LA FONDAZIONE LA CONFIGURAZIONE CODICISTICA
7. La tutela dei beneficiar
Collegato al tema dell'organizzazione della fondazione e della sua amministrazione è il tema della tutela dei beneficiari. Il codice civile sull'argomento si limita a prevedere poche norme contenute
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nell'articolo 16 primo comma, dove si prescrive che l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione debbano determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. La norma rileva chiaramente come il modello che ha avuto presente il legislatore fosse l'ente di mera erogazione di denaro o altri benefici a favore di soggetti esterni, i cosiddetti beneficiari; ma tale sistema mal si adatta al caso di fondazioni quali gli istituti di istruzione, ricerca scientifica che realizzino gli scopi istituzionali indipendentemente da alcuna elargizione.
Tuttavia il problema centrale è quello di accertare in quale misura e in che modo le aspettative e le pretese dei possibili destinatari debbano essere tutelate, posto che sino al momento della delibera con cui si procede all'attribuzione tutti coloro che si trovano nella situazione prevista dallo statuto hanno uguale titolo di aspettativa; peraltro è esclusa l'esistenza di un diritto a pretendere per sé il beneficio, da far valere nei confronti della fondazione.
Particolari ipotesi però sono quelle in cui la cerchia dei possibili fruitori, per esempio dell'erogazione di premi o dell'assegnazione di borse di studio, è circoscritta ad un gruppo relativamente limitato di persone. In questi casi giurisprudenza e dottrina ritengono possibile, al fine di assicurare tutela ad interessi non diversamente tutelabili, applicare lo schema della promessa al pubblico ai sensi dell'articolo 1989 e seguenti del codice civile.
Per sopperire parzialmente a questa carenza di protezione degli interessi e delle aspettative dei beneficiari si individua anche la possibilità attribuita dall'articolo 25 codice civile di promuovere un
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controllo pubblico: infatti il ricorso ex articolo 25 consente non solo l'annullamento delle delibere che non siano rispettose della volontà del fondatore ma anche lo scioglimento del consiglio di amministrazione che dimostri di negligere sulle indicazioni dello statuto e di non perseguire in maniera soddisfacente lo scopo dell'ente.
Da indagare e chiarire, a tal proposito, il rapporto tra il controllo amministrativo con i relativi poteri di annullamento ex articolo 25 codice civile e il potere di pronuncia della autorità giudiziaria ordinaria131.
Si collega anche il problema della natura giuridica della situazione dei beneficiari, con riguardo alle due seguenti problematiche:
- il riconoscimento di un eventuale pretesa e della corrispondente azione ad ottenere le prestazioni della fondazione;
- il riconoscimento del diritto a controllare l'amministrazione dell'ente, se essa si svolga in conformità alla legge e allo statuto. Per la prima questione si ritiene132 che un diritto munito di azione potrebbe configurarsi solo quando l'ambito dei beneficiari sia oggettivamente delimitato nello statuto133 e agli organi della fondazione non sia data alcuna facoltà di scelta (la situazione dei beneficiari contemplati nello statuto, quando si tratti di un gruppo specificamente delimitato, non è diversa, come già detto, dalla
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Interessante sotto questo profilo Cass., SS. UU. 19 ottobre 1964 n° 2622, cit., dove si legge: “non esorbita dai limiti della giurisdizione ordinaria il giudice che dichiara inefficace la
delibera con la quale una fondazione di diritto privato, in difetto dell'autorizzazione governativa, eleva il limite di età richiesto dallo statuto per l'assegnazione della borsa di studio annualmente messa a concorso per volontà del fondatore.”
132 RESCIGNO, voce Fondazione, op. cit., n. 18.
133 Si ricordi che lo statuto, sia che provenga dallo stesso fondatore, sia che venga predisposto dall'organo amministrativo, sia infine che vi provveda l'autorità di governo, deve essere considerato, dal punto di vista formale, come negozio unilaterale imputabile alla fondazione, rispetto al quale i terzi sono estranei, anche se ad essi possono essere rivolte alcune previsioni.
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situazione in cui si trovano i destinatari di una promessa al pubblico ai sensi dell'articolo 1989 codice civile). Nel caso di beneficiari eventuali, appartenenti a categoria o gruppi genericamente indicati, si può ritenere esperibile l'azione diretta a provocare l'annullamento della scelta che sia stata compiuta fuori dei termini e delle modalità di esercizio della discrezionalità. La tutela che così si persegue sarebbe la tutela non già di un diritto soggettivo alla prestazione, ma di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale134: chi agisce non richiede per sé la prestazione finale, ma l'annullamento del procedimento viziato e la ripetizione della scelta.
Diverso sarebbe il caso in cui il fondatore avesse definito oggettivamente nello statuto la cerchia dei beneficiari135, senza che sia riconosciuto agli organi della fondazione alcun potere di scelta: qui il promissario deve vedersi attribuito un vero e proprio diritto di credito, ovvero un diritto soggettivo alla prestazione finale136.
Per il secondo quesito si fornisce generalmente una risposta negativa; e proprio in questa limitazione del diritto di agire in confronto della fondazione la più sensibile moderna dottrina ravvisa uno dei punti di maggiore debolezza del vigente diritto delle fondazioni, ed individua
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In questi casi quanti si trovano in possesso dei requisiti richiesti ricevono una protezione indiretta tramite l‟annullamento ex articolo 25 codice civile della delibera degli amministratori che disattende i criteri statutariamente previsti. Siccome la ragione dell‟intervento dell‟autorità amministrativa è quella di assicurare il rispetto della volontà del fondatore, per tale motivo in capo ai beneficiari potrà configurarsi una posizione di interesse legittimo. Per una ricostruzione generale dell‟interesse legittimo cfr. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria
dell'interesse legittimo nel diritto privato, 1967.
135 Esempi tratti da GALGANO, Delle persone giuridiche, op. cit., pag. 282: la fondazione che assegni ogni anno un premio allo studente che abbia ottenuto la migliore votazione in una determinata disciplina; o la fondazione di famiglia che ripartisca le rendite tra i componenti della stessa che versino in una situazione oggettivamente rilevabile (l'essere nubili, coniugati con figli, iscritti all'università).
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GALGANO, voce Fondazione, op. cit., pag. 813; IORIO, op. cit., pagg. 215 e ss., che in tali casi assimilano la situazione dei beneficiari a quella dei destinatari di una promessa al pubblico ex articolo 1989 codice civile.
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soluzioni alternative che meglio esporremo nel capitolo successivo. Tuttavia, attribuendo al singolo beneficiario la possibilità di ottenere, attraverso la pronuncia del giudice, che la condotta dall'organo amministrativo si adegui alla legge, allo statuto e, eventualmente, il risarcimento danni, si allevierebbe l'onere dei controlli che le autorità governativa e giudiziaria sono tenute ad esercitare.
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CAPITOLO III