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TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Nel documento REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 25-28)

ART. 56

Norme generali per le concessioni

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti della disponibilità, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (tombe di famiglia o cappelle).

3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali:

a) loculi individuali destinati ad accogliere le salme dei defunti;

b) nicchie ossario destinate ad accogliere resti mortali raccolti in apposita cassetta in zinco o ceneri in urna cineraria.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione di cui all’apposito tariffario.

5. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90.

6. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. L'atto di concessione deve avere forma scritta ad substantiam e deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione nonché il numero di posti di sepoltura;

b) la durata;

c) il corrispettivo della concessione;

d) la/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e;

e) le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad essere accolti nei loculi od ossari.

f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. La concessione può essere solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 57

Durata e decorrenza delle concessioni 1. Le concessioni cimiteriali di sepolture private sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

a) in anni 35 per i loculi;

b) in anni 35 per le nicchie destinate alla tumulazione di ceneri e resti mortali;

c) in anni 15 per il rinnovo di concessioni scadute;

d) in anni 99 per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o di cappelle di famiglia.

Le concessioni, fatta eccezione per quanto indicato alla precedente lettera d), sono rinnovabili una sola volta, per un periodo massimo di 15 anni e andranno rivalutate alla scadenza della concessione ovvero, su richiesta del concessionario, anche anticipatamente la stessa.

3. Per i loculi e le nicchie la decorrenza della concessione ha inizio dalla data di tumulazione, mentre per le aree decorrerà dalla data di stipula del contratto.

ART. 58

Modalità di concessione dei loculi e delle nicchie

1. I loculi vengono concessi, di norma, solo per la tumulazione di persone decedute all’atto della richiesta.

2. E’ riconosciuta altresì la facoltà di presentare domanda per la concessione di un loculo o nicchia cineraria a persone in vita di età superiore ad anni settantacinque prive di parenti di 1° e 2° grado;

3. Il Sindaco può, in via eccezionale, per motivate esigenze, concedere il rilascio della concessione in deroga ai principi di cui ai predetti commi.

4. Nell’ipotesi in cui fosse presente all’interno dei cimiteri comunali una limitata disponibilità di loculi, le concessioni verranno precluse a tutte le persone in vita, sino a quando verrà sopperito a tale carenza.

5. L'assegnazione dei loculi avverrà, a seconda delle disponibilità, su indicazione esclusiva dell’Ufficio Polizia Mortuaria, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Si procederà quindi, in ordine orizzontale, occupando i loculi partendo da sinistra verso destra di ogni singola fila, al fine di garantire una regolare progressione e continuità delle sepolture e fino ad esaurimento dei loculi disponibili nella stessa facciata prima di passare a quella successiva.

6. Per le nicchie non potranno essere utilizzati nuovi blocchi sino ad avvenuto esaurimento di quelli disponibili.

7. In presenza di persona parente di primo grado del defunto, titolare di indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, i criteri di cui ai punti 5 e 6 nell’assegnazione dei loculi disponibili potranno essere derogati.

ART. 59

Concessioni di aree cimiteriali per tombe di famiglia

1. Il Comune può concedere ai privati l’uso di aree per tombe di famiglia, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale e della normativa inerente l’edilizia cimiteriale.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Non si possono concedere altri manufatti cimiteriali ed aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni in cimiteri ubicati nell’ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere.

4. Le concessioni in uso per le destinazioni di cui al comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all’inizio dei lavori per la realizzazione del manufatto entro un anno dalla consegna dell’area ed alla loro conclusione entro 18 mesi dall’inizio degli stessi, pena la decadenza della concessione, salvo l’eventuale proroga per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, a fronte di gravi e giustificati motivi addotti dal richiedente ovvero per cause non dipendenti dalla sua volontà.

5. Eventuali danni causati nell’esecuzione dei lavori alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E’ vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l’impresa affidataria dei lavori ha l’obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Lo smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dalle attività edili è a carico dell’impresa che esegue i lavori. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni indicate nell’atto autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

7. In nessun caso le cappelle o tombe di famiglia possono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.

8. A lavori ultimati l’ufficio tecnico comunale (Edilizia Privata) provvede al rilascio di proprio collaudo. La tomba non potrà essere utilizzata se non è intervenuto l’atto di collaudo.

9. In caso di decesso di uno dei soggetti aventi diritto di sepoltura, laddove la costruzione, pur non ultimata, consenta un parziale utilizzo della stessa, il dirigente responsabile, con provvedimento motivato, potrà concedere tumulazione provvisoria in attesa del collaudo definitivo.

10. E’ vietato esporre in prossimità del cantiere qualsiasi indicazione riconducibile alla ditta esecutrice dell’intervento.

ART. 60

Uso delle cappelle e delle tombe di famiglia

1. Il diritto d’uso delle cappelle e delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del manufatto e salvo diverse indicazioni espressamente previste nell’atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta : - dal coniuge;

- dagli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;

- dai fratelli e dalle sorelle;

- dai generi e dalle nuore ;

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del manufatto all’atto dell’ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare attuale della concessione

con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all’ufficio preposto.

4. Il concessionario può permettere la sepoltura a persone legate a lui da vincoli di convivenza, come risultante da apposito registro. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al comma 3.

5. Nella cappella o tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione di persona estranea alla famiglia del concessionario, ma che abbia acquisito particolari titoli di benemerenza nei confronti del medesimo, come previsto dal comma 2 dell’art. 93 del D.P.R. n. 285/1990. L’acquisizione di particolari titoli di benemerenza dovrà essere dichiarata per iscritto dal concessionario o dai suoi eredi unitamente alla presa d’atto che la tumulazione avrà carattere definitivo, così come ogni altra tumulazione in cappella o tomba di famiglia.

6. Nella generazione successiva la concessione è trasferita all’erede unico del primo concessionario o a quello tra i coeredi che fu da lui designato, o a chiunque spetti per sentenza passata in giudicato.

Fino alla designazione il Comune avrà per concessionario il più prossimo degli eredi legittimi e nella stessa linea il più anziano di età. Le stesse regole varranno per le generazioni successive. Il Comune è esente dall’obbligo di ricercare e valutare i titolo di trasferimento e di partecipare ai giudizi che derivano dalla mancata impugnazione o esecuzione di essi. Il Comune ha solo l’obbligo di attenersi al contenuto dei titoli e degli atto dell’autorità giudiziaria che gli siano stati regolarmente notificati.

7. In caso di più richiedenti, l’atto di concessione dovrà espressamente indicare il numero e la collocazione delle sepolture che potranno essere disposte da ogni singolo titolare.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell’atto di concessione e del presente

Regolamento, senza alcun diritto e che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. Tutte le operazioni saranno eseguite a cura dei concessionari medesimi, sotto la vigilanza degli addetti comunali.

ART. 61

Nel documento REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 25-28)

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