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Trattiamo le novità introdotte in tema di definizioni

4. Novità intervenute in materia di passività; OIC 19 e OIC 31

4.1.1 Trattiamo le novità introdotte in tema di definizioni

Il nuovo principio contabile riscrive le regole per la contabilizzazione dei debiti dando spazio alle indicazioni con riguardo a quelli derivanti da obbligazioni verso i soci e verso le controllanti.

Come abbiamo già visto i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza cer- ta, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati, di solito, ad una data stabilita.

Merita effettuare subito una precisazione: qualora la società violi una clausola contrat- tuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di chiusura del bilancio, il debito diventa automaticamente esigibile e quindi dovrà essere classificato come de- bito esigibile entro l’esercizio.

Quanto appena non si verifica se tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di approvazione del bilancio, non intervengano nuovo accordi contrattuali che legittimano l’iscrizione in bilancio come debiti a lungo termine.

Definizioni in tema di obbligazioni.

Uno dei punti fondamentali sui quali si concentra l’OIC 19 riguarda l'emissione di obbligazioni, sul punto si chiarisce che:

• nel caso di prestito obbligazionario che prevede un unico rimborso alla scadenza o di obbligazioni senza cedola, (zero coupon bond), l'ammortamento dell'aggio e del disagio è rilevato linearmente lungo la durata del prestito;

• nel caso di obbligazioni convertibili si prevede l'iscrizione del debito al valore no- minale senza rilevazione della componente di equità;

• anche nel caso di prestiti, in cui il diritto degli obbligazionisti, alla restituzione del capitale e degli interessi, può essere in tutto in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori, è ribadita l'applicazione delle regole ordinarie.

Il debito per obbligazioni emesse e correttamente determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale, secondo il piano di rimborso. Disposizioni non intaccate dall'intervento dell’OIC sono le regole di emissione alla pari, sopra la pari o sotto la pari.

Evidenziamo comunque le caratteristiche principali delle differenze che danno origine ad aggio e disaggio (differenza fra il prezzo di emissione e il valore nominale delle obbligazioni emesse):

• L’aggio di emissione, che si verifica in emissione sopra la pari, da vita a un proven- to che viene rilevato tra i riscontri passivi nella classe E del passivo. Questo è diffe- rito ed ammortizzato in base alla durata del prestito. La quota annua di ammorta- mento dell'aggio, riduce l'entità degli interessi passivi contabilizzati sul prestito da imputare al conto economico dell’esercizio.

• Il disaggio corrisponde un'emissione sotto la pari ovvero con un prezzo di emissione inferiore al valore nominale delle obbligazioni. Il maggior costo che dovrà scontare l'impresa verrà iscritto tra i riscontri attivi nella classe D dell’attivo. Verrà accredita- to periodicamente il conto economico, secondo le modalità previste precedentemen- te per l'aggio di emissione.

Obbligazioni convertibili.

Altro elemento caratterizzante la nuova disciplina riguarda le obbligazioni convertibili in azioni, il principio contabile ci chiarisce che:

• le obbligazioni convertibili sono iscritte nella voce del passivo D.2;

• finché non esercitato, il diritto di opzione delle obbligazioni convertibili, tali titoli sono rilevati secondo le modalità previste per le obbligazioni ordinarie; • alla scadenza, la parte di obbligazioni per la quale è stato esercitata l’opzione

dovrà essere stornata dal debito per obbligazioni convertibili e rilevata a Capita- le sociale.

Le obbligazioni convertibili possono andare a generare, o a incrementare, la riserva sovrapprezzo azioni qualora il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni risulti inferiore a quello delle obbligazioni convertite.

Il principio contabile, in ossequio all’articolo 2346, ci ricorda che è vietata l’emissi- one di azioni aventi un valore nominale superiore al valore nominale delle obbliga- zioni emesse..

Qualora le obbligazioni convertibili fossero state messe sopra la pari l'agio di emis- sione, già rilevato nel passivo, è accreditato alla riserva sovrapprezzo azioni.

Per le obbligazioni rimborsate, l'agio è accreditato conto economico fra gli altri pro- venti finanziari C.16.d come avviene per le ordinarie obbligazioni.

Peculiarità in tema di obbligazioni.

Vediamo adesso alcune particolarità sempre in tema di obbligazioni;

qualora vi sia un rimborso anticipato inerente ad un prestito obbligazionario emes- so sotto la pari, il disagio non ancora ammortizzato andrà scritto nella voce C.17 interessi e altri oneri finanziari;

viceversa in caso di rimborso anticipato in presenza di aggio, sarà rilevato in con- tropartita un incremento della voce C.16.d proventi diversi dai precedenti, per la parte di obbligazioni annullate.

se la società emittente avrà la facoltà di riacquisto delle proprie obbligazioni sarà soggetta alle seguenti disposizioni:

A. le obbligazioni proprie acquistate, mantenute per essere successivamente annullate in via anticipata, ovvero mantenute sino alla scadenza in base al piano di ammortamento, sono rilevate a riduzione del debito obbligaziona- rio per il loro valore nominale;

B. le obbligazioni proprie acquistate per motivi diversi da quelli sopra esposti in particolare quelle acquistate per una rinegoziazione sono esposte nell’at-

tivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobiliz- zazioni alla voce C.III.6 altri titoli.

Generalmente il riacquisto interviene nei casi di emissioni aventi un costo inferiore al valore nominale (sotto la pari) in quanto, tale acquisto, comporta che al momen- to dell'annullamento anticipato nel conto economico dovrà essere scritto un pro- vento finanziario pari alla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni pro- prie acquistate e il costo di acquisto; C.16.d altri proventi finanziari.

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