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Capo I Lavoro agile

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. ...

Struttura della retribuzione del personale ...

1. La struttura della retribuzione del personale ...si compone delle seguenti voci:

a) stipendio, che si compone di:

- stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;

- differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui agli artt. ... (Progressione economica all’interno dell’area) e ... (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all’art. ... (Effetti dei nuovi stipendi);

b) indennità integrativa speciale

c) retribuzione individuale di anzianità;

d) indennità di amministrazione;

e) compensi per lavoro straordinario;

f) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;

g) altri compensi e indennità previsti in base al CCRL;

h) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

2. Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e c) sono corrisposte “ove acquisite”, mentre le voci dalla lettera e) alla lettera h) sono corrisposte “ove spettanti”.

3. L’entrata in vigore del presente articolo coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo ...

Art. ....

Struttura della retribuzione del personale dell’area EP

(DA VERIFICARE L’ISTITUZIONE DELLE EP)

1. La struttura della retribuzione del personale dell’area EP si compone delle seguenti voci:

a) stipendio tabellare;

b) indennità integrativa speciale

c) retribuzione individuale di anzianità;

d) indennità di amministrazione;

e) retribuzione di posizione;

f) retribuzione di risultato;

g) incentivi alla mobilità territoriale;

h) altri compensi spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

2. Le voci di cui alle lettere f), g) ed h) sono corrisposte ove spettanti.

3. Al personale di cui al presente articolo è corrisposta la tredicesima mensilità in misura pari a un tredicesimo delle voci di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) spettanti nel mese di dicembre, secondo la disciplina di cui all’art. ...

4. L’entrata in vigore del presente articolo coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo... indicata all’art. ... (Norme di prima applicazione)

Art. ...

Retribuzione e sue definizioni

1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di erogazione.

2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:

a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dello stipendio tabellare di ciascuna area, dell’indennità integrativa speciale e del differenziale stipendiale, ove acquisito;

b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione organizzativa e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;

c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo

della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.

3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156.

4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30.

5. L’entrata in vigore del presente articolo coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo ...

Art. ….

Struttura della busta paga

1. Al dipendente è consegnata una busta paga in cui sono distintamente specificati: la denomina-zione dell'Amministradenomina-zione, il nome, la categoria e la posidenomina-zione economica di appartenenza, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.

2. In conformità alle normative vigenti, il dipendente può avanzare reclami per eventuali irregola-rità riscontrate.

3. L'Amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del dipen-dente alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.

Art. …

Tredicesima mensilità

1. L’Amministrazione corrisponde una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festività o un sabato non la-vorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.

2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.

………….. spettante nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

3. Nel caso di progressioni economiche trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.

4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rappor-to nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di ser-vizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo per i giorni pre-stati nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al com-ma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.

6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.

7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tre-dicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzio-ne del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipliriduzio-ne previste da disposizioni legi-slative e contrattuali vigenti.

Art. ...

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCRL 2016/2018, sono incrementati degli importi men-sili lordi, per tredici menmen-silità, indicati nella allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del pre-sente CCRL, l’indennità di amministrazione di cui all’art. 87 del CCRL 2016/2018 continua ad essere computata in via strutturale e permanente nello stipendio tabellare di cui all’art... del presente CCRL.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art…., comma …. (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto).

Art. ...

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art... (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. ...

(sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma ..., del presente CCRL, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. ... (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. ...

Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale (IN PROGRESS)

1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall’art. ... (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari, come rideterminati ai sensi dell’art. ..., comma ... (Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente incremen-tati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata tabella ...

2. Detti incrementi sono finanziati mediante quota parte della riduzione delle indennità di am-ministrazione effettuata ai sensi del comma ... Agli incrementi di cui al presente comma si appli-cano gli effetti di cui all’art. ... (Effetti dei nuovi stipendi). DA VERIFICARE LA FATTIBILI-TA’ CON LA CORTE DEI CONTI DELLA SICILIA

3. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento è stabilito negli importi di cui all’allegata tabella ...

4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all’art. ... (Struttura della retribuzione del personale ….):

a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella ...;

b) l’importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennità di amministrazione (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i valori delle medesime indennità di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area (riga ... della tabella; DA VERIFICARE LA FATTIBILITA’ CON LA CORTE DEI CONTI DELLA SICILIA

c) il 50% dell’importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione, secondo le indicazioni della tabella ... (50% degli importi di riga ... tabella ... DA VERIFICARE LA FATTIBILITA’ CON LA CORTE DEI CONTI DELLA SICILIA

5. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area/categoria superiore e rientra nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l’invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area/categoria .

6. Il “differenziale stipendiale” di cui al comma ... non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori

“differenziali stipendiali” di cui all’art. ... (Progressioni economiche all’interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

Art. ...

Trattamento economico del personale della nuova Area EP (DA VERIFICARE L’ISTITUZIONE DELLE EP)

1. La retribuzione tabellare del personale della nuova area EP è stabilita in un importo annuo lordo complessivo pari a ... euro, comprensivo di tredicesima mensilità.

2. Ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis ultimo periodo del d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni desti-nano annualmente alla retribuzione del personale inquadrato nell’area EP risorse finanziarie cor-rispondenti al valore medio pro-capite della retribuzione complessiva annua lorda corrisposta per tredici mensilità, assunto come riferimento, da ciascuna amministrazione, nei piani dei fabbiso-gni di personale ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali, applicato alle posizioni di responsa-bilità coperte nell’anno di riferimento e pianificate nei piani medesimi.

3. Il valore medio pro-capite di cui al comma 2 è compreso tra i seguenti importi minimi e massimi:

da ... a ... euro annui lordi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, dedotta la quota corrispondente allo stipendio tabellare, costituiscono il complessivo limite di spesa a carico di ciascuna amministrazione per:

- la corresponsione degli emolumenti di cui all’art. ... (Struttura della retribuzione del personale dell’area EP) lettere e), f) e g);

- il riconoscimento dei benefici di cui al comma 6;

- l’attribuzione di ogni altro elemento retributivo o beneficio.

5. Alla retribuzione di risultato è destinato almeno il 15% delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

6. Alle risorse per gli interventi di welfare integrativo del personale di cui al presente articolo, ad integrazione delle eventuali disponibilità che le amministrazioni continuano a finanziare per effetto di norme di settore di cui permane la vigenza, è destinato non più dell’1% delle risorse di cui al comma 2.

Art. ...

Indennità di specifiche responsabilità

(IN PROGRESS valutare se applicare i contenuti CCNL Funzioni centrali o CCNL Funzioni locali)

Art. ...

Welfare integrativo

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. ....

comma ..., la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);

b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge.

3. L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2.

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