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Titolo IV D.lgs 81/08 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

freddo; l’ambiente di lavoro a cui può essere sottoposto il lavoratore può essere molto variabile a seconda della stagione o anche solo a seconda dell’orario della giornata, quindi definire una particolare soglia di rischio è molto difficile. Innanzitutto, va fatta una valutazione preliminare del rischio che deve partire dal prevedere quali potrebbero essere le condizioni di criticità che possono insorgere; siccome la valutazione va fatta nei quattro anni bisogna capire da lì nei quattro anni, quali potrebbero essere i possibili scenari che possono insorgere. Per i vari scenari bisogna prevedere già delle procedure di lavoro differenti che poi andranno messe in atto al momento del verificarsi del particolare scenario. La valutazione del rischio deve prevedere i possibili scenari anche a partire dai dati storici, soprattutto appunto con riguardo per i soggetti sensibili che sono i primi a dover essere tutelati.

- Lavori di scavo ed il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Nel presente trattato la valutazione dei rischi e lo studio della variazione degli indici non è stata trattata per i cantieri che si svolgono in ambienti con l’assenza di vincoli, in quanto sono soggetti a variabili che possono mantenere il comfort termico del lavoratore coinvolto, quali ad esempio lavori in galleria con la presenza di ventilazione o lavori di ristrutturazione, riparazione, risanamento e costruzioni interne. Si è limitati quindi alla definizione di suggerimenti per le lavorazioni in ambiente totalmente all’aperto, con un’esposizione diretta agli ambienti severi caldi e freddi legati alle ondate di calore estive e ad inverni rigidi.

Il PSC è redatto dal CSP su incarico del committente ed è un piano che coordina molti aspetti, ma l’aspetto principale è che coordina tutti i Piano Operativi di Sicurezza (POS), in quanto se in un cantiere operano più imprese, ovvero impresa affidataria e imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi, ebbene le lavorazioni devono essere coordinate in questo unico grande piano. Per redigere un PSC si devono rispettare i contenuti minimi di carattere generale, di cui all’Allegato XV del D.lgs 81/08. Il PSC deve essere unico per ogni cantiere e deve essere redatto secondo le scelte progettuali, e organizzative in fase esecutiva, conformi alle prescrizioni ai sensi dell’art.15 del T.U. Il PSC è anche una relazione che deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione di tutti i rischi presenti nel cantiere con riferimento particolare all’ambiente di lavoro, quindi all’area operativa, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro possibili interferenze. Verrà effettuata una descrizione particolare riguardo a tutte le fasi lavorative che si svolgeranno in cantiere e per queste verranno riportate tutte le misure e le azioni necessarie a tutelare i lavoratori. Prima dell’affidamento dei lavori, il committente deve anche nominare il CSE, di solito coincidente con il CSP per mantenere una continuità lavorativa. Il CSE ha il compito di verificare la corretta applicazione del contenuto del PSC in fase di esecuzione e inoltre controlla e coordina tutti le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi all’interno del cantiere, verificando i rispettivi POS, redatti tenendo conto dei contenuti del PSC. I POS sono documenti di maggiore dettaglio rispetto al PSC, in quanto il datore di lavoro di ogni impresa può prevedere diverse e/o aggiuntive misure di tutela per i propri lavoratori e più dettagliate fasi lavorative. Il CSE quindi dopo aver valutato i POS delle imprese deve eventualmente integrare anche i

contenuti del PSC redatto in precedenza e solo queste modifiche avranno un valore reale all’interno del cantiere. Prima dell’inizio e durante il cantiere, il CSE ha anche l’obbligo di effettuare informazione a tutte le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi con opportune riunioni di coordinamento, anche periodiche.

In riferimento al D.lgs 81/08, i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento sono:

a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

1) l’indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;

2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;

f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 45; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

In riferimento al punto c), il CSP deve effettuare una valutazione dei rischi in riferimento a tutte le fasi lavorative, sulla base delle attrezzatture e dei macchinari che verranno utilizzate all’interno del cantiere e anche in funzione delle interferenze che si creeranno tra le lavorazioni o tra le diverse imprese esecutrici. Valutati i rischi quindi, si procederà con la scelta delle varie misure di prevenzione e protezione per tutelare i lavoratori. Molto importante all’interno del PSC è la definizione di un cronoprogramma ovvero quanto specificatamente durerà ogni lavorazione; su questo fondamento si baseranno inoltre le interferenze che possono essere presenti all’interno del cantiere, che possono essere coordinate con delle prescrizioni che potrebbero essere anche solo di sfasamento temporale o sfasamento spaziale, oppure coordinate senza particolari prescrizioni.

Esistono diversi software per la redazione dei PSC e tutti permettono una corretta valutazione di tutti i rischi che possono presenti all’interno del cantiere. Per quanto riguarda lo specifico rischio microclima caldo severo, questo può essere aggiunto

all’interno dello specifico settore del PSC ed essere valutato correttamente, effettuando una descrizione dettagliata dell’ambiente termico, dell’attività lavorativa e dell’abbigliamento di lavoro. Possono essere inseriti e valutati automaticamente dal software, attraverso i vari metodi descritti in precedenza, i parametri ambientali, quali temperatura dell’aria, temperatura radiante, pressione parziale del vapore e velocità dell’aria. Inoltre, si possono anche selezionare le attività che svolgerà il lavoratore per definire il metabolismo e tutti gli altri parametri per ottenere infine un esito della valutazione. L’esito della valutazione può affermare che le condizioni di lavoro sono accettabili oppure non accettabili; nell’ultimo caso, avendo quindi un rischio microclima caldo severo che comporta infortuni con lesioni molto gravi e irreversibili con conseguenze letali, bisogna agire subito e valutare quali dei vari valori inseriti in precedenza può essere diminuito con delle prescrizioni di tipo organizzativo, quindi magari prescrivendo turnazioni differenti, evitando l’esposizione nelle ore più calde della giornata, prescrivere la realizzazione di tettoie o pensiline per la protezione dei lavoratori quando svolgono lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, prevedere l’uso anche della climatizzazione all’interno delle cabine dei mezzi utilizzati in cantiere.

Per quanto riguarda il rischio microclima freddo severo, il metodo di inserimento dei dati è sempre il medesimo, ovviamente cambiano i parametri a seconda del metodo di valutazione che si utilizza. Con una valutazione del rischio di tipo non accettabile, bisogna ovviamente fare in modo di diminuire il rischio in quanto le condizioni di lavoro non sono accettabili; effettuare quindi delle prescrizioni anche in questo caso di tipo organizzativo, diminuendo l’esposizione dei lavoratori al rischio microclima freddo severo, adottando all’interno degli ambienti di lavoro opportuni uffici, box o cabine anche di tipo prefabbricato opportunamente climatizzati. Anche in questo caso i mezzi che utilizzano i lavoratori all’interno del cantiere devono essere dotati di climatizzazione. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale è bene prescrivere indumenti protettivi idonei alle condizioni di lavoro.