CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES (PARAG I : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES)
III.4 Estratto del C.O.C libanese
III.4.2 Traduzione in italiano del testo libanese
CODICE DELLE OBBLIGAZIONE E DEI CONTRATTI PROMULGATO IL 9/3/1932
PARTE PRIMA: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
Articolo 1 – L’obbligazione è un vincolo giuridico che si instaura tra una o più persone fisiche o giuridiche nella qualità di debitori e una o più persone qualificate come creditori.
[…]
CAPITOLO SECONDO: DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI SEZIONE PRIMA: LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI TRA CREDITORI (LA
SOLIDARIETÀ DEI CREDITORI)
Articolo 11 – Vi è solidarietà tra i creditori quando due o più persone posseggono un unico credito e ognuno di essi ha diritto a chiedere il pagamento di esso nella sua interezza, così come il debitore ha diritto a pagare l’intero debito a uno solo di essi. Questa è chiamata solidarietà tra i creditori. Il creditore solidale non ha diritto a disporre liberamente dell’intero credito, ma è incaricato dagli altri creditori per la conservazione della parte eccedente la propria quota e per l’adempimento da parte dei debitori.
Articolo 12 – La solidarietà tra i creditori non si presume, ma deve risultare da contratto, dalla legge o dalla natura dell’affare.
Articolo 13 – L’obbligazione solidale si estingue verso tutti i creditori attraverso il pagamento, la dazione in pagamento, la consegna della cosa dovuta, la compensazione ovvero
83 la novazione del contratto con uno solo dei creditori. Il debitore che paga la quota ad uno solo dei creditori estingue il debito nei confronti degli altri nella misura di quella quota.
Articolo 14 – La remissione del debito da parte di uno dei creditori solidali non si applica agli altri creditori e libera il debitore solo per la quota di quel creditore.
La confusione di uno dei creditori solidali e del debitore in un’unica persona estingue l’obbligazione solo per la parte di quel creditore.
Articolo 15 – La prescrizione opposta contro uno dei creditori solidali non si applica agli altri. L’errore o la costituzione in mora di uno dei creditori solidali non danneggia gli altri.
[…]
Articolo 17 - Gli atti che interrompono la prescrizione nei confronti di uno dei creditori solidali giovano agli altri. Le ragioni che mantengono in vigore la prescrizione restano personali ed esclusive per ogni creditore.
Articolo 18 – La transazione intervenuta tra uno dei creditori e il debitore giova agli altri concreditori quando contiene il riconoscimento del diritto o del credito. Essa non può essere opposta agli altri creditori qualora contenga la remissione del debito o comprometta la loro situazione, a meno che essi non siano consenzienti.
Articolo 19 – La dilazione concessa al debitore da uno dei creditori solidali non può essere opposta agli altri, a meno che non risulti il contrario dal titolo costitutivo dell’obbligazione, dalla legge o dalla natura dell’affare.
Articolo 20 – Ciò che ogni creditore solidale percepisce sia a titolo di pagamento, sia come transazione, diventa comune con gli altri creditori e ognuno di essi vi concorre per la propria quota. Se uno dei concreditori ottiene una garanzia o una delegazione di pagamento per la propria quota, gli altri creditori hanno diritto a partecipare al pagamento fatto dal garante o dal debitore delegato, il tutto se non risulta il contrario dal contratto, dalla legge o dalla natura dell’affare.
84 Articolo 22 – Se il creditore solidale non è in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento, per causa a lui imputabile, egli è responsabile nei confronti degli altri creditori nella misura delle loro quote.
CAPITOLO SECONDO: DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE
Articolo 57 – La scelta è operata attraverso una semplice comunicazione all’altra parte. Una volta stabilita la cosa scelta, questa sarà l’oggetto dell’obbligazione sin dal principio.
Articolo 58 – Nel caso di obbligazioni alternative, che danno diritto a prestazioni periodiche, la scelta operata per una scadenza non impedisce all’avente diritto di scegliere diversamente per un’altra scadenza, a meno che il contrario non risulti dal titolo costitutivo, dalla consuetudine o dal volere delle parti.
Articolo 59 – Se la parte che ha diritto di scegliere decede prima di aver compiuto la scelta, tale diritto si trasmette agli eredi. Se essi non lo esercitano, la scelta diventa di tutti i creditori.
Se gli eredi o i creditori non si accordano, l’altra parte può chiedere di fissare loro un tempo per decidere, trascorso il quale, il diritto di scelta passa all’altra parte.
Articolo 60 – Il debitore estingue il debito eseguendo una delle prestazioni promesse, ma non può costringere il creditore ad accettare parte di una e parte dell’altra.
Il creditore ha diritto all’esecuzione completa di una sola prestazione e non può obbligare il debitore ad eseguirne parte di una e parte dell’altra.
