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Il Tribunale costituzionale federale: il concetto matrimonio e la sua «particolare tutela»

Nel documento IANUS N. 4 2011 (pagine 116-123)

LE UNIONI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCO

2. Il Tribunale costituzionale federale: il concetto matrimonio e la sua «particolare tutela»

Il Tribunale costituzionale federale si è pronunciato più volte sulle problematiche connesse al concetto di matrimonio e su quelle relative al rapporto tra matrimonio (Ehe) e unioni civili (eingetragene Lebenspartnerschaft)5

ed è identificabile, nella ricca giurisprudenza costituzionale, un favore crescente nei confronti delle unioni civili che, nel tempo, ha portato a ridurre sempre più le differenze con l’istituto del matrimonio (Ehe). Infatti, se con alcune decisioni è stato sostenuto dal Tribunale che vi fosse per il legislatore un obbligo di differenziazione6

(Differenzierungsgebot) tra i due istituti, derivante,come si darà conto, dall’art. 6, comma 1 della Legge fondamentale, in seguito si è meglio precisato il rapporto di questa norma con il principio di eguaglianza sancito all’art. 3 GG, tanto che in dottrina si è parlato di un passaggio da un obbligo di differenziazione ad un divieto di differenziazione (da un

Differenzierungsgebot ad un Differenzierungsverbot) 7

. Prima di descrivere, tuttavia, la parabola giurisprudenziale tracciata dal Bundesverfassungsgericht, iniziata nel 20028

, e attraversata anche da due pronunce della Corte di Giustizia



5

Su cui, per riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, cfr. ZUCK, Die

verfassungsrechtliche Gewährleistung der Ehe im Wandel des Zeitgestes, in Neue Juristische Wochenschrift 2009, 1499 ss.

6

In questo senso, come si darà conto, una certa giurisprudenza del

Bundesverfassungsgericht è sembrata individuare nell’art. 6 GG e nella

«particolare tutela» (besonderer Schutz) in esso riservata al matrimonio e alla famiglia, una plausibile giustificazione ad eventuali differenze che derogassero al principio di uguaglianza, individuando in quella formula un compito «speciale» (speziell) rispetto al generale principio di uguaglianza (BVerfG, 2 BvR 855/06 del 20 settembre 2007 (18)). Nello stesso senso, cfr. anche l’ordinanza BVerfG, 2 BvR 1830/06 del 6 maggio 2008.

7

KRINGS, Vom Differenzierungsgebot zum Differenzierungsverbot –

Hinterbliebenenversorgung eingetragener Lebenspartner, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2011, 26 ss.

8

Europea9

, è necessario dare conto del contesto costituzionale in cui si è inserita la legislazione in materia di unioni civili.

In primo luogo, dunque, si farà riferimento alle norme costituzionali che regolano il matrimonio per poi descrivere, nella giurisprudenza più risalente del Tribunale costituzionale federale tedesco, la loro applicazione. Nella parte successiva, si proverà, poi, a delineare i punti più significativi della giurisprudenza costituzionale in materia di eingetragene Lebenspartnerschaft al fine di cercare di tratteggiare, così come risulta nella motivazione della varie decisioni, l’iter argomentativo seguito dal

Bundesverfassungsgericht, che nel tempo ha non solo

assottigliato le differenze tra unioni civili e matrimonio, ma anche fortemente inciso sulla stessa dimensione

istituzionale del matrimonio.

Norma cardine e pietra angolare in materia di matrimonio e di famiglia è, come detto, l’art. 6 GG che sancisce al comma



9

Se ne darà brevemente conto nel prosieguo (infra, par. 5). La prima è la nota sentenza Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen del 1 aprile 2008 (procedimento C 267/06), su cui cfr., nella dottrina tedesca, BRUNS, Die Maruko-Entscheidung im Spannungsfeld zwischen

europäischer und nationaler Auslegung, in Neue Juristische Wochenschrift 2008, 1929 ss.; LEMBKE, Sind an die Ehe anknupfende

Leistungen des Arbeitsgebers auch an Lebenspartner zu gewähren, in Neue Juristische Wochenschrift 2008, 1631 ss.; STÜBER, Was folgt aus

