridoi e discontinuita` ecologi-che, di cui assicurare la presenza all’interno dei sistemi urbani del nostro paese;

a promuovere, attraverso le opportune Intese con le Regioni, una riforma nel campo del governo del territorio, che imponga ai Comuni e alle Province l’obbligo di adottare sistemi di contabilita`

ambientale/urba-nistica, attraverso i quali dare conto delle prestazioni che questi livelli di governo ogni anno assicurano in fatto di contenimento ovvero di riduzione delle aree urbanizzate, di gestione e messa in sicurezza delle aree libere (aree agricole, zone comprese in parchi e/o riserve, ambiti a diverso titolo non urbanizzati e non urbanizzabili) e di acquisizione e sistemazione delle aree destinate dalla strumentazione urbanistica vigente a verde pubblico.

G1.100 (testo 2) Perduca, Poretti

Non posto in votazione (*) Il Senato,

considerato che nel riconoscere il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» col fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del proto-collo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, non-che´ le politiche di riduzione delle emissioni. la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualita` dell’aria;

considerando che negli anni la mancanza di piani regolatori citta-dini ovvero il loro non rispetto ha creato situazioni per le quali migliaia di costruzioni hanno contribuito ad aggravare il dissesto idrogeologico, la pe-ricolosita` abitativa in zone a rischio tellurico o di eruzione vulcanica;

considerato in particolare che gli edifici costruiti prima del 1945, che consideriamo «storici» ai fini della tutela, formati da 30 milioni di vani, cioe` la quarta parte del totale; questo patrimonio realizzato in oltre 3.000 anni di storia costituisce l’identita` stessa della civilta` italiana ed e`

da considerare un «bene unico e irriproducibiIe». Sebbene fragile, e` so-pravvissuto agli innumerevoli terremoti che si sono succeduti nella storia, per cui puo` e deve essere salvaguardato integralmente attraverso due tipi di incentivi;

– la «fiscalita` di vantaggio», o altro tipo di defiscalizzazione, escludendo sopraelevazioni o costruzioni in spazi liberi. Questo non solo per ragioni storico-ambientali e statico-sismiche, ma anche per non aumentare la densita` abitativa edilizia; consentendo, peraltro, adeguamenti impiantistici;

– la demolizione e delocalizzazione dell’edilizia postbellica che deturpa tali centri storici (accertabile attraverso pareri della soprinten-denza) consentendo nella nuova ubicazione un incremento volumetrico che puo` giungere fino al 50 per cento della cubatura precedente. Questo incentivo alla delocalizzazione sara` esteso anche alle aree paesaggistiche protette e a quelle a elevato rischio vulcanico, sismico e idrogeologico, perche´ non solo le volumetrie non debbono aumentare ma ridursi in quanto inserite in un ambiente vulnerabile;

considerato che gli edifici costruiti dal 1945 a oggi composti da circa 90 milioni di vani, che in 64 anni hanno travolto la citta` «storica»

dilagando sul territorio, sono da distinguere a loro volta in due tipo-logie;

– gli edifici realizzati dal 1945 al 1970, in generale non antisi-smici, composti da circa 47 milioni di vani. Essi sono stati realizzati nel-l’emergenza post-bellica, prima delle leggi antisismiche piu` severe dagli anni 70 in poi, con impiantistica obsoleta, usando nel cemento armato, ferro ordinario e senza aderenza migliorata, con scarso rispetto delle re-gole esecutive, oggi di scarso valore economico. Questi limiti risultano dalle demolizioni di tali edifici dove si riscontra spesso che il ferro nel cemento armato e` scomparso lasciando polvere di ruggine, per cui il ce-mento risulta «disarmato». Tali edifici (esterni ai centri storici) oggi mum-mificati nei Prg, possono essere rottamati e ricostruiti in sito con un incre-mento di volume fino al 35 per cento allo scopo di essere adeguati alle norme antisismiche e all’impiantistica di sicurezza e alle energie rinnova-bili. Questo principio puo` consentire di mandare al macero tale «spazza-tura edilizia» e trasformarla in «architet«spazza-tura di qualita`». Esso, esteso a scala urbana, permette la trasformazione delle periferie-dormitorio di edi-lizia pubblica o privata post-belliche, non antisismiche, prive di qualita`, attrezzature, servizi e verde, in unita` urbane a funzioni integrate, ad auto-sufficienza energetica; cioe` in eco-cities;

– gli edifici realizzati dal 1970 in poi, antisismici, comprendenti circa 43 milioni di vani. Questi edifici vanno evidentemente conservati, ma possono essere adeguati all’impiantistica di sicurezza e all’energia rin-novabile, incrementando la loro volumetria fino al 20 per cento, su parere delle Soprintendenze e dono opportuno check-up sulla loro antisismicita`.

