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Trattazione del tema nella prospettiva delle relazioni interordinamentali 1 I rapporti tra le due prospettive: uno sguardo d’insieme

Nel documento DEMOCRAZIA E POTERE ECONOMICO (pagine 53-110)

3.1.1. L’itinerario sin qui intrapreso, vòlto ad evidenziare alcuni dei possibili intrecci tra la democrazia e il potere economico prima nel diritto costituzionale e poi nel diritto sovrana- zionale, impone ora di fermarsi un momento a ragionare sui rapporti sussistenti tra i due or- dinamenti considerati rispetto al tema qui in esame. Si è visto, infatti, che lo snodo formato dai termini della relazione osservata risponde all’interno di ciascuno di essi ad impostazioni fondamentalmente difformi, l’una imperniata sull’integrazione (supra, § 1.3) e l’altra sulla se- parazione (supra, § 2.3). Al contempo, è emersa con particolare nettezza la diversa conce- zione della dimensione sociale ora nell’uno ed ora nell’altro (supra, §§ 1.1 e 2.1), di cui sono espressione, a mo’ di esempio, la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (supra, § 1.2) e la libertà di circolazione dei capitali (supra, § 2.2). Tutto ciò induce a ritenere che la riscontrata diversità di postura assunta, rispettivamente, dall’ordinamento statale e dall’ordinamento sovranazionale costituisca un formidabile problema giuridico del nostro

469 M. RUFFERT, The European Debt Crisis and European Union Law, in Common Market Law Review, 2011, p. 1791.

470 Cfr. C. JOERGES, Integration Through Law and the Crisis of Law in Europe’s Emergency, in The End

of the Eurocrats’ Dream, a cura di D. Chalmers et al., Cambridge, 2016, p. 329; L. SCIPIONE, Strumenti e politiche

di salvataggio nella crisi dei debiti sovrani, Napoli, 2016, p. 156; M. BONINI, La Banca centrale europea tra forma

di governo parlamentare, democrazia “à la UE” e “costituzionalismi intrecciati”, in La Banca centrale europea, a

tempo, sul quale la dottrina giuspubblicistica italiana non può far mancare la propria riflessio- ne.

Procedendo per inevitabili schematizzazioni e cercando, al tempo stesso, di rifuggire dai “pascoli ricchi soltanto di parole”471, di cui è stato in parte tacciato il dibattito scientifico in materia472, occorre preliminarmente considerare che, secondo una giurisprudenza costitu- zionale ormai consolidata, la disciplina costituzionale dell’economia si caratterizza per una “chiara ispirazione unitaria” (C. cost., sent. n. 40/1964) e, dunque, per una sua strutturazione a “sistema” (C. cost., sent. n. 103/1985). La Carta repubblicana, infatti, “lungi dall’estraniarsi dal campo economico, ne regola e ne tutela i rapporti nel titolo III, privilegiando bensì il lavo- ro, ma contemperandone le esigenze con quelle della produzione e della libertà” (C. cost., sent. n. 220/1975).

All’interno di questa cornice generale, si può ed anzi si deve convenire che dagli artt. 41 ss. Cost. emergano sicuri e incontestabili profili de libertate per i soggetti privati, in parti- colare il riconoscimento dell’iniziativa economica come diritto costituzionale (art. 41, co. 1, Cost.) e della proprietà privata come istituto costituzionale (art. 42, co. 1, Cost.); una libertà, però, “ineliminabile piuttosto che inviolabile”473 e, dunque, limitata in termini più penetranti rispetto agli altri diritti e istituti costituzionali parimenti disciplinati nella parte I della Costitu- zione e circondata da un ruolo più ampio ed incisivo per i pubblici poteri474. Sotto questo pro- filo, all’attività economica e alla proprietà private vengono espressamente affiancate – ed anzi premesse, stante la lettera della Carta repubblicana475 – un’attività economica pubblica (art. 41, co. 3, Cost.) ed una proprietà pubblica (art. 42, co. 1, Cost.), nella cui coessenzialità con quelle private476, in vista del perseguimento di fini sociali (supra, § 1.3), è da individuarsi il proprium del disegno in materia477.

