1. PREMESSA
1.2. Tipologie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. n°231/2001
1.2.1. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il Decreto si riferisce, innanzitutto (artt.24 e 25), ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:
• indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316-ter C.P.);
• truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640, 2° comma, n°1 C.P.);
• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis C.P.);
• frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640-ter C.P.);
• corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 C.P.);
• corruzione in atti giudiziari (art.319-ter C.P.);
• istigazione alla corruzione (art.322 C.P.);
• concussione (art.317 C.P.);
• induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.);
• malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316-bis C.P.).
• traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
1.2.2. Delitti in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bolloe in strumenti o segni di riconoscimento
L’art.6 della Legge 23 novembre 2001, n°409 ha inserito nel Decreto l’art.25-bis, in tema di “falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”.
Tale norma è stata poi modificata dall’art. 15 della L. 23 luglio n. 99 che ha anche integrato la rubrica dell’articolo in esame.
Lo stesso prevede la responsabilità dell’ente nelle seguenti ipotesi di reato:
• falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.
453 C.P.);
• alterazione di monete (art. 454 C.P.);
• spendita e introduzione dello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 C.P.);
• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 C.P.);
• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 C.P.);
• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 C.P.);
• fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 C.P.);
• uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 C.P.);
• contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).
1.2.3. Reati societari
Il D.Lgs. 28 marzo 2002 n°61 ha integrato il Decreto con l’art.25-ter (in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n°262, ed ulteriormente modificato dalla L. 27 maggio 2015 n.° 69, che ha inserito tra i reati presupposto l’art.2629 bis, C.C., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi), che prevede la punibilità dei cosiddetti reati societari:
• false comunicazioni sociali (art.2621 C.C.);
• fatti di lieve entità (2621-bis C.C.);
• false comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 C.C.);
• falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art.2624 C.C.);
• impedito controllo (art.2625 C.C.);
• formazione fittizia del capitale (art.2632 C.C.);
• indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 C.C.);
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 C.C.);
• illecite operazioni su azioni o quote sociali e della società controllante (art.2628 C.C.);
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 C.C.);
• omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis C.C.);
• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 C.C.);
• illecita influenza sull’assemblea (art.2636 C.C.),
• aggiotaggio (art.2637 C.C.);
• omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 C.C.);
• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 C.C.);
• corruzione tra privati (art. 2635).
L’art.174-bis del D.Lgs. n°58/1998 (introdotto dall’art.35 della citata Legge n°262/2005) prevede un’ipotesi speciale del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione allorquando trattasi (fra le altre) di società con azioni quotate o da queste controllate, stabilendo per tali società un regime sanzionatorio distinto da quello disciplinato dall’art.2624 C.C., con la conseguente inapplicabilità del Decreto.
1.2.4. Terrorismo ed eversionedell’ordine democratico
L’art.3 della Legge 14 gennaio 2003, n°7 ha introdotto nel Decreto, con l’art.25-quater, la punibilità dell’ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice Penale (artt. 270bis, 270ter, 270quater, 270quinquies, 270 sexies, 280, 280bis, 289bis e 302 C.P.) e dalle Leggi speciali.
1.2.5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha inserito l’art.25-quater.1, sanzionando gli enti nella cui struttura è commesso il reato di cui all’art.583bis C.P. in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
1.2.6. Delitti contro la personalità individuale
L’art.5 della Legge 11 agosto 2003 n°228 ha inserito nel Decreto l’art.25-quinquies inerente la commissione dei seguenti reati:
• riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 C.P.);
• prostituzione e pornografia minorili, detenzione di materiale pornografico (artt.bis, ter e 600-quater C.P.);
• iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-quinquies C.P.);
• tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (art.601 e 602 C.P.).
La Legge n°7 del 9 gennaio 2006 ha inoltre inserito l’art.25-quater.1, sanzionando gli enti nella cui struttura è commesso il reato di cui all’art.583-bis C.P. in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
1.2.7. Abusi di mercato
L’art.9 della Legge n°62 del 18 aprile 2005 ha integrato il Decreto con l’art.25-sexies inerente i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt.184 e 185 del D.Lgs. n°58/1998).
1.2.8. Reati transnazionali
La Legge n°146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art.3), considerando tale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
• sia commesso in più di uno Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.
La stessa Legge (art.10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto1.
1 Si tratta delle seguenti fattispecie: associazione per delinquere (art.416 C.P.); associazione di tipo mafioso (art.416-bis C.P.);
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art.74 DPR 309/1990); riciclaggio (art.648-bis C.P.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter C.P.); atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art.12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n°286/1998);
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art.377-bis C.P.); favoreggiamento personale (art.378 C.P.).
