• Non ci sono risultati.

Il consumatore è tutelato da molte più norme rispetto ai professionisti, in primis la sua tutela giuridica si è orientata in modo particolare verso la tutela contrattuale.

Il contratto stipulato con il consumatore nel contesto di una pratica commerciale scorretta deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. In particolare, la nullità del contratto in oggetto è strumento di protezione dello stesso (che trova origine proprio dalla tutela del consumatore e nella natura imperativa del divieto di pratiche commerciali scorrette) e consente che il consumatore possa decidere di mantenere il contratto valido anche a condizioni diverse da quelle stipulate.101 In molti casi, inoltre, si può pertanto prevedere la possibilità di annullamento del contratto o la modifica, a seguito dei provvedimenti dell'AGCM, o il rimborso di extra costi o penali ritenute illegittime dall'Autorità. Ad esempio nel caso Puma Automotive s.r.l.,102 l'azienda produttrice di autoveicoli, cicli e motocicli, aveva dichiarato per il motoveicolo Tor 150, una cilindrata pari a 150 cc. L'Autorità Garante ha giudicato la società Puma Automotive s.r.l. colpevole di diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, in quanto la reale cilindrata del veicolo, indicata nella carta di circolazione, era di 149 cc. Secondo il Codice della strada, i veicoli di cilindrata inferiore ai 150 cc. non possono circolare in autostrada e quindi è verosimile ritenere che l'indicazione falsa abbia indotto i consumatori ad un comportamento di acquisto che non avrebbero tenuto in mancanza di tale messaggio. Pertanto, l'Autorità garante ha comminato una sanzione di 30'000 euro, tenente conto delle condizioni economiche negative e con bilancio in perdita. Inoltre, ha deliberato che la pratica posta in atto rientrava nella fattispecie delle pratiche commerciali scorrette ed ha imposto, oltre alla sanzione pecuniaria, la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sia sul sito dell'impresa che sui mesili “IN SELLA”, “DUE RUOTE”, “MOTOCICLISMO”. Data la situazione di perdita dell'impresa, già dichiarata in fallimento, non sono state effettuate azioni presso il tribunale ordinario.

101 Ad esempio in quei casi sanzionati dall'AGCM, in cui il messaggio pubblicizza caratteristiche o

prestazioni diverse da quelle presenti nel prodotto o servizio.

102 A

52 Secondo altri punti di vista103, si ritiene che tali contratti siano da considerarsi validi in quanto la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette si applica al comportamento pre-contrattuale del professionista idoneo ad indurre in errore il consumatore e non al contenuto del contratto stesso.

In ogni caso, se sono presenti dolo o violenza intenzionali il contratto è annullabile, mentre le pratiche commerciali sleali sono vietate anche se il professionista non aveva l'intenzione di porle in atto o se non era consapevole di seguire una condotta antigiuridica. Per tutte queste ragioni, l'annullamento del contratto non è da considerarsi uno strumento utilizzabile in ogni caso per combattere le pratiche commerciali scorrette e quindi, tutelare i consumatori.

La tutela della libertà di scelta del consumatore è un elemento centrale su cui si fonda la disciplina analizzata ed è anche definita dal legislatore un diritto irrinunciabile.

In conclusione, quando è dimostrabile che il consumatore non avrebbe concluso il contratto senza il comportamento illecito, la soluzione del caso in esame potrebbe essere l'annullamento del contratto.

Come è stato detto precedentemente, le tutele di professionisti e consumatori si muovono su due binari separati che fanno riferimento ai due decreti del 2007, mentre precedentemente al Codice del consumo si faceva genericamente, quanto alla disciplina pubblicitaria, riferimento sia ai consumatori che ai concorrenti. L'attuale Codice del consumo, infatti si riferisce esclusivamente ai rapporti tra professionisti e consumatori ed esclude ogni altro rapporto104 dalla sua giurisdizione.

Quanto ai consumatori il principale organo a cui i consumatori e le associazioni di consumatori si devono rivolgere per la tutela da pratiche commerciali scorrette e pubblicità illecita è l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Essa è investita dei poteri di tutela nel Codice del consumo, per quanto riguarda i consumatori e le pratiche commerciali scorrette e nel d.lgs. 145/2007 per il rapporto tra professionisti e la pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

Rinviando al capitolo successivo l'analisi della struttura e delle competenze di detta Autorità, si procederà ivi ad analizzare come, nell'ambito dell'autodisciplina

103 G.V

ILLA, Contratto e violazione di norme imperative, Milano, Giuffrè, 1993.

104 Vengono esclusi tutti quei rapporti che si distinguono dal business to consumer, ovvero sono esclusi

53 pubblicitaria, vengano garantiti gli interessi dei consumatori. Come accennato nel precedente par. 2.2 esistono due organi: il Comitato di controllo ed il Giurì.

Il Comitato di controllo è composto da venti membri e si occupa di attività istruttorie per valutare la conformità di una pubblicità al Codice di autodisciplina e per sottoporle successivamente al Giurì. Il Comitato può, e deve, prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da tutti quei soggetti che sono idonei a ricavare un danno da un comportamento pubblicitario illecito. Nel caso venga valutata l'effettiva illiceità del messaggio pubblicitario, viene presentata al Giurì un'istanza di intervento.

Il Giurì è un organo giudicante e uno strumento di tutela dei consumatori, esso infatti, segue le norme dell'autodisciplina seguendo uno procedimento rapido105 ed essenziale. E' composto da venti membri indipendenti ed esperti in giurisprudenza, psicologia, sociologia, pubblicità e comunicazione, presieduti da un alto magistrato. Come detto, l'attività dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, di cui fanno parte Comitato di Controllo e Gran Giurì, si pone come complementare rispetto ale autorità giurisdizionali e amministrative, con l'obiettivo di prevenire comportamenti scorretti nell'ambito della comunicazione commerciale. Sostanzialmente il Giurì applica il diritto interno all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e impone la cognizione di una lite solo se il codice viene rifiutato106.

105 Generalmente la delibera delle decisioni del Giurì non supera le tre settimane dall'istanza. Cfr.

DEODATO G., L'autodisciplina pubblicitaria e il suo Giurì, in Impresa e Stato, n.85, 2008.

106 S

PADA P., Regole e giurisdizioni in concorrenza: il crepuscolo della sovranità, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, p. 25.

54