L’assetto che ne deriva, se per le ragioni già ampiamente emerse (supra, § 2.1) non appare ascrivibile al modello dell’economia sociale di mercato (a discapito di quanto da talu- no sostenuto478), può essere piuttosto compendiato, a giusto titolo, con l’espressione “eco-

471 G. AMATO, Introduzione, in Il governo dell’industria in Italia, a cura di Id., Bologna, 1972, p. 31. 472 Cfr. M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, cit. nt. 38, p. 20.

473 G. GROTTANELLI DESANTI, Qualche osservazione sull’evoluzione del valore costituzionale della libertà

di iniziativa economica privata, in Liber amicorum per gli ottanta anni di Alberto Predieri, Milano, 1996, vol. II, p.

985; nonché T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale, II ed., Milano, 1955, p. 258; F. GALGANO, Art. 41, cit. nt. 70, p. 41, nt. 5; S. NICCOLAI, Osservazioni sul problema dei limiti alle libertà economiche, in Giurisprudenza costi-

tuzionale, 1990, pp. 1720 ss.; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 1995, vol. II, p. 124.

474 Cfr. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, II ed., Padova, 1992, pp. 476 ss. 475 Cfr. M.S. GIANNINI, Basi costituzionali della proprietà privata, [1971], rist. in ID., Scritti, cit. nt. 38, 2005, vol. VI, pp. 196-197.

476 Cfr. F. GALGANO, Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, in Trattato di diritto

commerciale e di diritto pubblico dell’economia, cit. nt. 70, vol. I, p. 121; ID., Art. 41, cit. nt. 83, p. 16; M. LUCIANI,

Corte costituzionale e proprietà privata, cit. nt. 235, pp. 1380-1381.

477 Cfr. ID., Economia nel diritto costituzionale, cit. nt. 77, p. 382; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, p. 17; F. GALLO, Il diritto e l’economia, in Percorsi giuridici della postmodernità, a cura di R.E. Kostoris, Bologna, 2016, pp. 107-108.

478 Cfr. G. IUDICA, Autonomia dell’imprenditore privato e interventi pubblici, Padova, 1980, p. 176; G. BO- GNETTI, La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit. nt. 377, p. 238; A. PREDIERI, Europeità dell’economia sociale di mercato, in Nuova antologia, 1995, pp. 186 ss.; ID., Euro, poliarchie

nomia mista”479 (anche qui nonostante le opinioni contrarie480). Tale formula, infatti, ben può occupare uno “spazio mediano”481, ossia esprimere uno schema “non… ‘neutro’ ”482 ma “po- sitivamente”483 caratterizzato, da un punto di vista strutturale, dalla predetta necessaria com- presenza di un’attività economica e di una proprietà pubbliche e private; da un punto di vista funzionale, da un meccanismo in cui “il calcolo dei costi e dei benefici sociali del funziona- mento dei meccanismi economici viene incorporato nella valutazione della stessa efficienza del sistema”484; e, da un punto di vista modale, dalla prospettazione di “tre momenti essen- ziali della disciplina dell’economia (iniziativa privata, limiti di ordine sociale, programmazione pubblica)”485. In definitiva, “nel modello ‘misto’ l’economia non trova in se stessa i criteri di valutazione del proprio funzionamento, ma viene giudicata in riferimento alla sua capacità di orientarsi sulla base dei valori sociali fondamentali. In questo modello, dunque, l’economia ed il benessere che essa è in grado di produrre non sono il fine, ma il mezzo. Il fine (neces- sariamente desunto dal valore) sta altrove, conformemente alla scelta fondamentale dello Stato costituzionale contemporaneo, di funzionalizzarsi in ragione delle esigenze della per- sona umana”486, di cui il lavoro, in quanto principio e diritto costituzionale, è manifestazione eminente (supra, § 1.1).

