Come anticipato nel corso della trattazione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti si occupa di definire gli schemi di concessione dei bandi di gara relativi sia alla gestione o costruzione di autostrade, sia alle nuove concessioni.
Si è anche evidenziato che questa è stata una delle disposizioni del decreto legge istituivo dell’Autorità nei confronti della quale la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in ragione della asserita violazione delle proprie competenze ex art. 117 e 118 della Costituzione.
In merito, la Corte Costituzionale si è limitata a respingere la questione di costituzionalità affermando che in base alla norma non si rinviene alcuno sconfinamento di competenze, in quanto l’Autorità è investita della sola competenza a definire gli schemi dei bandi di gara, senza potersi sostituire alle amministrazioni competenti nell’elaborazione in dettaglio dei bandi, delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e delle concessioni.
Tanto richiamato, al fine di verificare se e come l’Autorità si sia confermata ai dettami della Consulta e, ancor più importante, allo scopo di appurare in che termini si stiano sviluppando i rapporti tra l’Autorità e le autonomie territoriali, in particolare per verificare se effettivamente via siano sconfinamenti nell’ambito di competenza di queste ultime, merita segnalare la delibera con cui l’Autorità ha disposto “l’avvio della consultazione per lo schema di bando di gara relativo all’affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell’Autostrada Modena-Brennero (A22)” (delibera n. 23 del 2014).
Nello specifico, con tale delibera l’Autorità ha dichiarato di voler acquisire, tramite consultazione, le osservazioni dei soggetti interessati – tra i quali rientrano ovviamente anche le Regioni attraversate dall’Autostrada del Brennero – su una serie di quesiti di natura regolatoria contenuti nell’Allegato A della delibera medesima(145).
Ebbene, la formulazione di tali quesiti entro molto nel dettaglio della regolazione e affronta nel merito una serie numerosa di problematiche giuridiche. Si deve ritenere che l’intento dell’Autorità sia quello di provocare un contraddittorio con i soggetti interessati sui contenuti dello schema di bando di gara da pubblicare, evidentemente anche ai fini della maggior condivisione di quest’ultimo.
Tuttavia, l’elaborazione dei suddetti quesiti parrebbe svelare l’intento dell’Autorità di inserire nello schema di bando di gara una disciplina di dettaglio degli atti e dei documenti di gara, e non, come vorrebbe l’art. 37, comma 2, l. g) del d.l. 201/2011, così come interpretato dalla Corte Costituzionale, una disciplina che funga da mero schema, il cui contenuto, nel dettaglio, deve essere demandato alle determinazioni delle amministrazioni competenti.
La semplice lettura di alcuni dei quesiti come formulati nell’Allegato A della delibera 23 del 2014, è sufficiente ad evidenziare che rimane ben poco spazio per una disciplina di dettaglio ad opera di altri soggetti.
Si riportano di seguito alcuni esempi.
“Quesito n. 1 – Si chiede di conoscere le osservazioni motivate degli interessati in ordine alla eventuale previsione nel bando dell’onere a carico degli offerenti di presentare un’offerta anche relativamente al progetto preliminare nel caso in cui l’Amministrazione aggiudicatrice avesse
(145) Nell’Allegato B della delibera si precisa, inoltre, che “Le relative comunicazioni,
recanti la dicitura ‘Documento di consultazione per la definizione delio schema di bando di gara relativo all'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Modena-Brennero A22’, nonché l'indicazione della denominazione del mittente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Autorità della delibera n. 23/2014 esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo pecfgpec.autorifa-trasporti.it. Le osservazioni saranno elaborate sui temi descritti nel documento di consultazione, in maniera puntuale e sintetica e nel rispetto dell'ordine espositivo proposto. Ove contenenti dati commerciali sensibili, le osservazioni saranno fornite sia in versione riservata che in versione pubblica. La versione pubblica delle osservazioni pervenute potrà essere pubblicata sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.autorita-trasporti.it. I soggetti che partecipano alla consultazione possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le osservazioni contenute nella comunicazione da essi inviata. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite PEC entro la scadenza del termine fissato per l'invio delle osservazioni”.
predisposto unicamente un sintetico progetto di base e previsto che gli offerenti debbano presentare un progetto integrativo che dovrà essere approvato da quest’ultima. […]
Quesito n. 3 – Si chiedono osservazioni sull’opportunità dì prevedere una durata della concessione ridotta rispetto a quella ordinaria (non superiore ai trenta anni) accompagnata dalla ulteriore previsione che il valore degli investimenti non ammortizzati al termine della concessione sia inserito nel piano finanziario posto a base di gara per l’affidamento, ovvero se, nella fattispecie in oggetto, possa giustificarsi la previsione di una durata più lunga della concessione, che consenta il completo ammortamento degli stessi. […] Quesito n. 4 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle variazioni dei presupposti e delle condizioni di base del piano economico- finanziario ammissibili ai fini della revisione di quest’ultimo. […]
Quesito n. 8 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla possibilità di inserire nel bando l’obbligo, a carico del concessionario, di affidare a terzi, con procedura di evidenza pubblica, una quota pari (ovvero superiore) al 30% dei lavori oggetto della concessione. […]
Quesito n. 9 – Con riferimento alla previsione della costituzione della società di progetto si richiedono osservazioni motivate con particolare riferimento al livello di capitalizzazione richiesto in considerazione degli investimenti da eseguire, all’obbligo di mantenimento della partecipazione al capitale della società ed alle eventuali modalità operative dell’avvalimento. […]
Quesito n. 13 – Si chiedono osservazioni motivate in merito alle seguenti possibilità:
a) inserire, tra i criteri di valutazione dell’offerta, parametri relativi al ‘valore qualitativo dell'impresa’ che ne attestino la specifica attitudine alla realizzazione dell’opera e/o alla gestione ottimale del servizio, tenendo conto eventualmente anche delle esperienze pregresse;
b) inserire criteri economici quali quelli sopra enunciati;
c) prevedere ‘clausole di sbarramento’ in base alle quali il concedente può non aggiudicare la concessione in presenza di una offerta che, ancorché risulti la più conveniente sotto il profilo economico, non lo sia sotto il profilo tecnico”.