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TI TOLO V DI SPOSI ZI ONI FI NALI

Nel documento COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (pagine 43-49)

Art. 64 Procedure selettive in collaborazione con altri Enti

1. L'Amministrazione, nel caso debba procedere ad effettuare selezioni per identiche professionalità della stessa categoria contrattuale, può stabilire di svolgere un'unica procedura selettiva con altre Amministrazioni o Enti.

2. Nel caso si stabilisca di effettuare un'unica procedura selettiva, le fasi del procedimento di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, sono precedute dall'approvazione da parte degli Enti interessati di una apposita convenzione.

3. La predetta convenzione dovrà stabilire le forme di consultazione degli Enti, la gestione delle procedure selettive, le modalità di utilizzo della graduatoria finale, nonché le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dall'espletamento della predetta procedura selettiva.

Art. 65 Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici.

1. L’Amministrazione può altresì ricoprire i posti vacanti e disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, in assenza di una graduatoria di merito valida, utilizzando la chiamata degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione Regioni-AA.LL. della stessa categoria contrattuale e profilo professionale, previa approvazione da parte dei 2 Enti di apposita convenzione in tal senso.

Art. 66 Trasparenza Amministrativa nei procedimenti selettivi

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e degli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, nonchè di quanto disposto dal Regolamento di questo Ente.

2. I verbali della Commissione giudicatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. I candidati di procedure selettive, che hanno diritto di accesso ai documenti, possono, non solo prendere visione, ma anche ottenere copia degli elaborati degli altri candidati, a proprie spese.

3. Qualora il diritto di accesso riguardi atti di selezioni non ancora terminate, per tutelare la speditezza delle operazioni selettive, l'Ente ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti dopo la chiusura delle procedure selettive stesse.

Art. 67 Trattamento dati personali

1. Tutti i dati forniti dai candidati in relazione alla procedura selettiva saranno trattati per le finalità connesse e strumentali alla selezione stessa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro subordinato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 68 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le materie disciplinate dallo stesso.

Art. 69 Entrata in vigore

1. I l presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di sua approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO N. 1

Art. 1 - NORME GENERALI PER I PERCORSI PROFESSI ONALI I NTERNI

L'amministrazione comunale in attuazione e nel rispetto dell'art. 4 dell’ ordinamento professionale degli Enti Locali , del vigente CCNL di comparto 31.3.99 e del Piano triennale del fabbisogno del personale disciplina le progressioni interne verticali di carriera al fine di valorizzare il personale a tempo indeterminato del Comune di Santa Teresa di Gallura.

A tal fine a cadenza annuale sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale approvato con delibera di Giunta Comunale, si individuano i posti vacanti o resisi disponibili da ricoprire con procedura selettiva interna di verticalizzazione.

Le progressioni verticali sono ammesse per ogni passaggio di categoria a quella superiore.

A seguito di progressione verticale il dipendente non è soggetto al periodo di prova

L'Ente deve comunicare all'interessato il nuovo inquadramento attribuendogli il trattamento iniziale della nuova categoria.

Qualora il precedente trattamento economico risulti superiore, il dipendente conserva la differenza che sarà assorbita nella successiva progressione economica orizzontale.

Per i profili professionali che ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997 e successive modificazioni od integrazioni risultano avere una professionalità la cui maturazione sia resa possibile attraverso una qualificazione raggiungibile mediante la formazione e l'esperienza acquisita all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, è ammessa solo la procedura selettiva interna.

Per le selezioni interne si prescinde dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno; il titolo di studio previsto dall'interno è immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno, salvo che sia richiesto titolo specifico per la copertura del posto messo a selezione.

Titoli valutabili sono quelli posseduti dal candidato alla data d’indizione della selezione, e riconosciuti dallo Stato e dalla Regione per la partecipazione ai pubblici concorsi.

L'anzianità di servizio valutabile è solo quella prestata in servizio di ruolo presso Enti Pubblici Locali.

Ove si rendessero disponibili, nell’arco del triennio, ulteriori posti, gli stessi saranno attribuiti scorrendo le graduatorie delle selezioni interne, divise per categoria e profilo professionale, solo se previsto nell’avviso di selezione.

Art. 2 - REQUI SI TI PER L'ACCESSO

Per l'accesso alla selezione per la progressione verticale dei dipendenti del Comune di Santa Teresa di Gallura, si prescinde dai requisiti generali previsti dal presente Regolamento per le selezioni pubbliche.

Può accedere alla selezione per la progressione verticale il personale dipendente a tempo indeterminato che appartenga alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione e con un’anzianità di servizio nella medesima come di seguito indicato:

1) Per la copertura dei posti della cat. "B":

- Per il passaggio dalla cat. A alla cat. B/ 1: requisito minimo di anni 3 di servizio

- Per il passaggio dalla cat A alla cat. B/ 3: requisito minimo di anni 5 di servizio

- Per il passaggio dalla cat B/ 1 alla cat. B/ 3: requisito minimo di anni 2 di servizio 2) Per la copertura dei posti della cat "C"

- Per il passaggio dalla cat B/ 1 alla cat. C/ 1: requisito minimo di anni 5 di servizio

- Per il passaggio dalla cat B/ 3 alla cat. C/ 1: requisito minimo di anni 3 di servizio 3) Per la copertura dei posti della cat. "D"

a) Per il passaggio dalla cat C alla cat. D/ 1 requisito minimo di servizio:

- anni 2 per chi possiede il titolo di studio previsto per l'accesso al posto dall'esterno

- anni 3 per chi possiede il titolo di studio del Diploma universitario (Laurea Breve)

- anni 5 per chi possiede il titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno, cioè il diploma di maturità;

b) Per il passaggio dalla cat C alla cat. D/ 3 requisito minimo di servizio:

- anni 5

- I l passaggio è previsto solo per chi possiede il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno o per chi possiede il titolo di studio del Diploma universitario (Laurea Breve)

c) Per il passaggio dalla cat D/ 1 alla cat. D/ 3 requisito minimo di servizio:

- di anni 3 per chi possiede il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno e per chi possiede il titolo di studio del Diploma universitario (Laurea Breve)

- di anni 5 per chi possiede il titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno per i profili per cui è ammessa la selezione, cioè il solo diploma di maturità;

N. B.: Per i profili professionali in cui è richiesto un titolo specifico, fermo restando il requisito minimo di servizio, è condizione indispensabile il possesso del titolo richiesto .

Art. 3 - CRI TERI SELETTI VI PER LA PROGRESSI ONE VERTI CALE

I n ordine ai criteri di valutazione nei sistemi selettivi della progressione fra categorie professionali si rappresenta che il punteggio massimo da attribuire è di 100/ 100 così distribuito:

fino ad un massimo di punti QUI NDI CI per i titoli di studio

fino ad un massimo di punti DI ECI per i titoli professionali fino ad un massimo di punti QUI NDI CI per il servizio prestato fino ad un massimo di punti SESSANTA per la prova selettiva

Titoli di studio valutabili

Punteggio massimo attribuibile punti 15 (QUI NDI CI )

1. I l titolo richiesto quale requisito minimo per l'accesso alla selezione è quello immediatamente inferiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno.

Per il possesso del titolo di studio richiesto quale requisito minimo non sarà attribuito alcun punteggio.

2. Per il possesso di altro titolo equipollente oltre a quello minimo sono attribuiti: punti 3 3. Per il possesso del titolo superiore a quello minimo richiesto sono attribuiti: punti 7

4. Se il titolo di studio superiore è il Diploma di Laurea o il Diploma universitario (Laurea Breve) sono attribuiti ulteriori: punti 5

I punteggi sono attribuibili per titoli di studio compatibili con la selezione a cui si partecipa, i titoli non compatibili non saranno valutati.

Titoli professionali

Punteggio massimo attribuibile punti 10 (DI ECI )

a) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a selezione. Sono valutabili solo le abilitazioni conseguite a seguito di esame dopo il conseguimento del titolo di studio:

punti 2 fino ad un massimo di punti 4

b) corsi con attestazione del superamento degli esami finali organizzati da enti dello Stato e della Regione e legalmente riconosciuti non inferiori a mesi tre:

punti 0,10 per mese fino ad un massimo di punti 4 c) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate

punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2

d) pubblicazioni su quotidiani e periodici regolarmente registrati punti 0,10 fino ad un massimo di punti 2

e) idoneità in selezioni per titoli o per titoli ed esami ottenuta per posti richiedenti titoli di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre

punti 2 fino ad un massimo di punti 4

Servizi prestati presso Enti Pubblici

Punteggio massimo attribuibile punti 15 (QUI NDI CI )

I l punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso Enti pubblici locali è così calcolato:

punti 0,10 per mese di servizio effettuato fino ad un massimo di punti 15 I servizi inferiori a giorni quindici non sono valutabili.

Sono valutabili solo i servizi resi in posizione di ruolo, ora a tempo indeterminato, presso Enti Pubblici Locali. Pertanto non verranno valutati i servizi resi in posizione di pre-rapporto a tempo indeterminato.

I l servizio militare è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quella per il posto che si mette in progressione verticale

All'anzianità necessaria come requisito minimo di accesso non è attribuito alcun punteggio.

Art. 4 - POSTI MESSI I N COPERTURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI PROGRESSI ONE VERTI CALE

Sarà espletata, pertanto, una selezione di personale per ogni singolo profilo professionale secondo la categoria d’appartenenza.

Art. 5 - COMMI SSI ONE DI ESAME

I l Responsabile del Servizio Personale nominerà, tra i funzionari, responsabili di posizione organizzativa in servizio presso l’Ente, il presidente e costituirà una commissione esaminatrice, ai sensi dell’art.20 del Regolamento, per ogni selezione di personale da porre in essere, questa risulterà formata da tre componenti, includendo un esperto tecnico, ove necessario, in relazione alla tipologia del posto messo a selezione.

Ove sia necessaria la nomina di un esperto tecnico e lo stesso non sia presente all’interno dell’Ente, si procederà a nominare un componente esterno.

Lo stesso responsabile del Servizio del Personale potrà nominarsi per presiedere o a fare parte di dette commissioni esaminatrici.

Un componente la commissione, di categoria almeno pari a quella relativa al posto messo a selezione, svolgerà anche le mansioni di segretario della Commissione.

Per l’espletamento dell’incarico i componenti interni della predetta Commissione non percepiranno alcun compenso.

Art. 6 - PUNTEGGI O

I l punteggio espresso in sessantesimi sarà attribuito nella seguente misura:

Presidente fino a 20/ 60

1° componente fino a 20/ 60

2° componente fino a 20/ 60

I l dipendente che non avrà raggiunto la valutazione minima di 42/ 60 non sarà dichiarato idoneo.

Art. 7

Nel documento COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (pagine 43-49)

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