Se tale è, come si ritiene, il tratto costituzionale della struttura economica, restano di grande attualità l’ammonimento kelseniano a risolvere in prospettiva storica e non teorica le armonie e le antinomie tra i diritti della sfera politica e i diritti della sfera economica487; e, di

democratiche e mercati monetari, cit. nt. 326, p. 39; F. MERUSI e G.C. SPATTINI, Economia (intervento pubblico

nell’), in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, vol. III, p. 2095; S. NINATTI, Iniziativa

economica privata (libertà di), ivi, vol. IV, p. 3143; G.C. SPATTINI, Poteri pubblici dopo la privatizzazione, Torino, 2006, pp. 61 e 72; ID., Ascesa e declino (eventuale) della nozione di “Costituzione economica”, in Scritti in onore

di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Napoli, 2007, vol. III, pp. 1510 e 1543; P. DAMIANI, Costituzione economica e

statuti economici, in Rassegna parlamentare, 2009, pp. 347-348; A. PISANESCHI, Dallo Stato imprenditore allo

Stato regolatore e ritorno?, Torino, 2009, p. 25; G. DE VERGOTTINI, La costituzione economica italiana, in Diritto e

società, 2010, p. 343.

479 Cfr. E.R. HUBER, Der Streit um das Wirtschaftsverfassungsrecht, in Die Öffentliche Verwaltung, 1956, p. 98.

480 Cfr. A. BALDASSARRE, Iniziativa: I. - Iniziativa economica privata, cit. nt. 74, p. 583, nt. 3; P. DE CARLI,

Costituzione e attività economiche, Padova, 1978, p. 5; A.G. ZORZI GIUSTINIANI, Corte costituzionale e costituzione

economica, in Giurisprudenza italiana, 1982, pt. IV, c. 267; G. GUARINO, Economia ed istituzioni, [1983], rist. in ID.,

Dalla Costituzione all’Unione europea, cit. nt. 217, vol. IV, p. 45; C. BUCCI, Economia (intervento pubblico nell’), in

Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1990, vol. V, p. 368; M. LUCIANI, Brevi cenni sulla cosiddetta “costi-

tuzione economica” europea e sul suo rapporto con la Costituzione italiana, cit. nt. 58, p. 49; F. CINTIOLI, L’art. 41

della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”, [2009], rist. in ID., Concorren-

za, istituzioni e servizio pubblico, Milano, 2010, pp. 6-7; L. D’ANDREA, I principi costituzionali in materia economi-

ca, in Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Milano, 2015, pp. 667-668.

481 M. LUCIANI, Intervento, in Il federalismo fiscale, Milano, 1998, p. 57.

482 L. AZZENA, Le regole (mutevoli) della costituzione economica, in Scritti dei dottorandi in onore di Ales-

sandro Pizzorusso, Torino, 2005, p. 149.

483 R. BIFULCO, Costituzioni pluralistiche e modelli economici, in Governi ed economia, a cura di V. Atri- paldi et al., Padova, 1998, p. 507.

484 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit. nt. 473, p. 123.

485 M. LIBERTINI, La regolazione amministrativa del mercato, in Trattato di diritto commerciale e di diritto

pubblico dell’economia, cit. nt. 70, 1979, vol. III, p. 472.

486 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit. nt. 473, p. 123.

