• Non ci sono risultati.

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA COGENERAZIONE

3.2 TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE – CERTIFICATI BIANCHI)

3.2.1 TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA COGENERAZIONE

Come precedentemente illustrato i TEE nascono con l’innovazione dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (articoli 5 comma 1). A seguito di tale articoli sono state perciò pubblicate le linee guide per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica (Delibera n.103/05 allegato A modificato con delibera 31 maggio 2007, n. 123/07 e delibera 11 febbraio 2009, EEN 1/09).

Nell’articolo 3 di tale allegato si distinguono le tre tipologie attraverso le quali è possibile valutare i risparmi conseguiti:

a) metodi di valutazione standardizzata; b) metodi di valutazione analitica; c) metodi di valutazione a consuntivo.

I metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi senza procedere a misurazioni dirette. Per ogni tipologia di intervento l’Autorità pubblica delle schede tecniche per la

collaborare tramite consigli e osservazioni alla stesura delle stesse. Esse, dove specificato, pesano tramite opportuni coefficienti correttivi sia l’effetto dell’evoluzione tecnologica e del mercato, sia l’eventuale utilizzo di buoni acquisto o di buoni sconto.

A partire dal secondo anno di contabilizzazione si calcola il risparmio netto come il risparmio netto annuo riconosciuto per il primo anno, moltiplicato per coefficiente di persistenza fissato dall’Autorità e specificato all’interno delle singole schede.

I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile attraverso una tipologia di intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l’intervento. L’algoritmo di valutazione, i parametri da misurare e le modalità di misura vengono indicati nell’ambito di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate dall’Autorità a seguito di consultazione dei soggetti interessati. Anche per i progetti analitici il risparmio netto riconosciuto è calcolato applicando al risparmio lordo un coefficiente correttivo che tiene conto dei risparmi che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto di cui l’intervento fa parte, per effetto dell’evoluzione tecnologica e di mercato.

I metodi di valutazione a consuntivo si applicano esclusivamente ai progetti costituiti da uno o più interventi per i quali non sono disponibili metodi di valutazione delle tipologie precedenti e devono essere applicati ai progetti costituiti da interventi valutabili con metodi di valutazione diversi. Tali metodi consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo, approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.

Tale proposta deve contenere almeno:

- informazioni relative al soggetto titolare;

- descrizione del progetto e dell’intervento o degli interventi previsti;

- descrizione del programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all’intervento stesso;

- risparmio previsto e descrizione delle modalità per la determinazione del risparmio totale netto di energia primaria;

- descrizione della documentazione che si propone di conservare al fine dei controlli a campione eseguiti dall’Autorità.

Nell’ambito specifico di nostro interesse, la cogenerazione, con deliberazione 4 agosto 2005, n. 177/05 l’Autorità ha pubblicato due schede tecniche di tipo analitico, relative all’utilizzo di sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento a fine di climatizzazione:

- la “Scheda n. 21: Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua sanitaria”;

- la “Scheda n. 22: Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambientale e la produzione di acqua calda sanitaria”.

Nel novembre 2005 però la società Hera S.p.A. ha presentato al TAR Lombardia ricorso avverso la deliberazione n. 177/05, richiedendone l’annullamento. TAR che recependo solo in parte il ricorso ha deciso l’annullamento delle due schede tecniche. A ciò ha fatto seguito nel novembre 2006 una proposta di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lombardia da parte dell’Autorità e finalmente nel dicembre 2008 si è conclusa definitivamente tale controversia. Il Consiglio di stato ha accolto totalmente l’appello incidentale proposto dalla società Hera S.p.A. e, per effetto, annullato le due schede tecniche n. 21 e n. 22 di cui delibera alla delibera n. 177/05. Contestando in generale all’Autorità un difetto di motivazione riguardante precisamente tre punti: - la metodologia di calcolo dei risparmi energetici connessi con la produzione di energia

elettrica (valori dei rendimenti di riferimento e loro differenziazione nel caso di autoconsumo o di vendita di energia in rete);

- il rendimento termico di riferimento per le caldaia sostitute;

- la metodologia di calcolo dei risparmi energetici connessi con la combustione dei rifiuti (applicazione del concetto di biodegradabilità).

Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che le suddette decisioni avendo natura altamente tecnica e specialistica devono rientrare nella sfera valutativa dell’Autorità “che questo Giudice non può

certo ripetere perché altrimenti finirebbe per sostituirsi all’Autorità, anziché limitarsi a controllarne l’operato”.

Quindi l’AEEG il 17 aprile 2009 tramite il documento di consultazione DCO 06/09 ha proposto di adottare due nuove schede denominate 21-bis e 22-bis. Entro il 2 settembre 2009 i soggetti interessati potevano far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte sul documento ma

allo stato attuale non sono state ne definitivamente approvate le versioni originali, ne sono state pubblicate nuove comunicazioni a riguardo.

Documenti correlati