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Il Titolo VI del Testo Unico Bancario e le Disposizioni di Trasparenza

Alla materia della trasparenza bancaria il Testo Unico Bancario dedica, come detto, l'intero Titolo VI.

Come indicato nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni (d'ora in poi Disposizioni di Trasparenza), la finalità della disciplina di trasparenza delle

operazioni e dei servizi bancari e finanziari è quella di garantire che, nel rispetto dell'autonomia negoziale, siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario47.

La trasparenza è, quindi, intesa come conoscibilità delle condizioni economiche applicate al contratto48. Tuttavia,

l’informazione non rappresenta soltanto una forma di tutela del contraente debole ma è anche utile a garantire il corretto funzionamento del mercato concorrenziale. Infatti, l’obbligo di fornire informazioni chiare, ossia trasparenti, sul prodotto consente di confrontare le offerte presenti sul mercato e automaticamente determina una naturale selezione degli operatori che riescono a stare alle regole del gioco della concorrenza49.

L'analisi della finalità della disciplina di trasparenza è agevolata dalla previsione testuale contenuta nel Testo Unico Bancario che indica che essa è diretta a realizzare una condizione di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i

47 Disposizioni di Trasparenza Sez. I, par. 1.1. 48 Sul punto si veda BRODI E., op.cit. p. 248 ss.

49 La correlazione sopra individuata può essere resa più chiara riportando l’esempio delle uova marce riportato da NIGRO A. in La legge, op. ult. cit., 1992, cit. p.422 «Posso ricordare qui l’espressione molto significativa con la quale si usava sintetizzare, negli Stati Uniti, la filosofia della trasparenza nel mercato mobiliare: “tutti sono liberi di vendere uova marce, purché dichiarino di vendere uova marce”. Ebbene, in un sistema che obblighi i venditori di uova a dichiarare se vendono uova marce – e quindi ad essere trasparenti – la funzione o la valenza della trasparenza non si esaurisce nel fatto che il potenziale acquirente ha la possibilità di scegliere consapevolmente se acquistare o no uova marce, ma va oltre. Essa influisce sul piano della stessa vendita di uova, nel senso che, sapendo di dover dichiarare se le uova che vende sono marce ed essendo presumibile che nessuno, ricevuta quell’informazione, acquisterà uova marce, il venditore sarà con ogni probabilità indotto a vendere uova sane».

clienti50 e che le autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal

Titolo VI «avendo a riguardo oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela»51.

Essa si applica alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari52, con riguardo a tutti

i servizi e le operazioni bancarie e finanziarie offerte anche fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza53.

La disciplina in materia di trasparenza definisce standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela e introduce per le banche obblighi di natura organizzativa54, ovvero di controllo, per il rispetto della

disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.

Dunque la trasparenza bancaria si basa in primo luogo sull'onere dell'informazione, e ciò in ogni fase del rapporto tra banca e cliente: dalla fase pre-contrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto, passando per la fase di

50 Intitolazione esplicita del Titolo VI TUB.

51 Art. 127, co. 01, TUB. L'art. 5, co. 1, TUB elenca le seguenti finalità: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, nonché l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 52 Cfr. art. 115, co. 1, TUB. Con riferimento al novero dei soggetti tenuti all'osservanza

della disciplina si veda DOLMETTA A. A., Sulla nozione di «banca» e di

«trasparenza»: spunti dal d. lgs. n. 141/2010, in Dir. banc., 2011, p. 217 ss.

53 Disposizioni di Trasparenza Sez.1, par. 1.1.

54 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. XI, par. 1: “Il puntuale rispetto della disciplina contenuta nel presente provvedimento, così come un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell’attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti”.

stipula del contratto fino ad arrivare a quella post-contrattuale, ossia in corso di durata del rapporto.

L’informazione non deve risultare ingannevole né idonea ad alterare le scelte di consumo dei soggetti ai quali è rivolta. Inoltre, affinché si valuti corretta l’azione dell’intermediario, l'informazione deve rispondere a criteri di chiarezza espositiva e deve giungere in maniera immediatamente comprensibile al cliente. Quindi per la disciplina di trasparenza rileva non solo il fatto di fornire informazioni ma anche il modo in cui le stesse sono fornite, introducendo un aspetto legato al comportamento della banca, il quale deve essere incentrato sul criterio della correttezza55. Ecco quindi che la trasparenza bancaria trova il

suo completamento, oltre che nell'onere dell'informazione, anche nel principio di correttezza56.

Va infine segnalato che le disposizioni contenute nel Titolo VI, a ulteriore evidenza del loro intento di favorire la posizione della parte più debole del rapporto57, sono derogabili solo in senso

più favorevole al cliente58 e il controllo sulla loro applicazione

spetta alla Banca d’Italia59, che dispone di poteri informativi e

ispettivi e, in caso di irregolarità, può applicare misure inibitorie di grande pervasività60.

55 Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. I, par. 1.2: “La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza”.

56 Sul concetto e l'interpretazione del significato di correttezza si veda, in generale, LUPOI A., op.cit., p. 1245-1246.

57 Sulla genesi della figura del “contraente debole” si veda, fra molti, ALPA G., Tutela

del consumatore e controllo sull'impresa, Bologna, 1977, p. 183 ss.

58 Art. 127, co. 1, TUB. 59 Art. 128, co. 1, TUB.

60 L'art. 128-ter TUB stabilisce che la Banca d'Italia può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione

1.6 La scissione ulteriore della disciplina di