487 Cfr. H. KELSEN, I fondamenti della democrazia, [1955-1956], trad. it. in ID., La democrazia, Bologna, 1995, pp. 336 e 363.

conseguenza, il carattere congenitamente irrisolto della celebre controversia tra B. Croce488 e L. Einaudi489 sulla complementarietà o meno di liberalismo (politico) e liberismo (economi- co). È comunemente riconosciuto che tra la democrazia e il potere economico sussistano per l’una come per l’altra prospettiva “tensioni di reale rilievo”490, perché “giammai la dialettica economica funziona allo stato puro… e mai nella Storia si vedono queste istanze che sono le sovrastrutture ecc., farsi rispettosamente da parte dopo aver svolto il proprio compito o dissi- parsi come puro fenomeno per lasciar incedere sulla via regia della dialettica sua Maestà l’Economia”491. Ne consegue, ad un’osservazione de longue durée, che “non il mercato, ma il benessere per alcune fasi prodotto da questo, ma non indefinitamente certo, ha favorito l’affermarsi di forme di governo democratiche in condizioni di economia di mercato”492.

3.1.2. Quel che, invece, la disciplina costituzionale dell’economia non pare in grado di esplicitare è una “particolare teoria economica”493 univoca e predeterminata (un “programma di politica economica”494 o addirittura una “politica economica costituzionale”495, che dir si voglia), fosse anche – come ben messo in luce da A. Predieri496 – quella keynesiana497, con cui pure la Carta repubblicana condivide, anche qui per evidenti ragioni storiche e non teori- che, molteplici profili di affinità498. Va peraltro ricordato, in proposito, che la locuzione “costi- tuzioni keynesiane”499, oltre a risultare oltremodo generalizzante, è stata introdotta e svilup- pata negli studi economici in chiave assertivamente oppositiva, sulla scorta di una pretesa incompatibilità tra keynesismo e democrazia; un assunto che si rivela del tutto indimostrato, se non altro, alla luce dello sviluppo ordinamentale italiano. Tanto basta per ritenere tale formula euristicamente poco conferente sul piano giuridico, che è quello solo sul quale si svolge la presente analisi.

488 Cfr. B. CROCE, Capitoli introduttivi di una storia dell’Europa nel secolo decimonono, [1931], rist. parz. in ID. e L. EINAUDI, Liberismo e liberalismo, Milano-Napoli, 1988, pp. 39 ss.

489 Cfr. ID., Dei diversi significati del concetto di liberismo economico e dei suoi rapporti con quello di li-

beralismo, [1931], rist., ivi, pp. 127 ss.

490 G. BOGNETTI, Democrazia e mercato, in Istituzioni e dinamiche del diritto, a cura di A. Vignudelli, Tori- no, 2006, p. 67.

491 L. ALTHUSSER, Per Marx, [1996], trad. it., Milano-Udine, 2008, p. 104.

492 M. REVELLI, Democrazia e mercato, in La democrazia in nove lezioni, a cura di M. Bovero e V. Pazé, Roma-Bari, 2010, pp. 104-105.

493 O.W. HOLMES, La libertà a rovescio, [1905], trad. it. in ID., Opinioni dissenzienti, Milano, 1975, p. 50; nonché R. BIFULCO, Costituzioni pluralistiche e modelli economici, cit. nt. 483, p. 517.

494 V. ONIDA, Quali regole costituzionali per il governo dell’economia, in Lo stato delle istituzioni italiane, Milano, 1994, p. 356.

495 D. CHIRICO, Profili dei rapporti tra potere politico e potere economico nelle dinamiche dell’ordinamento

costituzionale italiano, Bologna, 2008, p. 180.

496 Cfr. A. PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, cit. nt. 326, pp. 203 ss.

497 Cfr. A. BALDASSARRE, Intervento, in Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 317, p. 54; G. DI PLINIO, Costituzione e scienza economica, cit. nt. 284, p. 234; ID., Nuove mappe del caos, in Studi in onore di

Augusto Sinagra, Roma, 2013, vol. V, pp. 449-450; O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, p. 421; ID., Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, cit. nt. 424, p. 477, nt. 67; F. LOSURDO, Lo

Stato sociale condizionato, Torino, 2016, pp. 99 ss.

