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tra l’eroe mitologico e il tuttologo interattivo

Nel documento INCONCRETO n.144 (pagine 31-34)

Simone Garagnani - Andrea Dari

INGENIO: Il mondo del BIM, e più in generale della digitalizzazione nel settore delle costruzioni, nel corso di pochi mesi è stato al centro dell’attenzione del Legi-slatore (Art. 23 – Comma 13 del Codice Appalti) e si sta dotando di un nuovo im-pianto normativo (il 27 Gennaio sono sta-te pubblicasta-te le prime tranche – 1, 4 e 5 – della UNI 11337-2017). A breve inoltre saranno disponibili i risultati della Com-missione Ministeriale Digitalizzazione Appalti Pubblici. Cosa significa tutto ciò per gli operatori della filiera secondo lei?

Simone Garagnani: In quella che è la

mia esperienza, gli operatori della filiera ad oggi vivono differenti approcci al problema, con certezze ed inquietudini derivanti dalla loro diversa posizione di osservatori. Alla diffidenza dei progettisti, che hanno intuito il cambiamento e già si sono predisposti (o lo stanno facendo) ad un’attuazione operativa più consapevole, si ode il contrappunto del comparto pro-duttivo che, almeno agli alti livelli, ha già digitalizzato cataloghi di produzione e metodiche di fabbricazione in ragione di processi sempre più integrati.

A questo quadro si unisce l’esigenza della Pubblica Amministrazione, che dovrà essere volano di innovazione e al contempo attore preparato per il governo dell’in-formazione derivante dall’introduzione del BIM. Anche i settori legali e assicurativi, insieme ai player della gestione immobiliare, stanno osservando il cambiamento per fissare una direzione operativa specifica.

In questo scenario profondamente eterogeneo, fatto di attese e fascinazioni, la regolamentazione normativa avrà il compito difficile di dotare gli attori dei criteri essenziali per lo svolgimento del loro “compito digitale”.

Se il D. Lgs. 50/2016 rende la digitalizzazione dell’appalto pubblico possibile e auspica-bile, non entra nel merito del processo attuativo e nelle figure necessarie, come invece suggerisce la norma UNI 11337/2017. Ancora però permane un distacco percepito tra processo (la modellazione informativa) e strumento (il modello digitale) che per gli operatori è tuttora fonte di disorientamento e fraintendimento.

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#Bim,_Digitalizzazione_e_Stampa_3D

E’ essenziale dunque che la legislazione, allorché misurata e non autoreferenziale, si occupi di digitalizzazione seguendo questa direzione. Solo in questo modo gli operatori potranno trarre beneficio dal processo.

INGENIO: Quali attenzioni la Commissione Ministeriale dovrà avere, visto che questo

la-voro è finalizzato all’applicazione del BIM negli appalti pubblici? E quali i pericoli che do-vranno essere “gestiti” per evitare un blocco dei LL.PP. o un’applicazione solo sulla carta ?

S.G.: La gradualità nell’applicazione del processo, più volte paventata, dovrà essere

neces-sariamente tenuta nella giusta considerazione attuativa; al momento, occorre che il mes-saggio passante sia che la transizione non è necessaria solo in termini di strategia industriale a medio-lungo termine, ma che nell’immediato può già portare benefici se correttamente accolta. Questi sono quantificabili nel risparmio delle risorse da destinarsi per produrre almeno quanto il processo tradizionale già garantisce, sfruttando però maggiori controlli e velocità.

Tale risultato si potrà ottenere, tuttavia, quando l’applicazione dei processi e l’utilizzo degli strumenti convergerà a regime.

Occorre dunque, in particolare nel comparto dei LL. PP., che legislazione e norma valutino parallelamente l’introduzione di concetti e cogenze per livelli crescenti di complessità. In questo l’attuale lavoro che si sta predisponendo sulla definizione dei LoD sarà fondamentale, in modo da chiarire quanta informazione dovrà essere gestita, e da

chi, nelle fasi del processo edilizio. Se gli obiettivi saranno chiari, e sarà nondimeno chiara una graduale roadmap attuativa, è concreta la possibilità che la regola non rimanga solo un esercizio di stile ma un’occasione sfruttata per la ripresa.

E’ davvero importante che tutti coloro che prendono parte al processo, in particolare le stazioni appaltanti, comprendano chiaramente che la digitalizzazione è prima di tutto un’opportunità seria e non una tendenza alla quale doversi adeguare, in maniera forzata, con un atteggiamento di adattabilità liquida, nell’accezione che ne darebbe Bauman.

INGENIO: Per gli operatori più evoluti termini come 3D, 4D e 5D corrispondono ad

attività sulle quali si è maturata una significativa esperienza. Sono ancora pochi coloro che, viceversa, stanno sperimentando l’impiego di Common Data Environment (CDE) – oppure ACDat se vogliamo utilizzare con la terminologia prevista nelle UNI 11337-2017 – piuttosto che Model e, soprattutto, Code Checking che in realtà, se la modellazione 3D rappresenta i pilastri del BIM, ne costituiscono gli architravi. Che ruolo potranno avere i committenti, pubblici e privati, per la diffusione di tali sistemi?

S.G.: Un ruolo importante certo, ma non coercitivo e unilaterale. Se l’utilizzo di un

CDE più o meno evoluto si fa garante del rispetto della catena di responsabilità che regola le attività di progetto, esso deve costituire in egual misura uno strumento

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processi e potenzialmente negli strumenti di scambio informativo.

Una risorsa per la stazione appaltante insomma, ma anche una tutela doverosa per il pro-gettista: nel più ampio rispetto nelle dichiarazioni d’intenti che già documenti come i BEP (che hanno fatto la loro comparsa nelle prime gare pubbliche digitalizzate) richiedono. L’adeguamento a criteri più profondi di validazione del progetto, in un’ottica di costi e tempi, assume ancor più significato e valore quando il model checking viene affiancato dal code checking.

In un contesto difficile come quello attuale però, dove l’interoperabilità degli stru-menti non consente con semplicità l’ispezione normativa, la committenza stenta ad avvalersi di questo potenziale, così come molti progettisti. Se ne possono però scorgere i vantaggi in prospettiva se, una volta ancora, si esaminano le normative britanniche: già la PAS 1192-2:2013 accordava alla committenza l’istituzione di “gates”, portali di controllo intermedi dove i modelli di progetto, stabiliti formati e contenuti, potevano essere interrogati per requisiti e funzionalità prima della conclusione della progettazione.

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Nel documento INCONCRETO n.144 (pagine 31-34)

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