„Maruko”?, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2008, 750 ss.;

nella dottrina italiana, in particolare anche con riferimenti alla giurisprudenza tedesca, VIOLINI, Il Bundesverfassungsgericht di fronte

alla sentenza Maruko: un dialogo tra sordi, in Quad. cost. 2009, 410

ss. e COZZI, Il diritto alla pensione di reversibilità del partner di

un’unione solidale registrata: la Corte di Giustizia al bivio tra il divieto comunitario di discriminazione in base all’orientamento sessuale e il diritto nazionale, in www.forumcostituzionale.it; in lingua inglese, cfr.

MÖSCHEL, Germany’s life Partnerships: separate and unequal?, in

Columbia Journal of European Law 2009, 37 ss.; la seconda è la

recentissima sentenza Römer del 10 maggio 2011 (procedimento C- 147/08) su cui cfr. NINATTI, Il caso Römer : limiti di materia, principio di uguaglianza o tutela di diritti?, in Quad. cost. 3/2001, 693 ss.

1: «Il matrimonio e la famiglia sono oggetto di particolare tutela da parte dell’ordinamento statale»10

.

Questa norma è stata definita come «un’utopia tedesca»11 ed è stata interpretata dal Tribunale costituzionale federale, in particolare nella sua giurisprudenza degli Anni Cinquanta, in un modo piuttosto interessante che ha fatto perno sulla dogmatica tedesca dei diritti. Nella costante giurisprudenza del BVerfG, infatti, già in una pronuncia 195712

, il matrimonio, come gli altri diritti fondamentali, chiude in sé tre dimensioni: quella liberale di difesa (Abwehrrecht), ovvero la dimensione di difesa dall’intervento statale; quella istituzionale, che assume la forma di una garanzia di istituto, e quella per cui il legislatore è positivamente obbligato a favorirne lo sviluppo (wertenscheidende

Grundsatznorm)13. Proprio sulla dimensione istituzionale,

come si dirà, il Tribunale ha fatto leva, nella decisione del 2002, per individuare cosa distingua il matrimonio dalle unioni civili.

Le garanzie di istituto, si è sostenuto, rappresentano la «tendenza del diritto costituzionale a pervadere ambiti in



10

La traduzione dal tedesco è tratta da CERRINA FERONI (a cura di),

Germania, in CERRINA FERONI –FROSINI -TORRE (a cura di), Codice

delle Costituzioni, Torino, Giappichelli, 2009, 125. 11

Così DIEDERICHSEN, Der besondere Schutz von Ehe und Familie –

eine deutsche Utopie, in Familie Partnerschaft Recht 2007, 221. Il

termine utopia è stato utilizzato in ragione della difficoltà di delineare cosa si dovesse intendere con questa locuzione e se questa fosse qualcosa di più di una promessa, integrando gli estremi di un diritto effettivamente esigibile (222).

12

BVerfGE 6, 55. Cfr., sul punto, anche ROBBERS, in MANGOLD –KLEIN

–STARK, GGI,Art. 6, Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1, Aufl. 5,

Vahlen, München, 2005, 675 ss., secondo il quale la particolare tutela si risolve in un obbligo di non svantaggiare ma non in una pretesa attiva, e ZUCK, Die verfassungsrechtliche Gewährleistung der Ehe im

Wandel des Zeitgestes, cit., 1499. 13

Sulle varie dimensioni dei diritti fondamentali cfr., nella vastissima bibliografia, HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2

Grundgesetz, Heidelberg, 1983, trad. it. RIDOLA (a cura di), Le libertà

fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, 1993 e, nella letteratura

passato ritenuti ad esso estranei ed insieme a considerare determinati settori o istituti della società civile in una prospettiva più esclusivamente riconducibile allo schema dei diritti individuali con carattere di assolutezza» tendendo non solo a dilatare «la sfera delle garanzie, fino a farla coincidere con il riconoscimento che la costituzione ha operato di determinati ambiti di libertà corporativa, sfere di autonomia, istituti giuridici radicati nella tradizione», ma anche «a contemperare la tutela di situazioni soggettive e la salvaguardia di interessi metaindividuali»14

. Per poter comprendere l’iter argomentativo seguito dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale in materia di unioni civili, è di particolare rilevanza ricostruire proprio come sia stato interpretato il matrimonio nella sua dimensione istituzionale.

