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COMMISSIONE EUROPEA

17. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.

eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

dopo il recesso del Regno Unito, nonché alla possibilità di un riesame

(2021/C 18/11)

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea. L’Unione e il Regno Unito hanno concordato congiuntamente un periodo di transizione, che termina il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito è rimasto soggetto al diritto dell’Unione (1). La fine del periodo di transizione comporta le seguenti conseguenze per le misure di difesa commerciale esistenti e per le inchieste in corso: a decorrere dal 1o gennaio 2021 tutte le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore si applicheranno unicamente alle importazioni nei ventisette Stati membri dell’Unione europea;

qualora le inchieste in corso al 1o gennaio 2021 dovessero portare all’istituzione di misure, queste si applicheranno solo alle importazioni nei ventisette Stati membri dell’Unione europea (2).

Gli aspetti della difesa commerciale dell’UE in relazione alla parte 3 dell’accordo di recesso e al protocollo Irlanda/Irlanda del Nord saranno oggetto di un avviso separato.

La Commissione rende inoltre noto di essere anche pronta a riesaminare le misure antidumping e antisovvenzioni, fatti salvi l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (3) e l’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 (4), qualora una parte interessata lo richiedesse e presentasse elementi di prova a dimostrazione del fatto che le misure sarebbero state nettamente diverse se si fossero basate su informazioni che escludono il Regno Unito. A tale riguardo il recesso del Regno Unito, in assenza di tali ulteriori elementi di prova, non è di per sé una base sufficiente per aprire un riesame. Le parti interessate sono invitate a visitare il sito web della DG Commercio per ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/trade/

policy/accessing-markets/trade-defence/.

(1) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(2) Per quanto riguarda le misure di salvaguardia, è in vigore solamente una misura (su determinati prodotti siderurgici), che a decorrere dal 1o gennaio 2021 continuerà ad applicarsi solo alle importazioni nei ventisette Stati membri dell’Unione europea, con i dovuti adeguamenti; a partire da tale data la misura si applicherà anche alle importazioni provenienti dal Regno Unito [cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/

159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 32)].

(3) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(4) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10060 — Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2021/C 18/12)

1. In data 7 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Francisco Partners (Stati Uniti);

— Marlin Equity Partners (Stati Uniti).

Francisco Partners e Marlin Equity Partners acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Conan Holdco AS («impresa comune» o «JV», Norvegia). L’impresa comune combinerà le attività di Consignor, una società norvegese attualmente sotto il controllo esclusivo di Francisco Partners, e di Unifaun, una società svedese attualmente sotto il controllo esclusivo di Marlin Equity Partners.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Francisco Partners: impresa di private equity a livello mondiale che investe nelle tecnologie e nelle imprese basate sulle tecnologie;

— Marlin Equity Partners: impresa di investimento a livello mondiale con partecipazioni in un portafoglio di imprese, tra cui imprese di software e tecnologiche;

— JV: prestazione di servizi legati ai sistemi di amministrazione dei trasporti in vari paesi del SEE, tra cui Svezia, Finlandia e Norvegia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10060 — Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

E-mail: [email protected] Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(Caso M.10120—EQT/Molslinjen) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2021/C 18/13)

1. In data 11 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— EQT Fund Management S.à r.l. («EFMS», Lussemburgo), controllata da EQT AB (Svezia),

— Molslinjen A/S («Molslinjen», Danimarca).

EFMS acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Molslinjen.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— EFMS: gestione di EQT Infrastructure V, un fondo di investimento in infrastrutture e attività connesse alle infrastrutture e alle imprese, principalmente in Europa e in Nord America,

— Molslinjen: gestione di collegamenti via traghetto all’interno della Danimarca e tra la Danimarca e la Svezia/Germania.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10120—EQT/Molslinjen

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: [email protected] Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di

qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 18/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«PESCA di DELIA»

N. UE: PGI-IT-2469 - 24.10.2019

DOP ( ) IGP (X)

1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Pesca di Delia»

2. Stato membro o paese terzo Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare 3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’indicazione geografica protetta «Pesca di Delia» è riservata sia alle pesche a polpa gialla o bianca sia alle nettarine a polpa gialla che rispondono ai seguenti requisiti.