498 Cfr. M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit. nt. 139, p. 55.

499 Cfr. J.M. BUCHANAN e R.E. WAGNER, La democrazia e le costituzioni keynesiane, [1978], trad. it. in

Né, a maggior ragione, pare lecito enucleare dal tessuto costituzionale – come effica- cemente sostenuto da N. Irti500 – un assetto di economia di mercato propriamente detto e compiutamente inteso501. Ciò è da dirsi non perché il mercato – anzi, i mercati al plurale502, che spaziano da quello mitizzato del “borgo di campagna in un giorno di fiera”503 a quello inefficace e inefficiente dell’ordinamento sovietico504 – non vi sia(no)505, se è vero, com’è ve- ro, che “lo scambio è antico come la storia degli uomini”506. Anzi, il mercato costituisce, a ben vedere, un elemento morfologico del modo di produzione capitalistico507, questo sì caratteri- stico e tipizzante della struttura economica sia dell’Italia508 che degli altri Stati membri dell’Unione europea (nonostante quanto da taluno ritenuto qui509 e altrove510). Tuttavia, se si ritiene incongruo attribuire la qualificazione di economia di mercato all’assetto tratteggiato dalla disciplina costituzionale dell’economia, ciò è da dirsi è per due fondamentali ragioni tra loro correlate. In primo luogo, tutte le riflessioni sin qui svolte in ordine alla dimensione socia- le quale trait d’union tra la democrazia e il potere economico nel diritto costituzionale (supra, § 1.3) assumono il mercato quale luogo delle “dis-eguglianze”511 per antonomasia e, conse- guentemente, mostrano come alcuni beni della vita, oggetto dei diritti sociali, oppure investiti dall’utilità sociale, dai fini sociali, dalla funzione sociale, dai rapporti sociali e dall’elevazione sociale, secondo il fraseggio del titolo III della parte I della Costituzione, siano oggetto di “de- economicizzazione”512 o di “demercificazione”513, che dir si voglia; laddove, di contro, l’economia di mercato oblitera, o quantomeno sottovaluta, la presenza di fenomeni come

500 Cfr. N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, pp. 16-17.

501 Cfr. T. PADOA-SCHIOPPA, Il governo dell’economia, cit. nt. 435, pp. 11-12; L. DI NELLA, Mercato e auto-

nomia contrattuale nell’ordinamento comunitario, Napoli, 2003, pp. 122 ss.

502 Cfr. K. POLANYI, La sussistenza dell’uomo, [1977], trad. it., Torino, 1983, pp. 165 ss.; S. CASSESE, Sta-

to e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1991, p. 381; M.R. FER- RARESE, Diritto e mercato, Torino, 1992, pp. 21 ss.; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, p. 35; M. GIAMPIERETTI, Il principio costituzionale di libera concorrenza, in Diritto e società, 2003, p. 459.

503 L. EINAUDI, Lezioni di politica sociale, [1949], rist., Torino, 2004, p. 3.

504 Cfr. G.U. RESCIGNO, Riflessioni di un giurista intorno alla moneta, in Lo Stato, 2014, fasc. II, p. 86, nt. 37; ID., Moneta e Stato, in Diritto pubblico, 2017, p. 313, nt. 6.

505 Cfr. K. POLANYI, La grande trasformazione, [1944], trad. it., Torino, 2000, p. 315.

506 F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo, [1979], trad. it., Torino, 1981, vol. II, p. 212. 507 Cfr. M. WEBER, Comunità, [n. ed. 2001], trad. it., Roma, 2016, p. 117.

508 Cfr. M. VILLONE, Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi, cit. nt. 60, p. 215; F. GAL- GANO, Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, cit. nt. 476, p. 123; M. LUCIANI, Corte costituzio-

nale e proprietà privata, cit. nt. 235, p. 1381; F. GALGANO, Art. 41, cit. nt. 70, p. 26; M. LUCIANI, La produzione

economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 77, pp. 59-60; B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale, cit. nt. 216, pp. 70-71; M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, pp. 59 e 79; O. CHESSA, La costi-

tuzione della moneta, cit. nt. 20, p. 122; M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei

sessant’anni della Corte costituzionale, in Per i sessant’anni della Corte costituzionale, Milano, 2017, p. 130; F.

