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Trattamento dell’operatività in valuta differente dall’euro

42 3.2 Applicazione dei floor

3.4 Trattamento dell’operatività in valuta differente dall’euro

Le Linee Guida EBA/GL/2018/02 apportano tre sostanziali modifiche al trattamento dell’operatività in valuta differente dall’euro, riguardanti:

i) Il computo del calcolo dell’aggregato delle valute non rilevanti34: prima delle modifiche regolamentari le valute non rilevanti (inferiori alla soglia del 5% calcolata sul totale attivo o passivo del portafoglio bancario) erano tra loro aggregate e considerate ai fini del calcolo dell’esposizione al rischio (numeratore del rapporto). In base al disposto della nuova normativa,

34 Con riferimento allo Standard Outlier Test, al punto 115 (l), si richiede che “gli enti dovrebbero calcolare la variazione dell’EVE almeno per ciascuna valuta in cui le attività o le passività denominate in tale valuta ammontano al 5 % o più delle attività finanziarie totali non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o passività, o sono inferiori al 5 % se la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo è inferiore al 90

% del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività (posizioni rilevanti)”

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con riferimento allo Standard Outlier Test, le valute non rilevanti (con peso inferiore al 5% del totale attivo, escluse le attività materiali, oppure del passivo del portafoglio bancario) possono essere trascurate se la somma delle attività e passività incluse nel calcolo (valute rilevanti) è superiore al 90% del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività immateriali) o delle passività. Rispetto al passato, infine, è specificato che le attività immateriali non sono computate nel totale attivo del portafoglio bancario ai fini della determinazione della soglia del 5%. La possibilità di trascurare le valute non rilevanti nell’ipotesi sopra descritta è stato oggetto di una apposita domanda nel questionario distribuito nel corso dei lavori della Commissione alle banche partecipanti.

L’interpretazione normativa prevalente (12 banche su 16) è tuttora quella di includere le valute non rilevanti sia a fini SOT che gestionali, a prescindere se la somma delle valute rilevanti è superiore al suddetto limite del 90%. La seguente Tabella 11 riporta le relative evidenze.

Tabella 11. Interpretazione normativa e scelte gestionali in termini di valute non rilevanti

(Numero di banche)

Nell'ambito della valutazione EVE le valute non rilevanti sono: Metodologia utilizzata

Totale Interno Standard

Aggregate e incluse sia a fini SOT che gestionali 5 7 12

Escluse sia a fini SOT che gestionali 0 1 1

Escluse a fini SOT ma incluse a fini gestionali 3 1 4

Incluse a fini SOT ma escluse a fini gestionali 0 1 1

Totale 8 10 18

ii) Le modalità di aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute35: prima delle modifiche regolamentari ai fini del calcolo della esposizione al rischio (numeratore del rapporto) le esposizioni alle singole valute rilevanti e all’aggregato delle valute non rilevanti erano considerate solo se positive, ovvero se si registrava una riduzione del valore economico a seguito dell’applicazione dello scenario di variazione dei tassi di interesse utilizzato. In base alla nuova normativa le esposizioni negative (corrispondenti ad un incremento del valore economico a seguito dell’applicazione dello scenario di variazione dei tassi di interesse utilizzato) sono computate nel calcolo mediante l’applicazione di un fattore di ponderazione del 50%. Rispetto al passato è, quindi, ammessa una parziale compensazione tra esposizioni positive (corrispondenti a riduzioni del valore economico) e negative (corrispondenti ad aumenti del valore economico) nelle diverse valute.

iii) L’applicazione dei 6 nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse: i 6 nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse, introdotti dal Comitato di Basilea nel 2016 e recepiti dalle Linee Guida EBA/GL/2018/02, su cui verificare la soglia del 15% con riferimento al capitale di classe 1, presentano, per ogni tipologia di scenario, variazioni di differente ampiezza a seconda della

35 Al medesimo punto 115, lettera (m), si legge che nel calcolare la variazione dell’EVE aggregata per ogni scenario di shock del tasso di interesse, gli enti dovrebbero sommare eventuali variazioni negative e positive all’EVE che si verificano in ciascuna valuta. Le variazioni positive dovrebbero essere ponderate con un fattore del 50 %.

