UFF. GUP,ORD. 11 FEBBRAIO 2020, N. 1458
EST. GASPARINI – IMP. X
Competenza penale
y Connessione di procedimen-ti y Connessione teleologica ex art. 12, lett c) c.p.p.y Applicazione dell’art. 16 c.p.p. y Condizioni y Indi-viduazione y Fattispecie in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
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In materia tributaria penale, per ritenere configurabi-le la connessione teconfigurabi-leologica di cui all’art. 12 c.p.p., configurabi-lett.c) c.p.p. ed invocare l’applicazione dell’art. 16 c.p.p. e derogare alle regole ordinarie sulla determinazione del giudice territorialmente competente, è necessario individuare in concreto un effettivo legame finalistico tra i reati commessi da soggetti diversi, quindi che gli autori del reato-mezzo abbiano presente l’oggettiva fi-nalizzazione della condotta del reato fine. (Fattispecie in materia di emissione di fatture per operazioni inesi-stenti. (c.p.p., art. 12; c.p.p., art. 16; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 2) (1)
(1) In tema di connessione tra reati, idonea a spostare la compe-tenza per territorio e dell’individuazione della connessione teleolo-gica di cui all’art. 12 c.p.p., si è espressa autorevolmente Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2017, n. 53390, in questa Rivista 2018, 9, che ha risolto un precedente contrasto interpretativo e che ritiene non necessaria che vi sia identità fra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine al fine di individuare la connessione in oggetto. Diver-samente argomentava Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 5970, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata sollevata questione processuale preliminare dalla difesa degli imputati (accusati del reato punito dal-l’art. 2 del D.L.vo 74 del 2000) sul presupposto che, sussi-stendo connessione (teleologica) tra i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fiscale fraudolenta, il giudice competente debba essere indivi-duato applicando l’art. 16 c.p.p..
In concreto risulta che il Tribunale di Urbino - cui si chiede la trasmissione del processo - sta processando gli emittenti delle fatture asseritamente false utilizzate dagli odierni imputati nella dichiarazione annuale.
In sede di legittimità sono emersi due orientamenti oppo-sti in relazione alla connessione teleologica riferita alla ipo-tesi, assai più frequente di altre nella pratica, in cui emitten-te ed utilizzatore della fattura falsa siano persone diverse.
Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazio-ne non hanno esaminato Cassazio-nel merito la questioCassazio-ne riferita ai reati tributari perché l’ordinanza 42030 del 17 luglio 2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso e dunque non ha affrontato il problema postole dalla sezione rimettente (ordinanza 14967 dell’1 aprile 2014).
Le Sezioni Unite invece (sentenza n. 53390 del 2017) si sono pronunciate sulla questione esaminando un caso in cui si procedeva per reati contro la pubblica ammini-strazione tra loro connessi e commessi da soggetti diversi.
È prevalsa la tesi secondo cui per la connessione tra reati idonea anche a spostare la competenza per territorio (ri-spetto ai criteri previsti per il singolo reato) non è necessaria la identità tra autore del reato mezzo e autore del reato fine.
Ovviamente questo arresto non può essere revocato in dubbio ma deve essere applicato considerando la spe-cificità della materia penale tributaria che è ispirata dal principio di punire condotte realmente offensive dell’inte-resse primario dello Stato di incidere le manifestazioni di capacità contributiva.
Non a caso il reato di cui all’art. 2 presuppone l’avvali-mento/utilizzazione del documento fiscale falso al fine di abbattere l’imponibile con produzione dell’evento dannoso (depauperamento o azzeramento del gettito tributario).
L’art. 8 punisce invece una condotta prodromica della frode fiscale perché emettere fatture false, secondo l’id quod plerumque accidit, verosimilmente consentirà all’u-tilizzatore di frodare il fisco anche se, in astratto, un im-prenditore potrebbe richiedere una fattura per operazioni inesistenti anche ad altri scopi (a solo titolo argomenta-tivo si cita il caso in cui si voglia far apparire in perdita l’ attività commerciale allo scopo di non corrispondere emolumenti richiesti dal coniuge in corso di separazione).
Tale impostazione trova conferma anche nella rego-la speciale sulrego-la competenza per territorio (articolo 18 D.L.vo 74 del 2000).
Ed allora non occorre dimenticare che nella materia tributaria penale, per ritenere configurabile la connessio-ne teleologica connessio-nelle sue varie forme di cui all’art. 12, let-tera c), del codice di procedura penale e, di conseguenza, invocare l’applicazione dell’art. 16 dello stesso codice per derogare alle regole ordinarie sulla determinazione del giudice territorialmente competente, è necessario indivi-duare in concreto un effettivo legame finalistico tra i reati commessi da soggetti diversi. In altri termini occorre ve-rificare che chi ha emesso le fatture per operazioni inesi-stenti abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione del reato dichiarativo. Tale dimostrazione può avvenire, ovviamente, sia sul piano sto-rico fattuale ma anche su quello di tipo logico deduttivo (purché basato su dati oggettivi).