La garanzia di istituto, infatti, secondo il

Bundesverfassungsgericht, protegge il matrimonio come la

sola unione di due persone di sesso diverso. In particolare, nell’interpretazione del Tribunale costituzionale, il matrimonio è considerato come «l’unione di un uomo e di una donna fondamentalmente indissolubile per la vita»15

dato che questo istituto, continua il Tribunale, non è mutato nel suo nucleo materiale da come era nei tempi antichi e continua a corrispondere, dunque, a quel diritto tradizionale16

. Da questo passaggio, peraltro, emerge molto



14

Così RIDOLA, Diritti fondamentali, cit., 169 ss. che si sofferma poi anche sulle criticità connaturate alla protezione dei diritti per il tramite delle garanzie di istituto e sulle osservazioni che già Carl Schmitt sollevava in merito alla loro ambiguità. Sul tema, cfr. anche BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997,

15

BVerfGE 10, 59 (punto 66) dove si legge, appunto, che il matrimonio consiste in «die Vereininug eines Mann und einer Frau zur

grundsätzlich unauflösischen Lebensgemeinschaft». 16

Nella sentenza è affermato, infatti, che «Entrambi gli istituti [Matrimonio e Famiglia] sono giunti sin qui da tempi antichi e restano nel loro nucleo immutati; in tal misura corrisponde il contenuto materiale della garanzia di istituto di cui all’art. 6, comma 1 GG con il

bene, come questa dimensione istituzionale sia strettamente connessa con la teoria del nucleo essenziale (Wesensgehalt) e con i limiti ad essa immanenti della intangibilità del

contenuto immodificabile dei diritti che acquisiscono, per

questa via, un vero e proprio nucleo di valore che il legislatore non può intaccare17

. Nella sua dimensione oggettiva, nel caso di specie, ciò che rappresenterebbe il “nucleo essenziale” dell’istituto-matrimonio sarebbe, come detto, secondo i giudici di Karlsruhe, proprio la differenza di sesso tra i due contraenti.

3. La parabola giurisprudenziale del

Bundesverfassungsge-richt in materia di unioni civili, «dall’obbligo al divieto di differenziazione»

Alla luce di questa risalente giurisprudenza che ha accolto la possente dogmatica brevemente ricostruita, si può intuire

 diritto della tradizione» («Beide Institute [Ehe und Familie] sind von Alters her überkommen und in ihrem Kern unverändert geblieben; insoweit stimmt der materielle Gehalt der Institutsgarantie aus Art. 6 Abs. 1 GG mit dem hergebrachten Recht überein»), BVerfGE 10, 59 (punto 66).

17

Così, ancora, cfr. RIDOLA, Diritti fondamentali, cit., 171. Sul problema della differenza tra nucleo essenziale (Wesensgehalt) e garanzia di istituto cfr. anche LUCIANI, La produzione economica

privata nel sistema costituzionale, Padova, Cedam, 1983. L’Autore,

dopo essersi soffermato sul dibattito tedesco sulla nozione di

Institutsgarantie e sul suo significato ed aver sostenuto che, affinché

l’istituto dispieghi la propria garanzia, è necessario «che si tratti di un

quid di precostituzionale, di fisso e tradizionale» (punto 52), afferma

che la differenza tra i due istituti consisterebbe nella diversa «logica sottesa alle due garanzie» (53). Il piano della tutela apprestata dal nucleo essenziale inciderebbe «su una sfera intangibile dei diritti», quella della garanzia di istituto sulla «tutela di un sistema di norme» (punto 53). Sul tema, cfr. anche BALDASSARRE, Diritti della persona e

valori costituzionali, Torino, Giappichelli, 1997, 96 ss. Con riferimento

alla dottrina tedesca sul nucleo essenziale (Wesensgehalt) e la dogmatica dei diritti fondamentali, necessario il richiamo a HÄBERLE,

come fosse difficile per il legislatore procedere ad un’estensione del matrimonio per regolare le unioni tra persone dello stesso sesso. Una tale scelta, infatti, avrebbe potuto comportare il concreto rischio di una pronuncia di incostituzionalità. Nonostante ciò, molti sono stati i dubbi riguardanti la legittimità delle norme regolanti le unioni civili che hanno portato il Tribunale costituzionale tedesco a pronunciarsi più volte in materia.