1.2.9. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime
L’art.9 della Legge n°123 del 3 agosto 2007 ha integrato il Decreto con l’art.25-septies, poi modificato dall’art.300 del D.Lgs. n°81/2008 (cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza), inerente ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime (artt.589 e 590 C.P.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
1.2.10. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Il D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto l’art.25-octies riguardante i reati di ricettazione (art. 648 C.P.), riciclaggio (art. 648bis C.P.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter C.P.) a cui si è aggiunto il reato di autoriciclaggio (art. 648.ter.1) introdotto con la L. n. 186 del 15 dicembre 2014.
1.2.11. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
La Legge 18 marzo 2008 n°48 ha inserito nel Decreto l’art.24-bis riguardante i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, ed in particolare:
• falsità in documenti informatici (art. 491-bis C.P.);
• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter C.P.);
• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater C.P.);
• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies C.P.);
• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.
617-quater C.P.);
• installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies C.P.),
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis C.P.);
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter C.P.);
• danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater e 635-quinquies C.P.);
• frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies C.P.).
1.2.12. Delitti di criminalità organizzata
La Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l’art. 24 ter riguardante i reati di criminalità organizzata ed in particolare:
• associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
• associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);
• scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
• sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90).
1.2.13. Delitti contro l’industria ed il commercio
La Legge 23 luglio 2009, n°99 ha introdotto l’art. 25 bis.1, intitolato “Delitti contro l’industria e il commercio”, prevedendo la responsabilità della Società per la violazione degli artt. 513 C.P. (Turbata libertà dell’industria e del commercio), 515 C.P. (Frode nell’esercizio del commercio), 516 C.P. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 C.P. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 ter C.P.
(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali), 517 quater C.P.
(Contraffazione di indicazioni geografiche o di origine di prodotti agroalimentari), 513 bis C.P. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) e 514 C.P. (Frodi contro l’industria nazionale).
1.2.14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
La Legge 23 luglio 2009, n°99 ha introdotto l’art. 25 novies, intitolato “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, prevedendo la responsabilità della Società per la violazione di una serie di norme di cui alla Legge n°633 del 1941.
1.2.15. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
L’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, ha inserito l’articolo 25-decies, intitolato, appunto “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”
1.2.16 Reati ambientali
Il D.Lgs. n°121/2011 ha introdotto nel Decreto l’art.25-undecies riguardante numerose fattispecie in materia di reati ambientali, ed in particolare:
• uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis C.P.);
• scarichi idrici ( Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. n°152/06);
• traffico illecito di rifiuti (Art. 259, D.Lgs. n°152/06);
• sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (Art. 260-bis, comma 6 D.Lgs. n°152/06);
• disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 2, commi 1 e 2, L. n°150/92);
• attività di gestione rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 1 lettera a), commi 3, 5 e 6, D.Lgs.
n°152/06);
• bonifica dei siti (Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. n°152/06);
• violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4 D.Lgs. n°152/06);
• attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, D.Lgs. n°152/06);
• prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (Art. 279, comma 5, D.Lgs.
n°152/06);
• disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1 commi 1 e 2, Art. 3-bis comma 1, Art. 6 comma 4, L. n°150/92);
• misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (Art. 3, comma 6, L. n°549/93);
• inquinamento provocato da navi (Art. 8 commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. n°202/07).
Successivamente la L. n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto nuove fattispecie di reato in materia ambientale che sono state contestualmente aggiunte all’elenco di cui all’art. 25-undecies ed in particolare:
• disastro ambientale (art. 452-quater C.P.);
• delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies C.P.);
• traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies C.P.).
1.2.17. Impiego di lavoratori stranieri irregolari
Il D.Lgs. n°109/2012 ha introdotto nel Decreto l’art.25-duodecies riguardante “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità della Società in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98.
1.2.18. razzismo e xenofobia
L’articolo 5 della L. n. 167 del 20 novembre 2017 (Legge Europea 2017) ha introdotto nel Decreto l’art. 25-terdecies “razzismo e xenofobia”.
1.2.19. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
L’articolo 5 della Legge 3 maggio 2019 n. 39, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, ha introdotto l’art. 25 quaterdecies intitolato “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.
1.2.20. Reati tributari
L’articolo 39 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, Disposizioni Urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha introdotto nel Decreto l’art, 25 quinquiesdecis intitolato “reati tributari” che ha previsto la punibilità per i seguenti reati:
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
• occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
• sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
Successivamente l’art. 5 del Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha introdotto le seguenti ulteriori fattispecie, qualora i reati siano commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:
• dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
• omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
• indebita compensazione (art. 10quater D.Lgs. 74/2000) 1.2.21. Contrabbando
L’art. 5 del Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l’art. 25 sexiesdecies intitolato “contrabbando”.
1.2.22. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
L’art. 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 184 con la quale è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal contante, ha introdotto l’art. 25 octies.1 intitolato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.