Nel caso portato all’esame di questo Giudice la difesa (che ha l’onere di provare la deroga all’art. 18 del D. L.vo 74 del 2000) non risulta aver portato ma neppure segnala-to elementi evocativi di detsegnala-to legame per cui la competen-za di questo ufficio per il reato punito dall’art. 2 del D.L.vo 74 del 2000 è stata correttamente ritenuta dal P.M. che ha richiesto l’emissione del decreto che dispone il giudi-zio considerando il domicilio fiscale degli utilizzatori delle fatture false.
Dunque la connessione tra reati, al momento, non può che essere di tipo semplicemente probatorio e ciò non im-pone la celebrazione del simultaneus processus.
Ne consegue il rigetto della eccezione di incompetenza.
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Massimario Massimario
Appello penale
■ Cognizione del giudice di appello – Decreto di citazione – Termine per il giudizio.
In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio per com-parire di cui all’art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato non presente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all’interes-sato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito.
F Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2020, n. 193 (ud. 21 novembre 2019), D. F. R. (c.p.p., art. 99; c.p.p., art. 148; c.p.p., art. 184;
c.p.p., art. 185; c.p.p., art. 601; c.p.p., art. 420 bis). [RV277816]
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Annullamento con rinvio della corte di cassazione.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, nel rideterminare la pena per effetto della esclusione di una circostanza aggravante, la riduca per un’attenuante specia-le nella medesima misura (nella specie di un terzo) applicata in primo grado ancorché essa, computata proporzionalmente sulla pena base, sia inferiore in termini assoluti a quella irrogata in primo grado. (Fattispecie in cui in primo grado la riduzione per l’attenuante era stata computata sulla pena di anni 8 di reclusione e quindi pari ad anni 2 e mesi 6 e, nel giudizio di rinvio, sulla pena di anni sei di reclusione e, quindi, pari ad anni 2 di reclusione). F
Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 2019, n. 49208 (ud. 30 ottobre 2019), C. D. (c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 627). [RV277714]
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Appello del solo imputato.
In tema di impugnazione, il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nel caso in cui l’appello sia proposto dal solo imputato, non impedisce che il giudice d’appello ordini la rimessione in pristino dello stato dei luoghi prevista in caso di sentenza di condanna dall’art. 181, comma 2, d. lgs. n. 42 del 2004, ove non sia stata disposta con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzione amministrativa di tipo ablatorio la cui irrogazione da parte del giudice penale costi-tuisce un atto dovuto. F Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2019, n. 38471 (ud. 30 maggio 2019), S. P. (c.p.p., art. 597; d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181). [RV277836]
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Diversa qualificazione del fatto.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione. F Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2019, n. 49671 (ud. 24 settembre 2019), M.A. (c.p., art. 157; c.p.p., art. 597).
[RV277859]
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Reato dichiarato assorbito in altro più grave dalla sen-tenza di primo grado.
Viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato,
dichiari l’estinzione per intervenuta prescrizione relativamente ad un reato che, in primo grado, sia stato dichiarato assorbito in altro più grave, equivalendo quest’ultima dichiarazione al pro-scioglimento per insussistenza del fatto, più favorevole rispetto alla pronuncia di estinzione. (Fattispecie in cui, in primo grado, il reato di detenzione di munizioni di cui all’art. 697 cod. pen.
era stato dichiarato assorbito in quello più grave di detenzione di arma comune da sparo e la corte di appello, su impugnazione del solo imputato, ne aveva dichiarato l’estinzione per prescri-zione). F Cass. pen., sez. I, 24 dicembre 2019, n. 51951 (ud. 22 novembre 2019), G.G. (c.p.p., art. 597; c.p., art. 157; c.p., art.
15). [RV277734]
■ Decisioni in camera di consiglio – Rinnovazione dell’i-struzione dibattimentale – Produzione in appello del di-spositivo di una sentenza.
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, nel caso in cui una parte abbia prodotto il solo dispositivo di una senten-za, il giudice d’appello non è obbligato ad acquisirne d’ufficio la motivazione in quanto costituisce onere della parte, che chiede l’acquisizione di un documento non valutato in prime cure e as-seritamente idoneo a contrastare le risultanze processuali del primo grado, produrlo nella sua interezza al fine di consentire al giudice di decidere in ordine alla sua rilevanza probatoria.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la parte non può sa-nare tale omissione producendo l’atto nel giudizio di legittimità, sottendendo tale produzione la richiesta di una valutazione di fatto, preclusa in tale procedimento). F Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2019, n. 50922 (ud. 10 ottobre 2019), A. C. (c.p.p., art.