Le varietà ammesse, suddivise per tipologia e per epoca di maturazione, sono riportate nel seguente prospetto:

Tipologia Epoca di maturazione

Precoci Medie Tardive

Pesche a polpa gialla o bianca

Polpa gialla: Rich May, Ruby Rich, Spring Crest, Spring Lady, Royal Glory

Polpa gialla: Elegant Lady, Rome Star, Symphonie, Rich Lady, Summer Rich, Royal Lee, Sweet Dream Polpa bianca: Fidelia

Polpa gialla: Fartime, Flami­

nia, Lucie, O’Henry, Plus, Red Star, Summerset, Tardivo 2000, Guglielmina Polpa bianca: Daniela

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Nettarine a polpa gialla Laura, Big Bang, Big Top, Kay Sweet

Nectaross, Orion, Sweet Lady, Venus, Honey Glò, Honey Royale

Morsiani 60, Morsiani 90, Fairlane, Francesca, Max 7, California, Nectagalant

Per la produzione della «Pesca di Delia» è consentito l’utilizzo anche di altre varietà sia di pesche sia di nettarine derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di ottenimento e il possesso delle caratteristiche di peculiarità di seguito stabilite. Fermo restando che l’utilizzo di queste varietà, per la produzione della «Pesca di Delia» IGP, è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del Turismo che, per lo scopo, potrà avvalersi del parere tecnico dell’organismo di controllo o di altro soggetto.

La «Pesca di Delia» a IGP, al momento dell’immissione in commercio, deve possedere le caratteristiche distintive di seguito riportate.

— Pesche a polpa gialla o bianca:

1) tenore zuccherino: non inferiore a 11,5 gradi Brix per le varietà precoci e non inferiore a 12 gradi Brix per le varietà di media epoca e tardive;

2) valore del rapporto E/A: non inferiore a 8,5 per le varietà precoci e non inferiore a 9 per le varietà di media epoca e tardive;

3) epoca di maturazione: va dal 25 maggio al 15 luglio per le varietà precoci, dal 16 luglio al 20 agosto per le varietà di media epoca e dal 21 agosto al 10 ottobre per le varietà tardive;

4) calibro minimo dei frutti: non inferiore a 61 millimetri di diametro per le varietà precoci e non inferiore a 67 millimetri di diametro per le varietà di media epoca e tardive;

— Nettarine a polpa gialla:

1) tenore zuccherino: non inferiore a 12 gradi Brix;

2) valore del rapporto E/A: non inferiore a 9;

3) epoca di maturazione: va dal 10 giugno al 15 luglio per le varietà precoci, dal 16 luglio al 20 agosto per le varietà di media epoca e dal 21 agosto al 10 ottobre per le varietà tardive;

4) calibro minimo dei frutti: non inferiore a 61 millimetri di diametro per le varietà precoci e non inferiore a 67 millimetri di diametro per le varietà di media epoca e tardive.

I frutti sia di pesche sia di nettarine della «Pesca di Delia» a IGP devono possedere le caratteristiche distintive sopra riportate a una consistenza della polpa non superiore a 5,5 kg/cm2 per i frutti a polpa gialla e non superiore a 4 kg/

cm2 per i frutti a polpa bianca.

I frutti della «Pesca di Delia» a IGP, inoltre, devono essere: integri, senza danni o lesioni; puliti, esenti da sostanze estranee visibili; privi di odori o sapori estranei percepibili; sani, esenti da marciumi e/o da alterazioni di qualsiasi tipo.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati) -

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione della «Pesca di Delia» devono aver luogo nell’areale di cui al successivo punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per la commercializzazione del prodotto potranno essere utilizzate tutte le confezioni consentite dalla normativa in vigore.

sfuso, costipati in più strati nei contenitori di plastica rigida (cassette o bins), in conseguenza del trasporto stradale, sono soggetti a subire annerimenti, ammaccature, tagli e deformazioni di vario genere a causa degli urti e delle elevate pressioni derivanti dai sobbalzi, dagli ondeggiamenti e dalle brusche frenate del mezzo di trasporto.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle confezioni dovranno essere riportate, a caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura «Pesca di Delia», immediatamente seguita dal logotipo più avanti descritto e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge.