[…]
Articolo 62 – L’obbligazione alternativa si estingue se entrambe le prestazioni diventano impossibili nello stesso momento senza colpa imputabile al debitore e prima della sua costituzione in mora.
85 Articolo 63 – Se entrambe le prestazioni dell’obbligazione diventano impossibili nello stesso momento per causa imputabile al debitore o dopo la sua costituzione in mora, il creditore può chiedere il valore della prestazione scelta.
[…]
Articolo 65 – Se la scelta appartiene al creditore ed egli ritarda nel compierla, l’altra parte ha diritto a chiedere che venga fissato un periodo di tempo ragionevole per scegliere la prestazione. Se tale periodo scade, senza che sia stata compiuta la scelta, quest’ultima diventa diritto del debitore.
Articolo 66 – Se, nel caso indicato dall’articolo precedente, l’esecuzione di una delle prestazioni dell’obbligazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore o dopo la sua costituzione in mora, il creditore ha diritto a chiedere l’esecuzione della prestazione ancora possibile o un indennizzo proporzionato al danno risultante dall’impossibilità dell’esecuzione di quella prestazione.
Articolo 67 – Se l’esecuzione di una delle due prestazioni diventa impossibile per causa imputabile al creditore, occorre considerare come se avesse scelto questa prestazione e non può richiedere l’esecuzione dell’altra ancora possibile.
[…]
TITOLO SETTIMO: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI CAPITOLO PRIMO: DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI
Articolo 70 – L’obbligazione è indivisibile:
1. per la natura dell’oggetto, quando questo è una cosa o un’attività non divisibile materialmente o intellettualmente.
2. In virtù del titolo costitutivo dell’obbligazione o della legge, quando da questi ne risulta l’indivisibilità dell’obbligazione.
86 Articolo 71 – Se vi sono più debitori dell’obbligazione indivisibile, ognuno di essi è tenuto all’esecuzione dell’intero debito. Ognuno ha diritto a rivalersi sugli altri condebitori. Tale norma si applica anche ai successori nel contratto, poiché non è valido il principio della divisione dell’eredità diversamente dal debito solidale.
La rivalsa sugli altri debitori può avvenire agendo in giudizio, sia a titolo personale, sia tale da rientrare nei diritti del creditore, con gli aspetti di garanzia che a tale azione pertengono.
Articolo 72 – Se vi sono più creditori dell’obbligazione indivisibile, e non vi è solidarietà tra essi, il debitore deve adempiere verso tutti i creditori congiuntamente e ogni creditore non può chiedere l’adempimento che a nome di tutti, previa autorizzazione.
Ogni creditore può chiedere per il conto comune la consegna della cosa dovuta, o la sua consegna a un custode nominato dal Tribunale se la cosa non è consegnabile.
Articolo 73 – Il debitore di un debito non divisibile, convenuto in giudizio, per l’intera obbligazione, può chiedere una dilazione per chiamare in causa il resto dei debitori, al fine di evitare una condanna solo nei propri confronti per l’intero debito. Se il debito può essere pagato solamente dal debitore convenuto in giudizio, egli sarà il solo ad essere condannato e in seguito avrà diritto a rivalersi sugli altri coobbligati dell’eredità o dell’obbligazione, ognuno secondo la propria quota.
Articolo 74 – L’interruzione della prescrizione in favore di uno dei creditori di un’obbligazione indivisibile giova agli altri creditori; l’interruzione della prescrizione operata contro un debitore si applica a tutti gli altri.
Allo stesso modo, le cause dell’interruzione della prescrizione valgono per tutti.
CAPITOLO SECONDO: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI
[…]
Articolo 76 – L’obbligazione divisibile deve essere eseguita tra il creditore e il debitore come se fosse indivisibile; è considerata divisibile solo in presenza di più creditori.
87 Ognuno di essi può esigere solo la propria quota del debito divisibile, o nel caso di più debitori, ognuno di essi è obbligato solo per la propria parte del debito.
La stessa norma si applica agli eredi, i quali possono esigere, o sono tenuti ad adempiere, solo la loro quota del credito o del debito ereditato.
Articolo 77 – Non vi è divisibilità tra i condebitori di un debito divisibile:
1. quando l’obbligazione ha per oggetto la consegna di una cosa determinata dalla sua individualità, che si trova in possesso di uno dei debitori;
2. quando uno dei debitori è il solo incaricato della realizzazione dell’obbligazione in virtù del titolo costitutivo o del titolo posteriore.
In entrambi i casi, è possibile reclamare l’intero debito al debitore che possiede la cosa o è incaricato dell’esecuzione, e se necessario egli ha diritto a rivalersi sugli altri condebitori.
Articolo 78 – Nei casi citati dal precedente articolo, l’interruzione della prescrizione operata contro il debitore responsabile per l’intero debito produce i suoi effetti anche contro gli altri coobbligati.
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