603). [RV277675]
■ Decisioni in camera di consiglio – Rinnovazione dell’i-struzione dibattimentale – Richiesta di prove nuove.
Nel giudizio di appello il provvedimento di ammissione di prove nuove adottato in sentenza, in violazione degli artt. 190 e 495, comma 1, e 603, comma 1, cod. proc. pen., a seguito di riserva della decisione sulla richiesta di prova unitamente a quella sul merito, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa in ragione della conseguente incertezza sul materiale oggetto di discussione tra le parti. (Nella fattispecie, relativa a un documento già allegato all’atto di appello, la Corte ha esclu-so la dedotta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, essendosi comunque svolto il contraddittorio tra le parti sull’utilità del documento nuovo). F Cass. pen., sez. IV, 30 otto-bre 2019, n. 44154 (ud. 4 ottootto-bre 2019), B. L. P. (c.p.p., art. 190;
c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603). [RV277692]
■ Decisioni in camera di consiglio – Rinnovazione dell’i-struzione dibattimentale – Sentenza di assoluzione all’e-sito di giudizio abbreviato.
In tema di giudizio abbreviato, il giudice di appello che, sulla base di una diversa valutazione dell’attendibilità delle dichiara-zioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia e innanzi al giudice per l’udienza preliminare, riforma la sentenza assolutoria di primo grado, è obbligato a rinnovare la prova di-chiarativa ritenuta decisiva, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. F Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2019, n. 46210 (ud. 2 ottobre 2019), G. G. (c.p.p., art. 603). [RV277870]
■ Decisioni in camera di consiglio – Rinnovazione dell’i-struzione dibattimentale – Termine.
La regola stabilita dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., secon-do cui la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell’atto di appello o comunque nei mo-tivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine pre-visto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoper-te prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del princi-pio, la Corte ha annullato la sentenza della corte di appello che non aveva rinnovato l’istruttoria per assumere le dichiarazioni di un soggetto che, dopo la presentazione dei motivi di appello da parte del difensore dell’imputato, si era presentato presso un ufficio di polizia, dichiarandosi autore del reato). F Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2019, n. 48010 (ud. 30 ottobre 2019), G. G.
(c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 603). [RV277804]
■ Effetto devolutivo – Appello dell’imputato in punto di determinazione della pena – Riconoscimento da parte del giudice d’appello di un concorso di colpa della vittima.
In caso di appello dell’imputato in punto di determinazione del-la pena non viodel-la il principio devolutivo sancito dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. la decisione con cui il giudice d’appel-lo riconosca il concorso di colpa della vittima in assenza di un accertamento sul punto ad opera della sentenza di primo grado.
F Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2019, n. 46204 (ud. 19 settem-bre 2019), P. R C/ P. C. (c.p.p., art. 597). [RV277699]
■ Effetto estensivo – Concordato in appello – Imputati proponenti diverso concordato.
La definizione del giudizio di appello con richiesta dell’imputato a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l’effetto estensivo dell’accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull’accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l’opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale". (Fattispecie in cui uno solo dei coimputati aveva concordato l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen.). F
Cass. pen., sez. II, 25 novembre 2019, n. 47844 (ud. 13 settembre 2019), R.A.J. (c.p.p., art. 587; c.p.p., art. 591; c.p., art. 629;
c.p.p., art. 599 bis). [RV277684]
■ Incidentale – Proposto dall’imputato – In assenza di ap-pello principale del pubblico ministero o della parte civile nei suoi confronti.
È inammissibile l’appello incidentale proposto dall’imputato qualora il pubblico ministero o la parte civile non abbiano pre-sentato, nei suoi confronti, appello in via principale, poiché lo stesso è previsto dalla legge come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (In ap-plicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale del-l’imputato proposto in seguito all’appello principale dei coim-putati). F Cass. pen., sez. II, 5 novembre 2019, n. 44859 (ud. 17 ottobre 2019), T. G. (c.p.p., art. 595). [RV27777303]
■ Motivi – Difetto di specificità – Conseguenze.