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non traggano in inganno il consumatore.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta anche in un’altra parte della confezione, questa volta anche in forma di acronimo «IGP».

Per l’identificazione della «Pesca di Delia» a IGP, nelle confezioni sarà utilizzata la bollinatura riportante il logo, con una percentuale di frutti bollinati non inferiore al 20 % di quelli contenuti in una confezione.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Pesca di Delia» IGP ricade in Sicilia e interessa l’intero territorio amministrativo dei comuni di Serradifalco, Caltanissetta, Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino e Butera, in provincia di Caltanissetta e dei comuni di Canicattì, Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento.

5. Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica della «Pesca di Delia» è basato sulle sue specifiche qualità e caratteristiche. I frutti, sia di pesche sia di nettarine, della «Pesca di Delia» a IGP, evidenziano tenore zuccherino e peculiarità gustative che si differenziano da quelle che possiedono i frutti della stessa tipologia ottenuti nelle altre zone di produzione, anche a elevati valori di consistenza della polpa. Detti frutti, inoltre, presentano epoca di maturazione che si differenzia da quella che presentano i frutti della stessa tipologia ottenuti altrove.

Le pesche a maturazione precoce presentano un valore del tenore zuccherino non inferiore a 11,5 gradi Brix mentre le pesche di media epoca e tardive della «Pesca di Delia», presentano un valore del tenore zuccherino non inferiore a 12.

Le nettarine precoci, medie e tardive della «Pesca di Delia», invece, presentano un valore del tenore zuccherino non inferiore a 12 gradi Brix.

Le peculiarità gustative della «Pesca di Delia» si distinguono per il caratteristico sapore dei frutti, delineato da una maggiore percezione del sapore dolce. Le pesche a maturazione precoce della «Pesca di Delia», infatti, presentano un valore del rapporto E/A non inferiore a 8,5, mentre le pesche delle varietà di media epoca e tardive presentano un valore del rapporto E/A non inferiore a 9. Le nettarine, siano esse precoci, di media epoca e tardive, della «Pesca di Delia», invece, presentano un valore del rapporto E/A non inferiore a 9.

Nel bacino di coltivazione della «Pesca di Delia» gli elevati valori di consistenza della polpa dipendono sia dalle condizioni climatiche e ambientali del luogo di coltivazione, sia dalle caratteristiche pedologiche dei terreni e dalle capacità professionali dei produttori, che consentono al pesco di destinare al frutto maggiori quantità di calcio rispetto a quanto avviene nelle altre zone di coltivazione. Durante il periodo di accrescimento del frutto le condizioni climatiche e ambientali inducono il pesco a traspirare acqua dal terreno in misura molto più elevata che altrove. Ciò consente alle piante di assorbire anche un’elevata quantità di elementi nutritivi disciolti nella soluzione circolante,

Delia» predilige abitualmente i terreni più fertili, che solitamente sono ben dotati di calcio, possiamo affermare, dunque, che nel bacino di coltivazione della «Pesca di Delia» sussistono le condizioni climatiche, ambientali, pedologiche dei terreni e professionali dei produttori che consentono di ottenere frutti più croccanti di altri.

L’epoca di maturazione differenziata dei frutti della «Pesca di Delia» a IGP è da attribuire al fatto che, nell’areale delimitato, la data di maturazione dei frutti delle cultivar precoci (a basso fabbisogno in caldo) subisce un anticipo di 10-15 giorni, rispetto a quella che si osserva nei frutti della stessa tipologia ottenuti nelle altre zone di produzione, mentre la data di maturazione dei frutti delle cultivar tardive (a elevato fabbisogno in caldo) subisce un posticipo di 15- 20 giorni. La data di maturazione dei frutti delle cultivar di media epoca, invece, subisce un anticipo di 5-8 giorni nelle cultivar meno esigenti in caldo mentre nelle cultivar più esigenti di questa tipologia si verifica un posticipo della medesima data, della stessa entità come per le precedenti.