Va precisato che in questi due casi gli incentivi volumetrici sono consen-titi se non ostacolano i diritti di terzi e se non si consumano altre aree verdi, da considerare anche esse «beni unici e irriproducibili»;

considerando che il miglioramento dell’aria passa anche attraverso il decongestionare i centri urbani sovvraffollati di edifici rispetto al reaIe numero di abitanti residenti.

In occasione della celebrazione della Giornata impegna il Governo e le istituzioni scolastiche a curare, in collaborazione con le autorita` comu-nali e regiocomu-nali e con il Corpo forestale dello Stato, oltre alla messa a dimora in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai fore-stali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare rife-rimento alle varieta` tradizionali dell’ambiente italiano, con modalita` de-finite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca,

nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente an-che una la promozione di una serie di misure opportune per promuovere le ipotesi circa la rottamazione edilizia citata in premessa come elemento strutturalmente connesso ai fini del disegno di legge che ha come scopo l’incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano nonche´ introdurre disposizioni innovative in materia di iniziative di promozione e divulga-zione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sosteni-bilita` ambientale.

impegna il Governo a valutare l’opportunita` di:

presentare una riforma della legge quadro sulle aree protette, che ridefinisca il sistema delle entrate da destinare al conseguimento dei fini istitutivi dei parchi e delle riserve statali e regionali, assoggettando la rea-lizzazione delle operazioni di trasformazione urbanistica ed edilizia ese-guiti aIl’interno di ambiti territoriali, che nel loro complesso traggono vantaggi e benefici di diversa natura dalla presenza delle aree protette, a una forma di prelievo speciale, e vincolando il gettito di quest’ultimo al finanziamento di un processo di acquisizione delle aree comprese nei Parchi e nelle Riserve naturali al patrimonio degli stessi enti di gestione, ovvero di un soggetto istituito ad hoc con questo mandato esclusivo, sul modello dell’Agenzia regionale Conservatori a delle Coste della Sardegna, di cui alla legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 16, ovvero del Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, introdotto in Francia con la legge 10 luglio 1975 n. 75-602;

promuovere, attraverso le opportune Intese con le Regioni, una re-visione del sistema degli oneri cui sono soggetti quanti realizzano trasfor-mazioni del territorio che riducono la dotazione di aree libere ovvero non urbanizzate dei comuni, introducendo, a carico dei soggetti richiedenti il titolo abilitativo l’obbligo di realizzare controprestazioni ecologiche, ap-propriate alle diverse realta` locali, sulla base delle esperienze di compen-sazione ecologica sperimentate in Germania, Olanda e Stati Uniti, ovvero vincolando una quota del gettito aggiuntivo connesso all’esecuzione di questi interventi (la maggiore quota di Imposta comunale sugli immobili, degli oneri di urbanizzazione e di imposte erariali prevedibili) al finanzia-mento di programmi regionali e comunali locali per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree non urbanizzate, per la pianificazione e la gestione durevole di ambiti di riserva, di corridoi e discontinuita` ecologi-che, di cui assicurare la presenza all’interno dei sistemi urbani del nostro paese;

promuovere, attraverso le opportune Intese con le Regioni, una ri-forma nel campo del governo del territorio, che imponga ai Comuni e alle Province l’obbligo di adottare sistemi di contabilita` ambientale/urbani-stica, attraverso i quali dare conto delle prestazioni che questi livelli di governo ogni anno assicurano in fatto di contenimento ovvero di riduzione

delle aree urbanizzate, di gestione e messa in sicurezza delle aree libere (aree agricole, zone comprese in parchi e/o riserve, ambiti a diverso titolo non urbanizzati e non urbanizzabili) e di acquisizione e sistemazione delle aree destinate dalla strumentazione urbanistica vigente a verde pubblico.

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(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)

1. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inse-rite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole:

«entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo` essere differita in caso di avversita` stagionali o per gravi ragioni di ordine tec-nico»;

b) all’articolo 1, il comma 2 e` sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l’ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l’albero e` stato

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l’ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l’albero e` stato

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