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Tra effetto orizzontale diretto e indiretto

4. Le libertà fondamentali: valutazioni e profili in evidenza nella prass

4.1. Tra effetto orizzontale diretto e indiretto

Esaminando i casi giurisprudenziali appena presentati ciò che immediatamente attira l’attenzione è la differenza nel grado di applicazione e nelle modalità di efficacia orizzontale delle libertà fondamentali a seconda che venga in considerazione la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi, o la libera circolazione delle merci. Nel primo caso, il ricorrente lamenta la violazione della propria libertà direttamente nei confronti di altro soggetto privato; nel secondo caso, al contrario, la libertà fondamentale è invocata dai privati nei confronti di un comportamento dello Stato, sebbene la lesione derivi concretamente da un’azione privata. A tal proposito in dottrina si parla, rispettivamente, di effetto orizzontale

diretto ed effetto orizzontale indiretto. Tale differenziazione non è utilizzata solo in tema di libertà fondamentali, ma è usuale farvi ricorso ogni qual volta si esamini l’efficacia orizzontale di diritti

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fondamentali e norme costituzionali in generale79, nonostante non manchino opinioni ostili al suo impiego80.

Per quanto riguarda l’effetto orizzontale diretto, esso può definirsi come la capacità di una norma “to create, modify or extinguish

rights and obligations between individuals”81. Ciò significa, in particolare, due cose: in primo luogo che l’azione giudiziale del privato è direttamente fondata sulla disposizione del Trattato relativa alla libertà fondamentale82; in secondo luogo che i privati debbano considerarsi vincolati alle libertà fondamentali allo stesso modo in cui lo sono gli Stati membri dell’Unione, poiché la norma è a loro direttamente riferibile. Sotto questo ultimo aspetto, ad ogni modo, potrebbe essere opportuno prevedere che nel vagliare i comportamenti potenzialmente lesivi di una libertà economica le corti utilizzino differenti schemi di valutazione, modellati su provenienza e importanza dell’ostacolo, in modo da salvaguardare

79C. MAK, Fundamental rights in European Contract Law, Alphen aan den Rijn,

Kluwer Law International, 2008., p. 50 ss., che comunque vede nella distinzione un metodo di analisi dei casi giurisprudenziali alquanto sommario e insufficiente.

80 V. a tal proposito J. BAQUERO CRUZ, op. cit., p. che critica la terminologia

poiché mediata da quella utilizzata per definire l’effetto delle direttive, potendo in tal modo ingenerare confusione; dubbi sono espressi anche da P. CARO DE SOUSA, Horizontal Expressions of Vertical Desires: Horizontal Effect and the Scope of the EU Fundamental Freedoms, in “Cambridge Journal of International and Comparative Law”, Vol. 2/2013, p. 481 – 482.

81A. S. HARTKAMP, The Effect of the EC Treaty in Private Law: on Direct and

Indirect Horizontal Effect of Primary Community Law, in “European Review of Private Law” No. 3 2010, Kluwer Law International, p. 529.

82 J. KRZEMINSKA-VAMVAKA, Horizontal effect of fundamental rights and

freedoms – much ado about nothing? German, Polish and EU theories compared after Viking Line, “Jean Monnet Working Paper”, 11/2009, NY, New York University School Of Law, p.37: “Direct horizontal effect means that the cause of action is based directly on the Treaty provisions concerning fundamental freedoms.”

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le specificità dei privati rispetto alle entità statali. Ciò comporta, ad esempio, che i privati possano essere ammessi a compiere azioni spesso non permesse agli Stati, e che si debba valutare l’effettiva gravità della restrizione alla libera circolazione.83

L’effetto orizzontale diretto è rinvenibile, in particolare, nei casi

Walrave, Bosman, Angonese e Viking Line, relativi alla libera

circolazione dei lavoratori o alla libera prestazione dei servizi/libertà di stabilimento.

In tali ipotesi, difatti, la Corte ha ritenuto un comportamento privato in contrasto con il diritto dell’Unione ,in base alla domanda proposta da altro soggetto privato che lamentava la lesione “diretta” della propria libertà fondamentale. È ovvio, quindi, che la censura del comportamento portato in giudizio si è avuta in base alla libertà economica fondamentale stessa, senza alcun filtro o intercessione normativa, in un meccanismo per il quale si permette all’attore di esplicare immediatamente nei confronti del convenuto un vero e proprio diritto soggettivo alla libera circolazione.