SAITTO, “Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo “Stato fiscale” allo “Stato debi-

tore”, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2017, fasc. I, pp. 4 e 39-40.

509 Cfr. W. ABENDROTH, Das Grundgesetz, III ed., Pfullingen, 1972, pp. 66-67.

510 Cfr. C. LAVAGNA, Costituzione e socialismo, Bologna, 1977, pp. 69-70; A. ALGOSTINO, Democrazia so-

ciale e libero mercato, cit. nt. 300, p. 1.

511 M. GIAMPIERETTI, Dis-eguaglianza e mercato, in La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, cit. nt. 224, p. 100.

512 F. GALGANO, Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, cit. nt. 476, p. 124; nonché ID., Art. 43, in Commentario della Costituzione, cit. nt. 70, p. 207.

“dono, volontariato, autoproduzione, allocazioni di stato, correzione e redistribuzione”514 e, al tempo stesso, tende per sua natura alla “mercificazione di ogni cosa”515. In questo senso, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale in una recente e importante pronuncia, sono proprio gli artt. 41 ss. Cost. a consentire – e, verrebbe da dire, in più di un caso ad im- porre – una “regolazione strumentale a garantire la tutela anche di interessi diversi rispetto a quelli correlati all’assetto concorrenziale del mercato garantito” (C. cost., sent. n. 270/2010)516.

In secondo luogo (e conseguentemente), non pare appropriato parlare di economia di mercato, con riferimento alla struttura economica emergente dalla Carta repubblicana, per- ché, se si assume correttamente che “v’è capitalismo e capitalismo e v’è modo e modo di concepire i rapporti fra la politica e l’economia”517, nella trama formata dalla disciplina costi- tuzionale dell’economia il mercato non assurge ad aspetto né costitutivo né connotativo di questa, a suo “principio-guida”518, a “deus ex machina dell’organizzazione sociale”519 e, men che meno, a “coscienza direttiva del mondo”520. È il diritto sovranazionale, piuttosto, ad as- secondare un certo “mercatismo”521, ponendo quale proprio elemento fondativo “il mercato, non il modo di produzione capitalistico, con la conseguenza di obliterarne la dimensione poli- tica e sociale”522. Si può pertanto concludere, sul punto, con l’affermare che il diritto costitu- zionale si (pre)occupa di economia “non… per rimediare ai c.d. fallimenti del mercato; o per calmierarne gli abusi, ma – almeno prevalentemente – per assicurare una direzione pubblica e quindi intrinsecamente politica, dell’intera attività economica nazionale”523.

Tutto ciò appare oltremodo coerente con il processo di continua integrazione tra la democrazia e il potere economico a cui la Costituzione dà l’abbrivio e che assume e introiet- ta, per cercare di superarla, una “contraddizione… percepibile fin dalle origini della teoria po-

514 A. PREDIERI, Economia sociale di mercato nell’Europa di Maastricht, in Diritto del commercio interna-

zionale, 1995, p. 537; nonché ID., Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, cit. nt. 326, pp. 7, 60 e 187. 515 I. WALLERSTEIN, Capitalismo storico, [1983], trad. it. in ID., Capitalismo storico e Civiltà capitalistica, Trieste, 2012, pp. 15 ss.

516 Cfr. A. PALMIERI e R. PARDOLESI, L’incompiuta, in Il foro italiano, 2010, pt. I, c. 2914; F. ANGELINI,

L’iniziativa economica privata, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, cit. nt. 28, p. 128; EAD.,

Costituzione ed economia al tempo della crisi…, in Studi in onore di Claudio Rossano, cit. nt. 402, vol. IV, p.