Il bacino di coltivazione della «Pesca di Delia» ricade nel versante meridionale della Sicilia ed è situato alle estreme latitudini del Paese ove il clima è mediterraneo, di tipo temperato-caldo, caratterizzato da estati lunghe, secche e calde (28-34 °C), spesso anche torride (40 °C e oltre) e da inverni corti, miti e piovosi in cui si concentra gran parte della piovosità media annua (400-600 mm). È prevalente l’influenza mitigatrice esercitata dal mar Mediterraneo ove le temperature, durante il periodo invernale si mantengono tra 8 e 10-12 °C, lungo la zona costiera e sono più basse di 2-3 gradi nelle zone più interne del bacino mentre le minime termiche quasi mai scendono sotto 0 °C per cui la neve e/o le gelate sono piuttosto rare alle quote basse e in pianura. A partire da febbraio-marzo, periodo in cui le temperature si mantengono tra 12 e 18 °C, si assiste a un graduale rialzo termico ove le temperature medie del periodo primaverile (16-24 °C), non di rado a maggio possono repentinamente innalzarsi dando luogo a estati anticipate. Durante il periodo vegetativo è prevalente una debole ventosità giornaliera mentre il tasso di umidità dell’aria si mantiene basso.

Le caratteristiche gustative dei frutti della «Pesca di Delia» a IGP sono determinate dalle maggiori quantità di sostanze nutritive che la pianta va a destinare al frutto, a partire dalle prime fasi dell’accrescimento fino alla maturazione, che dipendono dalle condizioni climatiche e ambientali del luogo di coltivazione.

Durante il periodo invernale l’andamento termico consente di soddisfare entro il mese di gennaio il fabbisogno in freddo delle cultivar più esigenti della «Pesca di Delia», presupposto indispensabile per dare luogo a una buona fioritura, mentre le temperature del periodo successivo (febbraio-marzo) favoriscono l’avvio anticipato e la rapida evoluzione dei processi di fioritura dando così luogo all’avvio anticipato delle fasi iniziali relative allo sviluppo del frutto. Durante la fioritura, inoltre, le temperature, la debole ventosità giornaliera e i bassi valori di umidità dell’aria, favorevoli anche all’attività degli insetti pronubi, danno luogo all’abbondante impollinazione dei fiori dalla quale scaturisce un’intensa attività ormonale che consente di richiamare, verso l’ovario appena fecondato, maggiori quantità di sostanze nutritive che, in questa fase della pianta, provengono dagli organi di riserva.

Anche le quantità di sostanze nutritive che provengono al frutto dai processi di fotosintesi della pianta sono maggiori che altrove, essendo correlate in base al ritmo più sostenuto che i processi biologici medesimi mantengono in questi luoghi rispetto al ritmo che essi mantengono nelle altre zone di coltivazione. Le temperature del periodo successivo alla fioritura, infatti, favoriscono il risveglio anticipato delle gemme a legno e il rapido sviluppo dell’apparato fotosintetico che, in questi luoghi, raggiunge la massima efficienza nel corso del mese di aprile. Ciò consente di veicolare al frutto quantità elevate sostanze nutritive in epoca più anticipata che altrove. Durante il periodo vegetativo, inoltre, le condizioni climatiche del luogo di coltivazione, rappresentate dalle temperature più elevate, dalla debole ventosità giornaliera e dai bassi valori di umidità dell’aria, danno luogo alla rapida rimozione del vapore acqueo che fuoriesce dalla cavità stomatica delle foglie e, di conseguenza, a elevati livelli di evapotraspirazione nelle piante arboree, che consentono di ottimizzare, rispettivamente, il rifornimento di anidride carbonica e di ossigeno dall’atmosfera e di trasportare alle foglie quantità elevate di acqua e di elementi minerali dal terreno, dalla quale tanto dipende la velocità, o il regolare svolgimento dei processi di fotosintesi; l’elevata energia radiante che a queste latitudini illumina il territorio di elezione della «Pesca di Delia» sin dalle prime ore del giorno, insieme ai fattori climatici sopra citati, contribuisce, in misura rilevante, a determinare un ritmo dei processi di fotosintesi più sostenuto che altrove, che in tal modo, possono destinare al frutto maggiori quantità di sostanze nutritive. Tutte queste sostanze nutritive accumulate nel frutto, come è noto, a maturazione evolvono in quei prodotti finali (zuccheri, sali minerali, acidi organici, vitamine, etc.) responsabili delle caratteristiche qualitative dei frutti.

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335 Oppure

accedendo direttamente all’homepage del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (www.

politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».

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