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello presentato avverso sentenza di condanna per ricet-tazione, con il quale l’appellante si era limitato a richiamare la
disciplina generale sull’errore e sull’incauto acquisto, senza spe-cificare per quali motivi tali principi fossero applicabili al caso, a prospettare, senza argomentarne le ragioni, l’individuazione di un diverso "tempus commissi delicti" e, infine, a richiedere le attenuanti della lieve entità e le generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado). F Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2019, n. 51531 (ud. 19 novembre 2019), G. R. (c.p.p., art. 581; c.p.p., art. 591). [RV277811]
Applicazione della pena su richiesta delle parti
■ Ambito di applicazione – Reato continuato – Prosciogli-mento per uno dei reati satellite.
In caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vin-colo della continuazione, alcuni dei quali oggetto di pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l’imputato ha interesse a censurare la rideterminazione della pena, operata dal giudice mediante scorporo di una quota riferibile ai reati esclusi, solo laddove la misura del trattamento sanzionatorio riferibile ai singoli reati non sia stata previamente determinata dalle parti, delineandosi soltanto in tal caso un’indebita alterazione del profilo negozia-le della pronuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che aveva emesso pronuncia liberatoria in riferimento a nove capi di imputazione ricompresi nell’accor-do, incidendo sulla pena come complessivamente determinata dalle parti, senza che risultassero analiticamente esplicitati gli incrementi di pena riferibili a ciascun reato, così pervenendo ad una determinazione imprevedibile e del tutto discrezionale della pena). F Cass. pen., sez. V, 27 dicembre 2019, n. 52070 (c.c.
6 dicembre 2019), C.A. (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444; c.p., art. 81). [RV277660]
■ Pena – Pena accessoria – Illegalità sopravvenuta.
In tema di ricorso per cassazione, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la sentenza di patteggiamento impugnata per l’illegalità sopravvenuta della pena accessoria deve essere annullata senza rinvio, al fine di ricondurre le parti nella situa-zione anteriore alla scelta del rito. (In motivasitua-zione, la Corte ha chiarito che, nel caso di conferma della volontà di definire il procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., le parti po-tranno decidere di comprendere nell’accordo anche la misura della pena accessoria, con funzione di orientamento della di-screzionalità commisurativa conferita al giudice dagli artt. 132 e 133 cod. pen.). F Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2019, n. 50201 (c.c. 8 ottobre 2019), B.M. (c.p.p., art. 448; l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1; c.p., art. 132; c.p., art. 133; c.p.p., art. 444; r.d.
16 marzo 1942, n. 267, art. 216). [RV277655]
Atti e provvedimenti del giudice penale
■ Avviso di deposito – Notifica all’imputato – Omissione o invalidità.
L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito di senten-za configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio"
che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impu-gnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale. (Fattispecie relativa alla man-cata notifica all’imputato, presente alla lettura del dispositivo, dell’avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2 cod.
proc. pen., a seguito di omessa comunicazione del decreto di proroga del termine ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis disp. att.
cod. proc. pen.). F Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2020, n. 4457 (ud.
14 novembre 2019), S. A. (c.p.p., art. 548; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 544; att. c.p.p., art. 154). [RV277844]
■ Correzione di errori materiali – Provvedimento impu-gnato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado – Sentenza di annullamento senza rinvio.
L’erronea statuizione accessoria della Corte di cassazione di rin-vio davanti al giudice civile, disposta ex art. 622 cod. proc. pen.
nonostante l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data antecedente alla sentenza di primo grado, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., trat-tandosi di un capo della sentenza non soggetto a divenire irre-vocabile e funzionale alla prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile. F Cass. pen., sez. III, 22 agosto 2019, n. 36333 (c.c.
11 giugno 2019), Z. A. (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 622; c.p.p., art. 538). [RV277661]
Atti processuali penali
■ Lingua italiana – Imputato straniero – Traduzione.
La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’impu-tato alloglotta non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizio-ne dell’imputato disposizio-nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l’unico effetto di consentire la regolarizzazione dell’eventuale omissione e rimet-tere l’imputato in termini. F Cass. pen., sez. II, 7 novembre 2019, n. 45408 (ud. 17 ottobre 2019), K. A A.. (c.p.p., art. 109; c.p.p., art. 143). [RV277775]
■ Memorie e richieste delle parti – Giudizio di appello – Produzione di memoria difensiva.
In tema di impugnazione, l’omessa considerazione da parte del giudice dell’impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l’impugnazione. F Cass. pen., sez. III, 30 agosto 2019, n. 36688 (ud. 6 giugno 2019), R. F. (c.p.p., art.
121; c.p.p., art. 605). [RV277667]
Azione penale
■ Querela – Dichiarazione e forma – Manifestazione della volontà punitiva.
La volontà di proporre querela non è desumibile dalla presenta-zione di un mero atto di denuncia che, anche se accompagnato
La volontà di proporre querela non è desumibile dalla presenta-zione di un mero atto di denuncia che, anche se accompagnato