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145 TITOLO XXX

Nel documento Servizi Ausiliari Integrati (pagine 145-149)

CONTRATTO DI RETE Premessa

Il Contratto di Rete può rappresentare un importante strumento per incrementare la competività aziendale, anche verso i mercati esteri, per contribuire a migliorare i processi tecnologici, per l’implementazione dello sviluppo sostenibile, per favorire la crescita delle imprese e del territorio, con evidenti benefici in termini di salvaguardia dell’occupazione e promozione di nuove assunzioni.

Per questo, le Parti sottoscrittici il presente CCNL, hanno voluto riportare nel presente Titolo gli aspetti generali del Contratto di Rete, che dovranno essere compiutamente sviluppati mediante la Contrattazione di Secondo livello, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori interessati tramite i loro Rappresentanti.

Art. 167 - Contratto di Rete - Definizione e Caratteristiche

Lo scopo di tale Contratto è quello di creare dei progetti e di perseguire obiettivi comuni e condivisi, al fine di incrementare la competitività sui mercati e la capacità innovativa.

Il Contratto di Rete si distingue dalle altre forme di collaborazione tra imprese, in quanto focalizza l’attenzione sul perseguimento di comuni obiettivi strategici di crescita: esso svolge una funzione di interazione tra i partecipanti, laddove l’assunzione delle decisioni strategiche permane in capo a ciascuna impresa.

Sono “Retisti” i Datori di lavoro o le Aziende che, in forza del Contratto di Rete, concorrono nel raggiungimento degli obiettivi comuni. La qualificazione ha senso esteso solo per le prestazioni connesse ai fini prefissati nel Contratto di Rete.

Il Contratto di Rete si distingue in:

A. RETE-SOGGETTO che acquisisce una soggettività giuridica autonoma e in cui il Fondo Patrimoniale Comune rappresenta il patrimonio proprio della Rete. L’organo comune agisce come realtà giuridica propria della Rete. In tal caso, vi sarà la creazione di un nuovo Soggetto giuridico, quale Centro di interessi, azioni e rapporti giuridici per il fine condiviso. I Dipendenti saranno assunti dalla “Rete-Soggetto”

alle condizioni del Contratto Collettivo e aziendalmente (Rete-Soggetto) o individualmente pattuite. Alla “Rete-Soggetto” competerà la totalità degli ordinari poteri datoriali e nei suoi confronti il Lavoratore dovrà tutti i doveri che sono legalmente e contrattualmente dovuti al Datore;

B. RETE-CONTRATTO che non acquisisce una soggettività giuridica autonoma e in cui il Fondo Patrimoniale Comune è un complesso di beni su cui far valere i diritti del singolo partecipante od a garanzia di terzi e l’Organo comune agisce a titolo di Mandatario dei “Retisti”.

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La sinergia che si sviluppa tra Imprese in Rete consiste di:

• diventare un Soggetto di dimensioni tali da poter meglio affrontare il mercato;

• ampliare l’offerta aziendale unendo competenze e capacità diverse;

• dividere i costi aziendali specialmente di struttura;

• costituire “massa critica” che permetta di acquisire progetti complessi;

• accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto ed agevolazioni fiscali;

• partecipare alle gare per l’affidamento di Contratti pubblici riguardanti grandi opere od opere con esecuzioni plurilocalizzate;

• permettere, per l’esecuzione dell’opera, il distacco del personale tra le o dalle Imprese Retiste;

• poter assumere in regime di codatorialità il personale necessario all’esecuzione dell’opera secondo le Regole stabilite nel Contratto di rete.

Art. 168 - Contratto di Rete - Il Contratto

Nella fase di costituzione di una Rete di Imprese saranno preliminarmente individuate le Regole funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati e le condizioni di loro perseguimento.

Per quanto concerne il Personale impiegato, dovrà essere precisato:

• dove la prestazione sarà richiesta e resa;

• verso di chi sarà compiuta la prestazione, le dipendenze gerarchiche, funzionali e disciplinari;

• come le singole unità lavorative dovranno essere utilizzate e coordinate al fine di ottenere lo scopo della Rete;

• le responsabilità penali, civili, amministrative e la Solidarietà tra i Retisti;

• la suddivisione dei costi del personale impiegato nella “Rete”;

• l’individuazione di un unico CCNL di riferimento per le attività della

“Rete”, purché con il rispetto degli eventuali più favorevoli trattamenti economici individuali che fossero già stati concordati con i singoli Lavoratori;

• l’individuazione delle specifiche norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro; la conformità dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, dei materiali, delle sostanze e dei DPI dei lavoratori; l'idoneità dei lavoratori ammessi alla Rete alle mansioni da svolgere; la formazione e l'informazione dei lavoratori; i poteri di sorveglianza dei Preposti e degli addetti alla sicurezza suoi luoghi di lavoro; la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) connessi ai lavori da svolgere, nonché la valutazione congiunta dei rischi da interferenza ogniqualvolta vi siano lavoratori di diverse competenze e provenienze che operano nelle medesime aree (DUVRI).

