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Tracciabilità dei materiali e dei rifiuti

Nel documento documento in consultazione (pagine 53-56)

VERSO L’EDILIZIA CIRCOLARE

6 Orientamenti strategici, aree di intervento e strumenti

6.3 Strumenti per la transizione

6.3.2 Tracciabilità dei materiali e dei rifiuti

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità̀ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità̀ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché́ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì̀, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio. Obiettivo dell’etichettatura ambientale è quello di:

- migliorare la qualità della raccolta differenziata;

- facilitare il recupero e il riciclaggio;

- fornire una corretta informazione ai consumatori;

- garantire una tracciabilità della filiera.

Per questo CONAI ha deciso di elaborare le “Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi”, con l’obiettivo di supportare le imprese. Il documento è stato sottoposto a una ampia consultazione pubblica, a seguito della quale è stato aggiornato e pubblicato in una prima versione consolidata a dicembre 2020. Da dicembre in poi, CONAI ha periodicamente aggiornato le Linee Guida sia alla luce del dialogo costante e dei confronti con aziende e associazioni, sia a seguito delle evoluzioni normative sul tema (a partire dalle circolari interpretative del MITE). La versione ultima delle Linee Guida è stata trasmessa al MITE il 23 settembre 2021. Il DM 21 aprile 2020 ha istituito il REcer, il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni al trattamento rifiuti rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluso per lo svolgimento di operazioni di recupero sulla base di criteri End of Waste nazionali e/o comunitari e End of Waste regionali “caso per caso” (art. 184, comma 3-bis del D.Lgs 152/06)

Il REcer è organizzato in due sezioni.

1. «Autorizzazioni ordinarie»: destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06

2. «Procedure semplificate» destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il REcer utilizza la piattaforma telematica «Monitor piani» istituita dal Ministero presso l'Albo nazionale gestori ambientali https://scrivaniarecer.monitorpiani.it/

Dal 30 settembre 2021 tutte le autorità competenti (Regioni o enti da esse demandati) comunicano mediante il portale RECER al momento del rilascio i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di recupero di rifiuti. Dalla stessa data l’ISPRA trasmette con le stesse modalità tutte le autorizzazioni End of Waste “caso per caso” raccolte. Per quanto attiene al pregresso relativamente autorizzazioni vigenti sul territorio nazionale sarà avviato il flusso di importazione delle autorizzazioni pregresse in capo a ISPRA e dovranno essere definite modalità per il caricamento da parte di tutti gli enti, via interoperabilità a partire dalle linee guida AgID Infine, come stabilito dal suo decreto istitutivo “Il REcer dovrà essere interoperabile con il Catasto rifiuti (ISPRA) e con il nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)”.

Si tratta di un “cruscotto” che messo a regime diventerà un importantissimo strumento a servizio delle istituzioni centrali e locali e delle imprese:

- per il MiTE il REcer rappresenta uno strumento indispensabile di pianificazione e programmazione delle strategie relative all’economia circolare costituendo di fatto una “fotografia” aggiornata dello stato reale degli impianti presenti sul territorio, della loro tipologia e capacità di trattamento e recupero, nonché una piattaforma di monitoraggio delle autorizzazioni di End of Waste caso per caso rilasciate dalle regioni sul territorio;

- le regioni e gli enti locali avranno accesso alla piattaforma, oltre che per la fase di input dei dati delle autorizzazioni, anche per la consultazione del database: nel portale gli enti potranno confrontare i loro provvedimenti autorizzativi con quelli rilasciati a livello locale sull’intero territorio nazionale, potendo così fare proprie best practice di altri territori;

- le imprese (non hanno accesso al RECer, riservato ad oggi solo agli enti) potranno in una prima fase beneficiare indirettamente di una pianificazione della gestione rifiuti basata sulla conoscenza reale delle autorizzazioni su base nazionale e locale. In una seconda fase potrebbe essere utile rendere accessibile parte delle informazioni del REcer anche alle imprese, in modo da stimolare la conoscenza della rete infrastrutturale di impianti sul territorio, favorire il mercato del recupero e del riciclo con l’incontro tra domanda e offerta, il più possibile a “Km zero”.

Il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero della Transizione Ecologica con il supporto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il RENTRI prevede la digitalizzazione tutti i documenti cartacei relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti (formulari di identificazione rifiuti, registri di carico e scarico, MUD)

Con il recepimento del pacchetto di direttive europee sull’economia circolare, ed in particolare con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, si è stabilito che il nuovo sistema dovesse avere costi contenuti, essere interoperabile con i sistemi gestionali esistenti e prevedere un periodo di graduale sperimentazione che coinvolgesse un numero crescente di imprese prima della sua entrata definitiva a regime.

La sperimentazione è stata avviata nel mese di Luglio 2021 con la creazione della piattaforma digitale e con un campione di circa 250 imprese volontarie fornite dalle principali associazioni datoriali, rappresentativo del panorama imprenditoriale italiano (industrie, impianti, micro- piccole e medie imprese): la durata per le fasi previste dalla sperimentazione è stimata in otto mesi. A partire dal 2022 I risultati della sperimentazione forniranno gli elementi per la redazione dei decreti attuativi del MITE che disciplineranno gli aspetti operativi, tecnici, funzionali del Registro elettronico nazionale.

Il RENTRI è suddiviso in due sezioni:

1. Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;

2. Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Ovviamente per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Il RENTRI oltre ad essere interoperabile con i sistemi gestionali esistenti, dovrà dialogare con il Recer e con la sezione nazionale del Catasto rifiuti dell’ISPRA in una logica di strumenti digitali integrati.

L’ integrazione del RENTRI con gli altri strumenti digitali (esistenti e in fase di realizzazione), potrà generare benefici per tutte gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese:

- il MITE, con il supporto tecnico dell’Albo Gestori ambientali, potrà avere un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti sull’intero territorio nazionale;

- gli enti di controllo vedranno semplificate tutte le attività di verifica e la modulistica da controllare;

- le imprese potranno eliminare totalmente i documenti cartacei, oggi conservati presso le loro sedi legali, e potranno assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti dai controlli e vedersi ridotta la modulistica per la rendicontazione (es il MUD risulterebbe precompilato in base ai movimenti registrati sulla piattaforma)

- tutti i tempi della trasmissione dei dati a livello centrale per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo potranno essere notevolmente accorciati, consentendo maggiore tempestività nella pubblicazione dei rapporti annuali sui rifiuti;

- la gestione digitale di milioni di documenti cartacei oggi associati alla gestione dei rifiuti, consentirebbe un notevole risparmio di materie prime

naturali con conseguente abbattimento delle emissioni di CO2 associate alla loro produzione e distribuzione, ed eviterebbe la produzione annua di quantità considerevoli di rifiuti speciali non pericolosi (carta, toner).

Il RECer e il RENTRI sono il punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale e costituiscono la base per la modernizzazione della gestione integrata dei rifiuti, indispensabile per una definizione della strategia nazionale per l’economia circolare efficiente e condivisa. Sono anche il punto di incontro tra le esigenze della pubblica amministrazione (controllo, tracciabilità, legalità) e delle imprese (semplificazione, snellimento delle procedure e certezze delle norme).

Nel documento documento in consultazione (pagine 53-56)