L’effetto orizzontale indiretto, al contrario, implicherebbe che le libertà fondamentali influiscano sulla maniera di applicare o interpretare gli atti normativi europei o nazionali al momento di risolvere una controversia tra privati84. La base giuridica dell’azione, in tal modo, non è autonoma, ma si serve del

83Conclusioni dell’ AG Maduro, caso Viking Line (438/05), par. 49.

84 J. KRZEMINSKA-VAMVAKA, op. cit., p. 37: “Indirect effect, on the other

hand, means that the European fundamental rights and/or common market fundamental freedoms influence the application and/or interpretation of the implementing EU or national legislation in disputes between private individuals.”

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preesistente diritto nazionale85, plasmandolo in modo che sia applicato conformemente alle libertà fondamentali: si ha, per l’appunto, un effetto indiretto sugli individui, mediato dall’intervento pubblico. Siffatto effetto si riscontra nel sopra esposto gruppo di casi sulla libera circolazione delle merci, comprendente Commissione c. Francia, Schmidberger e Dansk

supermarked (da alcuni ritenuto caso di effetto orizzontale diretto, ma sulla particolarità del caso si tornerà in seguito). In tali ipotesi, in particolare, la limitazione alla libertà economica di un soggetto non pubblico si è lamentata a fronte di un comportamento omissivo dello Stato, il quale è chiamato a rispondere delle condotte private potenzialmente lesive della libera circolazione dei beni in forza del dovere di garantire sul proprio territorio l’applicazione del diritto dell’Unione86. Il comportamento contrario alla libertà economica, in sostanza, è causalmente imputabile a soggetti privati, ma la responsabilità ricade sulle autorità che non hanno predisposto le cautele necessarie ad assicurare il pacifico e libero sviluppo del commercio nel mercato unico (a meno che, ovviamente, il non intervento sia giustificato; a tal proposito vedi Schmidberger87).

È opportuno sottolineare, comunque, come le due tipologie di efficacia orizzontale non differiscano nella sostanza: una diversità tra le due forme si ha unicamente sotto il profilo procedurale. Come ben osserva l’Avvocato Generale M. Poiares Maduro a proposito

85A tal compito si prestano, per le la loro necessaria indeterminatezza, le clausole

generali del diritto privato.

86 Tale principio è stato enucleato per la prima volta nel caso Commissione c.

Francia(265/95).

87Sulla giustificazione della limitazione delle libertà fondamentali in base ad altri

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del caso Schmidberger, infatti, l’effetto indiretto è frutto di un meccanismo (diffuso in molti ordinamenti) di tutela dei diritti costituzionali che non hanno una loro autonoma “azionabilità”; solo “un modo alternativo per attribuire effetto orizzontale a diritti

costituzionali, in particolare facendo derivare da essi un obbligo per lo Stato di intervenire in situazioni in cui i diritti costituzionali di un soggetto privato sono minacciati dai comportamenti di un altro.”88 Si tratta, quindi, di un semplice schema procedurale che permette che norme formalmente indirizzate alle autorità pubbliche possano applicarsi a rapporti tra privati.

Il risultato, al di là del tipo di effetto orizzontale scelto, perciò, non cambierebbe: il comportamento privato verrebbe in ogni caso sottoposto a un controllo nell’ottica della conformità e del rispetto delle libertà fondamentali; ne è un esempio chiaro il caso

Schmidberger: anche nell’eventualità in cui la controversia si fosse decisa esclusivamente tra privati (tra la ditta di trasporti e i manifestanti), e perciò attraverso una applicazione orizzontale diretta della libera circolazione, gli interessi in gioco e il relativo bilanciamento dei diritti sarebbero stati identici, come identico sarebbe stato il risultato89.

La distinzione tra effetto orizzontale diretto e indiretto, quindi, non sarebbe altro che il semplice riflesso di una scelta politico- istituzionale degli ordinamenti, derivante dall’opportunità di risolvere il problema legale del sollevamento di una questione in un modo piuttosto che in un altro.

88Conclusioni dell’AG Maduro al caso Viking Line (438/05), par. 39. 89Conclusioni dell’AG Maduro al caso Viking Line (438/05), par. 40.

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Tale conclusione è, inoltre, rafforzata dal sostegno di gran parte della dottrina90.

4.2. Una bipartizione delle libertà fondamentali nella