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Come abbiamo visto in precedenza il conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo determina anche il trasferimento dei correlativi poteri di polizia e pertanto l’amministrazione tenuta ad assolvere le funzioni amministrative in materia è titolare anche dei poteri di polizia amministrativa.

Tali poteri si affermano nella facoltà riconosciuta all’amministrazione competente di disciplinare l’uso del demanio marittimo e di stabilire divieti o obblighi che se non rispettati sono previsti e puniti dall’art. 1164 del codice della navigazione ove si prevede che chiunque non osserva

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una disposizione di legge o regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.

Vi sono poi alcune ipotesi particolari di illeciti inerenti l’uso del demanio marittimo che trovano esplicita previsione nel Codice della Navigazione.

L’occupazione e l’uso del demanio marittimo deve essere preventivamente autorizzato mediante il rilascio di concessione.

Possono quindi verificarsi due distinte ipotesi di violazione di tale principio.

Il primo si verifica allorquando zone del demanio marittimo vengano occupate abusivamente in mancanza di qualsiasi titolo concessorio.

Il secondo, invece, si verifica allorquando pur in presenza di un atto concessorio che legittimi all’uso ed alla occupazione del bene demaniale vengano eseguite innovazioni non autorizzate.

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In questi casi l’art. 54 del codice della navigazione dispone che il capo del compartimento (rectius il dirigente dell’ufficio competente) ingiunga al contravventore di rimettere le cose in pristino stato entro un termine stabilito e che in mancanza procederà l’ufficio a spese del concessionario.

Riveste particolare rilievo il fatto che gli illeciti summenzionati trascendono l’ambito meramente amministrativo, relativo al rapporto tra amministrazione competente e privato, ma costituiscono altresì un illecito penale previsto e punito dall’articolo 1161 cod. nav. da cui discende che chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo, ne impedisce l’uso pubblico è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire un milione.

In questi casi pertanto, l’amministrazione che esercita i poteri di polizia non dovrà limitarsi ad adottare i provvedimenti di ingiunzione previsti dall’art. 54 c.n. ma dovrà altresì comunicare alla Procura della Repubblica del luogo il reato commesso affinchè si proceda all’iscrizione dell’illecito nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 331 e seguenti del codice di procedura penale.

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Dovrà inoltre comunicare l’illecito al Comune del luogo affinché adotti i necessari provvedimenti qualora tale illecito rivesta rilievo sotto il profilo edilizio.

Giova poi evidenziare come l’adozione dei provvedimenti di sgombero e ripristino dell’area demaniale costituisca un atto vincolato per l’amministrazione, non suscettibile di valutazione discrezionale. Peraltro il provvedimento non necessita di particolare motivazione, ulteriore cioè alla specificazione del fatto illecito, giacché il motivo dell’ordinanza di sgombero e remissione in pristino stato inerisce all’esigenza della più sollecita tutela del demanio marittimo e la motivazione è in re ipsa.

Qualora si tratti di innovazione abusiva che rivesta il carattere anche dell’illecito urbanistico interviene la concorrente competenza del Comune per quanto la giurisprudenza sia unanime nel ritenere che la tutela degli interessi urbanistici e quella degli interessi demaniali si muovano su due piani diversi e distinti. Da ciò ne consegue che pur in presenza di una autorizzazione edilizia l’innovazione non autorizzata mantenga inalterato il carattere della violazione sotto il profilo dell’interesse demaniale.

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Allo stesso modo l’eventuale presentazione di una domanda di sanatoria urbanistica non riveste alcun rilievo per quanto attiene alla omessa richiesta di autorizzazione o nulla osta alle variazioni introdotte nella concessione.

Pertanto in assenza di una domanda di sanatoria espressamente indirizzata all’amministrazione concedente non si potrà dar luogo ad una sospensione del procedimento di remissione in pristino stato.

Beninteso il concessionario reo dell’innovazione abusiva potrà avanzare domanda di sanatoria all’amministrazione concedente che, qualora non sussistano motivi ostativi, potrà prenderla in considerazione sospendendo il procedimento di ingiunzione laddove sussistano fondati motivi di un successivo accoglimento.

Un'altra particolare ipotesi di illecito è costituita dalla violazione dell’art. 55 c.n. che prescrive l’autorizzazione del capo del compartimento per la realizzazione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare.

In primo luogo deve precisarsi come con l’emanazione del DPR 26.04.1992, n. 300 si sia prevista la formazione del silenzio assenso qualora l’amministrazione concedente non

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comunichi il proprio diniego trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda.

In secondo luogo deve poi evidenziarsi come l’autorizzazione non sia necessaria nel caso in cui le costruzioni in prossimità della linea di confine demaniale siano previste in piani regolatori già approvati dall’autorità marittima.

Poste queste due premesse è poi possibile osservare come, alla pari delle innovazioni ed occupazioni abusive, laddove si rinvengano nuove opere entro la fascia di trenta metri dalla linea di confine demaniale e le stesse non siano state oggetto di preventiva autorizzazione si ravvisano gli estremi dell’illecito penale di cui all’art. 1161 c.n.

In chiusura sul punto va letto il disposto dell’art. 8 della L. R. Emilia Romagna n. 9/2002, intitolato al “ricorso gerarchico”, a tenore del quale “può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province nell’ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché

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all’ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti”.

8. Concessione del bene demaniale assentita a favore del