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I tributi propri della regione e le possibili politiche fiscali

4. QUALI POLITICHE FISCALI A FAVORE DELLA FAMIGLIA CON FIGLI A

4.2. P OTENZIALITÀ E LIMITI DI UNA POLITICA FISCALE REGIONALE PER LA FAMIGLIA

4.2.1 I tributi propri della regione e le possibili politiche fiscali

Nonostante le recenti modifiche al titolo V della Costituzione, l’autonomia fiscale effettivamente consentita alle regioni è ancora scarsa. Le possibilità di intervento della Regione a favore delle famiglie con figli sono infatti limitate dal fatto che:

57 Si tenga però conto che tale autonomia è parzialmente limitata da quanto disposto dalla lettera m) dell’art. 117, che introduce la garanzia dei livelli essenziali per le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

58 Si ricorda che tale principio è anche recepito dal Patto di Stabilità.

59 Si fa qui riferimento al progetto di riforma costituzionale sancito dall’Atto del Senato n. 2544, approvato il 25 marzo 2004, e dall’Atto della Camera dei Deputati n.4862 approvato il 15 ottobre 2004, con i quali vengono proposte numerose modifiche alla parte II della Costituzione. Queste proposte hanno numerose implicazioni, ma, per quanto concerne questo studio, va soprattutto sottolineato l’obiettivo assegnare alle Regioni le potestà esclusive in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, istruzione, sicurezza e polizia locale.

a) Sono pochi i tributi regionali che possono essere oggetto di eventuali manovre regionali a favore delle famiglie;

b) Sono limitate le modalità con si può intervenire su questi tributi; c) E’ scarsa l’ampiezza massima delle manovre possibili.

In termini generali, l’attuale legislazione contempla i seguenti tributi propri a livello regionale:60 • Addizionale regionale imposta consumo gas metano (ARISGAM)

• Addizionale regionale IRPEF

• Imposta regionale attività produttive - IRAP

• Imposte e tasse sulle concessioni statali e regionali • Tassa automobilistica regionale

• Tassa per il diritto allo studio universitario • Tributo speciale deposito in discarica

Il primo aspetto da sottolineare, che fa riferimento i problemi di cui al punto a), concerne il fatto che la maggior parte di questi tributi non considera le famiglie come soggetti passivi, impedendo di fatto il loro utilizzo nell’ambito di una politica fiscale a favore delle famiglie con figli. E’ questo tipicamente il caso dell’IRAP, che riguarda esclusivamente i soggetti che svolgono attività produttive nel territorio regionale,61 ma lo stesso si può dire per l’Imposta e tassa sulle concessioni statali e regionali62, per la Tassa per il diritto allo studio universitario63, e per il Tributo speciale deposito in discarica.64

La sottostante Tabella 3 riporta il quadro sinottico dei tre tributi regionali che potrebbero potenzialmente essere utilizzati a favore delle famiglie venete e le loro principali caratteristiche con riferimento alla manovrabilità del tributo. Anche muovendoci nel ristretto ambito di questi tributi, le possibilità che si dischiudono per una politica fiscale a sostegno delle famiglie sembrano però scarse data la loro limitata manovrabilità a livello regionale.

60 La definizione di tributo proprio è qui considerata in una accezione piuttosto ampia, che non considera ad esempio le recenti sentenze della Corte Costituzionale, che hanno ribadito come alcuni tributi regionali, come l’IRAP e la tassa automobilistica, non possano propriamente dirsi tributi propri delle regioni.

61 L'imposta regionale sulle attività produttive è stata introdotta nell'ordinamento tributario con il decreto legislativo n. 446/97, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, ed è stato in seguito modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 506/99. L'IRAP colpisce i soggetti che svolgono abitualmente un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni, nonché alla produzione di servizi nel territorio della regione.

62 L'imposta sulle concessioni statali è stata prevista dall'art. 2 della L. 281/70 e trova applicazione alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione (con esclusione delle grandi derivazioni d'acque).