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Art. 169 - Contratto di Rete - Codatorialità e Distacco dei Lavoratori 1) Codatorialità: è la messa a disposizione di specifici lavoratori indicati nel Contratto di rete, già dipendenti delle Imprese Retiste, oppure assunti ex novo da una di esse, che presteranno la loro attività in connessione agli obiettivi previsti nel Contratto di Rete a favore di uno o più datori Retisti.

Nella “Rete Soggetto” è possibile che la medesima assuma direttamente dei dipendenti, mentre nella “Rete Contratto” si metteranno a disposizione i dipendenti dei singoli Retisti. Sotto il profilo giuridico, la codatorialità realizza una obbligazione in base alla quale un lavoratore può prestare l’opera per una pluralità di datori di lavoro di Rete, quali creditori. Ai fini dell’esecuzione dell’Opera, il Contratto di Rete dovrà precisare le condizioni di distacco (c.d. regole di ingaggio) ai fini della codatorialità. Esso dovrà precisare anche le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative, specialmente quando limita la solidarietà tra i retisti che, in mancanza, si applica a tutti, fatta solo salva la preventiva escussione. Nel contratto, generalmente, sarà anche nominato un Manager di Rete incaricato di gestire i rapporti col personale interessato, ivi incluso il concreto esercizio dei poteri datoriali, nei limiti e modi negoziati tra i co-datori e analiticamente indicate nel Contratto di Rete e nei Contratti Individuali di assunzione o di Distacco di rete.

2) Distacco: regolamentato dall’art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dall’art. 290 del CCNL. Esso prevede che un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, ponga temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Ove esiste un Contratto di rete, l’interesse della parte distaccante, quando svolta per i fini della Rete è presunta e non darà origine a verifiche sulla legittimità del distacco. Nell’ambito del Contratto di rete, lo spostamento dei lavoratori dovrà avvenire con lettera di distacco, nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dal CCNL applicato e non è necessario il consenso del lavoratore alla conseguente mobilità, salvo che non vengano modificate le normali mansioni per cui è assunto, o non venga trasferito oltre 50 km dalla abituale sede di lavoro.

Ai fini della rilevanza sui rapporti di lavoro, si rinvia al costituendo allegato contrattuale sui Contratti di Rete.

Art. 170 - Contratto di Rete - Certificazione

Le Parti Contrattuali, considerata l’attualità del Contratto di rete ma, anche, le possibili problematiche che esso può determinare ai fini della corretta gestione dei rapporti di lavoro, concordano sull’opportunità di procedere alla Certificazione dello stesso e delle sue regole.

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Le Parti interessate potranno procedere nelle Sedi Contrattuali allo scopo preposte (scrivere a: [email protected]).

Art. 171 - Contratto di Rete - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo o nel CCNL, le Parti rinviano alle previsioni legali vigenti in materia di Contratto di Rete ed allo specifico Protocollo in corso di definizione.

TITOLO XXXI

LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 172 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di Legge in vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della prova, salvo che per le clausole ad substantiam e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) tipologia contrattuale (esempio: tempo parziale o determinato ecc.). In caso di Telelavoro, la forma scritta è richiesta ad substantiam;

b) mansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente (vedi art. 274), l’eventuale “Mobilità Verticale” o le eventuali “Condizioni d’ingresso”;

c) l’indicazione del CCNL applicato: “per i Dipendenti dei Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche sottoscritto tra ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL”;

d) termine di decadenza dell’impegno d’assunzione e data prevista d’inizio del lavoro;

e) durata dell’eventuale periodo di prova. In tal caso, la forma scritta è richiesta ad substantiam;

f) l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i Trasfertisti, per i quali s’indicherà la sola sede di costituzione del rapporto;

g) orario di lavoro da effettuare. Quando il lavoro già si prevede articolato in turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al calendario aziendale dei turni programmati.

Quando i turni comprendono anche lavoro domenicale o coincidente con le festività, tale fatto dovrà essere indicato nella Lettera di Assunzione, unitamente al diritto alla relativa indennità, con esplicita accettazione del Lavoratore;

h) l’accettazione delle Clausole Elastiche;

i) il termine del rapporto di lavoro, in caso d’assunzione a tempo determinato;

j) trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi di carriera, se previsti;

k) altre specifiche informazioni richieste per le varie tipologie contrattuali (patente, certificati, abilitazioni ecc.);

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Nel documento Servizi Ausiliari Integrati (pagine 145-149)