Il Leiturteil in materia di unioni civili è la sentenza BVerfG, 1 BvF 1/01 del 17 luglio 2002, il c.d. «Homo-Ehe» Urteil (infra, par. 4). Ad essa sono seguite, in modo non del tutto lineare, molte pronunce, anche di Tribunali non costituzionali18

. Nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, oltre alle due ordinanze richiamate in precedenza19

(infra, par. 5), sembra opportuno in particolare fare riferimento a tre decisioni rispettivamente del 2009, del 2010 (infra, par. 6) e del 2011(infra, par. 7). Nelle due ordinanze già menzionate, rispettivamente del 2007 e del 2008, il Tribunale costituzionale ha sottolineato come la speciale protezione garantita al matrimonio dalla Legge fondamentale permettesse al legislatore di introdurre anche delle differenziazioni in deroga al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 GG.

Le due ordinanze successive, del luglio 2009 e del luglio 2010, hanno rispettivamente ad oggetto il diritto alla pensione di reversibilità e i diritti ereditari del partner superstite di un’unione civile registrata ed, in questo secondo caso, quegli articoli dell’Erbschaftsteuer- und

Schenkungsteuergesetz (diritto tributario delle successioni e 

18

Su cui cfr. MÖSCHEL, Germany’s life Partnerships: separate and

unequal?, cit., 51 ss. Inoltre, per il commento ad una pronuncia del BVerwG (la decisione è del 26 gennaio 2006) a cui è seguita una Verfassungsbeschwerde davanti al Bundesverfassungsgericht, cfr.

STÜBER, Kein Familienzuschlag für Lebenspartner?, in Neue Juristische

Wochenschrift 2006, 1774 ss. 19

Le già menzionate BVerfG, 2 BvR 855/06 del 20 settembre 2007 e BVerfG, 2 BvR 1830/06 del 6 maggio 2008 (supra, n. 6).

delle donazioni) che prevedevano per questi ultimi, fino al 2008, un trattamento tributario diverso da quello previsto per le coppie sposate. Queste ordinanze sono particolarmente interessanti perché, incentrandosi, nuovamente, la loro ratio decidendi sul rapporto tra art. 3 e art. 6 GG, sembrano chiarire la posizione del

Bundesverfassungsgericht in materia di unioni civili,

riavvicinandola a quella espressa nella decisione del 2002. Il Tribunale costituzionale, superando i propri precedenti in materia, ha, infatti, con queste decisioni ribaltato l’interpretazione dell’art. 6 GG come norma speciale. La sesta decisione20, infine, inquadrata nel filone di decisione in materia di transessualismo, del gennaio 2011, pur avendo per oggetto il Transexuellengesetz (TSG), ha inciso anche sull’istituto delle Lebenspartnerschaft, in particolare, come si dirà, problematizzando la richiamata giurisprudenza del Tribunale costituzionale sulla dimensione istituzionale del matrimonio.

Alla base delle varie decisioni che verranno analizzate vi sono, dunque, gli artt. 6 e 3 GG, ma anche gli artt. 2 e 1 del

Grundgestz (GG). L’art. 6, comma 1, GG impone, come

detto, al legislatore di garantire una tutela particolare (besonderer Schutz) al matrimonio e alla famiglia. L’art. 3, comma 1, GG, invece, sancisce il principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani di fronte alla legge. L’art. 2 GG, poi, protegge, per quel che rileva ai fini di questo scritto, al primo comma, il libero sviluppo della personalità e, al secondo, il diritto all’integrità fisica. Infine, l’art. 1, comma 1 GG, pone, come noto, il fondamentale principio della

Menschenwürde (dignità umana).



20

4. Il Leiturteil del 2002 tra garanzia di istituto e

Nel documento IANUS N. 4 2011 (pagine 116-123)