63 La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è stata istituita quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome dall'art. 3 commi 20,21,22 e 23 della Legge 28 dicembre 1995 n° 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La tassa è dovuta da coloro che si iscrivono ai corsi di studio, alle università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari e agli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

64 Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è stato istituito dall'art. 3, commi 24- 41, legge n° 549/95 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con decorrenza 1° gennaio 1996. Sono tenuti al pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 comma 26 della citata L. 549/95, i gestori delle imprese di stoccaggio definitivo. E' riconosciuto a tale soggetto l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

Tabella 3 - I tributi regionali propri e i margini di manovra

Tipo tributo Modalità di intervento della regione Ampiezza massima della manovra Addizionale regionale

all’Irpef

Solo variazione dell’aliquota La base imponibile è determinata a livello erariale

Aumenti massimi dello 0,5% rispetto all’aliquota base dello 0,9%

Tassa automobilistica

regionale Variazioni della tariffa stabilita dalla legge nazionale (sulla base della potenza effettiva - KW)

Aumenti o diminuzioni del 10% rispetto all’anno precedente. Possibilità di esenzione completa

Addizionale Regionale Imposta sostitutiva sul consumo di Gas Metano(ARISGAM)65

L'entità dell'addizionale è commisurata ai

metri cubi di gas metano erogati. Fra un minimo di € 0,0052 e un massimo di € 0,0310 al metro cubo, per un valore che non può

comunque superare la metà della corrispondente imposta erariale di consumo

Prima di addentrarci nell’analisi di quello che costituisce lo strumento fiscale di riferimento, per non dire unico, di una politica fiscale per le famiglie, e cioè l’Addizionale regionale all’Irpef, vediamo quali potrebbero essere le peculiarità di un intervento basato sugli altri due tributi considerati. Per quanto concerne la tassa automobilistica, si potrebbe ipotizzare una manovra regionale che stabilisca la riduzione o l’esenzione dal tributo alle famiglie con figli che ne hanno diritto. Questa ipotesi potrebbe soddisfare abbastanza facilmente il criterio dell’universalità, poiché, in generale, ogni nucleo familiare in cui è presente un minore possiede anche un autoveicolo. Il problema che sorge in questo caso è l’effettiva possibilità di attuare questa manovra. Una recente sentenza della Corte Costituzionale,66 ha infatti stabilito che la tassa automobilistica non può qualificarsi «tributo proprio della regione» e conseguentemente va escluso che la Regione abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa. Inoltre, ha anche ribadito che le Regioni hanno diritto di variare l’importo della tassa originariamente stabilito con decreto ministeriale solamente nei limiti consentiti dalla legge, e, in particolare, non può variarla per tipologia del proprietario del veicolo, potendola variare esclusivamente con riferimento alle categorie stabilite dal decreto ministeriale.

L’inopportunità di utilizzare l’ARISGAM come strumento fiscale per attuare una politica di sostegno alla famiglia si basa invece su un altro tipo di considerazioni. Un primo limite ad un suo utilizzo dipende essenzialmente dal fatto che solo una parte delle famiglie venete utilizza il gas come combustibile da riscaldamento, e ciò confligge con il principio di utilizzare uno strumento a carattere universalistico. Il secondo limite, forse ancora più forte del precedente deriva dal fatto che anche una riduzione dell’ ARISGAM ai suoli livelli minimi consente ai beneficiati risparmi d’imposta veramente esigui in termini assoluti. La riduzione dell’Addizionale di un centesimo di euro al metro cubo, comporta un risparmio annuo per famiglia di appena 10 euro, considerando un consumo medio familiare di 1.000 mc. all’anno. Appare quindi evidente che anche questo tipo di strumento fiscale non può costituire un punto di riferimento per una politica di sostegno a favore delle famiglie con figli.

65 L'ARISGAM è stata istituita nel 1990 dal DLgs. 21 Dicembre 1990, n. 398, in attuazione dell'art.6 della legge 158 del 90. Obbligati al versamento del tributo sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori ovvero i

consumatori stessi che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. 66 Sentenza n.296 del 2003.

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