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valuta di denominazione. Quanto detto si evince dall’Allegato III delle suddette Linee Guida dove alle Tabelle 1 e 3 sono riportate le entità dei tre shock di tasso di interesse (parallelo, a breve e a lungo) utilizzati ai fini della parametrizzazione dei già menzionati 6 scenari (cfr.

paragrafo 3 del medesimo Allegato III). Ad esempio, nel caso di valuta di denominazione euro, lo scenario parallelo è pari a +/- 200 punti base (e quindi analogo a quello già attualmente utilizzato ai fini della determinazione della soglia del 20% sul totale dei fondi propri). Nel caso, invece, di valuta di denominazione sterlina inglese, lo scenario parallelo da applicare è di +/- 250 punti base.

La tematica in questione rileva principalmente per le grandi banche, che hanno una elevata operatività in valuta differente dall’euro. Una banca partecipante alla Commissione segnala la presenza di effetti distorsivi circa l’applicazione della modalità di aggregazione di cui al precedente punto ii). La stessa Banca si avvale di una metodologia di calcolo a livello gestionale, che tiene in considerazione le correlazioni tra le varie valute, differente da quella regolamentare, pur applicando la prescrizione di cui al punto (m) del paragrafo 115 delle Linee Guida EBA/GL/2018/02 ai fini di SOT.

Al riguardo, inoltre, si segnalano i seguenti aspetti:

a) la calibrazione degli scenari, ed in particolare la stima degli shock dei tassi di interesse (parallelo, a breve e a lungo), è effettuata sulla base delle serie storiche dei tassi relativi alle differenti valute, come riportato nel paragrafo 2 dell’Allegato III delle stesse Linee Guida EBA/GL/2018/02.

Le variazioni di differente ampiezza associate ai 6 nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse a seconda della valuta di denominazione riflettono esclusivamente l’impatto della volatilità globale storica stimata, applicata a livelli delle curve di partenza differenziati e non alle correlazioni tra le stesse valute.

b) Il coefficiente del 50% è, comunque, stabilito in una prospettiva prudenziale e, in tale prospettiva, è coerente nei casi in cui le banche applicano una trasformazione delle scadenze di attivo e passivo nell’ambito della medesima valuta di denominazione. Gli effetti distorsivi si verificano, invece, solo all’ipotesi di finanziamento di attività con forme tecniche di raccolta denominate in valute differenti.

In relazione al precedente punto b) si sottolinea la questione si presta ad interpretazioni differenti a seconda del caso che la banca finanzi l’attivo con passività della medesima valuta o meno. Nel primo caso l’applicazione del coefficiente del 50% va a smorzare l’impatto della specifica valuta in cui si registra un incremento di valore economico. In tal caso si tratta di un approccio meramente prudenziale in quanto la normativa non fa altro che ridurre l’impatto degli incrementi di valore economico registrati all’interno di ciascuna valuta fermo restando le strategie di ALM in quella specifica valuta.

Nel secondo caso, invece, l’applicazione del coefficiente del 50% impatta sulla attività di trasformazione delle scadenze da parte della Banca accentuando o meno l’effettiva rischiosità delle strategie di ALM. Una banca che finanzia le attività nella valuta X con passività della valuta Y potrebbe trovarsi, ad esempio, esposta a variazioni in aumento sulla valuta X dove registra una riduzione di valore economico che considera interamente nell’ambito del calcolo dell’esposizione al rischio e, allo stesso tempo, non essere esposta a variazioni in aumento nella valuta Y dove registra, invece, un incremento di valore economico, che tuttavia considera solo al 50%. L’applicazione del coefficiente del 50% alla valuta Y smorza, di fatto, ai fini della complessiva esposizione

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al rischio della banca, l’impatto di tale passività sulle attività da esse finanziate accentuando l’esposizione della banca.

La ratio sottostante la normativa è, quindi, proprio quella di far emergere il rischio che si genera, in una prospettiva di asset & liability management, se si finanzia un attivo in una valuta con raccolta in un’altra valuta, poiché non vi è certezza che, a fronte di volatilità dei tassi, le due componenti di bilancio si muovano nello stesso modo, ovvero siano perfettamente correlati. In tal caso più che una ponderazione dei risultati andrebbero costruiti scenari di shock adeguati che incorporino le correlazioni dei tassi di interesse. Ciò, tuttavia non è compatibile con il framework di riferimento degli shock standardizzati, da cui la scelta da parte delle Autorità di Vigilanza di una ponderazione del 50%, che rappresenta chiaramente una semplificazione in ottica prudenziale.