1844.

517 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 79.

518 G. BIANCO, Costituzione economica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 2008, aggior- namento III.1, p. 267.

519 A. CANTARO, Costituzione e ordine economico, cit. nt. 92, pp. 35 e 211; nonché M.R. FERRARESE, Di-

ritto e mercato, cit. nt. 502, p. 104.

520 N. IRTI, Economia di mercato e interesse pubblico, cit. nt. 448, p. 123; nonché W. BENJAMIN, Capitali-

smo come religione, [1921 ca.], trad. it. in ID., Scritti politici, Roma, 2011, pp. 83 ss.

521 G. RUFFOLO, La società giusta della Sinistra, in la Repubblica, 11.7.1999, p. 1; nonché G. TREMONTI,

Rischi fatali, Milano, 2005, pp. 29 ss.; ID., La paura e la speranza, Milano, 2008, p. 61.

522 C. AMIRANTE, Costituzionalizzazione del diritto internazionale e decostituzionalizzazione

dell’ordinamento interno?, in Il costituzionalismo multilivello, a cura di A. Cerri e M.R. Donnarumma, Roma, 2013,

p. 83.

523 E. PICOZZA, Intervento dello Stato in economia e finalità sociali, cit. nt. 317, p. 44; nonché M. MAZZU- CATO, Lo Stato innovatore, [2013], trad. it., Roma-Bari, 2014, pp. 34-35; EAD., L’innovazione, lo Stato e i capitali

litica, già dai tempi dell’antica Grecia”524, alla quale si è fatto prima riferimento (supra, §§ 1.1 e 2.2): quella per cui “da un lato c’è il mercato retto dal principio del suffragio per censo, in cui l’appropriazione dei beni è proporzionale alle risorse individuali – un euro, un voto. Dall’altro lato c’è la democrazia retta dal suffragio universale – una donna, un uomo, un vo- to”525. Per questo resta saldamente in mano agli organi costituzionali di indirizzo politico de- mocraticamente legittimati la “capacità di orientare lo sviluppo per finalità che trascendono la massimizzazione della produzione di beni e di reddito”526, alla quale è protesa, invece, la ric- chezza privata. Da tale configurazione discende, in definitiva, che “il mercato è nel sistema economico, ma non è il sistema”527; che esso costituisce non un “valore”528 né in sé né in sé e per sé, ma piuttosto una “regola per la soddisfazione di qualcos’altro”529; che risulta costi- tuzionalmente enucleabile, se del caso, una “libertà del mercato”530, ma non una “libertà di mercato”531; e, infine, che la relazione tra la concorrenza e l’utilità sociale “non è predicabile

a priori”532, rientrando anch’essa in quell’attività di indirizzo e coordinamento a fini sociali, che

la legge è chiamata a svolgere a mente dell’art. 41, co. 3, Cost.533.

524 J.-P. FITOUSSI, La democrazia e il mercato, [2004], trad. it., Milano, 2004, p. 36. 525 Ivi, pp. 35-36.

526 M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 342, p. 1204.

527 A. PREDIERI, Europeità dell’economia sociale di mercato, cit. nt. 478, p. 187; nonché ID., Il potere della

banca centrale, cit. nt. 447, p. 274; G. IUDICA, L’economia di mercato tra Costituzione italiana e Costituzione eu-

ropea, in Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana, a cura di G. Alpa e G. Iudica, Napoli,

2006, p. 173.

528 G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, [1992], rist. in ID., Le istituzioni della democrazia, cit. nt. 143, p. 306.

529 S. NICCOLAI, Mercato come valore o mercato come regola?, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, p. 3682.

530 A. PACE, L’iniziativa economica privata come diritto di libertà, in Studi in memoria di Franco Piga, cit.

Nel documento DEMOCRAZIA E POTERE ECONOMICO (pagine 53-110)