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TUTELA LEGALE

Nel documento CONDIZIONI GENERALI (pagine 84-87)

Art. 1

Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico gli oneri di difesa legale e peritale, giudiziale e stragiudiziale – in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede ed autorità – occorrenti alla tutela degli interessi di tutti coloro che hanno con il Comune di Trieste un rapporto di immedesimazione organica e comunque delle persone del cui operato il Comune di Trieste debba rispondere anche a termini dell’art. 2049 del Codice Civile, compresi gli appartenenti agli organi e organismi istituzionali, a seguito dell’apertura di un procedimento penale o civile, in qualità di convenuti o citati in conseguenza di fatti e di atti connessi alla loro carica e/o all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio.

La garanzia vale per la difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o per contravvenzione.

La garanzia comprende la difesa penale dell’Assicurato per reato doloso, a condizione che l’Assicurato venga assolto con sentenza di assoluzione con formula piena passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo o nel caso di sentenza di archiviazione; resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena come pure nel caso di sentenza di patteggiamento (in quest’ultimo caso trattasi di vera e propria sentenza di condanna).

La garanzia comprende la difesa in caso di citazione in qualità di testimone in procedimento connesso, a norma dell’art. 210 c.p.p.;

La garanzia s’intende inoltre estesa a:

a) procedimenti per responsabilità amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio, relativi ai sinistri per fatti/atti colposi di competenza del Giudice Amministrativo.

b) procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile, relativamente al rimborso delle spese legali sostenute dall’Assicurato sottoposto al giudizio della Corte dei Conti a condizione che l’Assicurato sia definitivamente prosciolto (legge n. 639 del 20/12/1996)

c) sicurezza sul luogo di lavoro – D.lgs.n. 626/94 – per i sinistri relativi all’inosservanza involontaria delle norme di cui al D.lgs. n. 626 del 19/9/1994 “ Attuazione delle Direttive

CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

d) La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per la formulazione dell’istanza di ammissione al pagamento, nel caso di adempimento nei termini. Nel caso in cui l’Assicurato scelga di fare opposizione il rimborso delle spese legali è dovuto in caso di sentenza più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata.

e) Cantieri temporanei e mobili – D.lgs. n. 494/96 – per i sinistri relativi all’inosservanza delle norme di cui al D.lgs. n. 494 del 14/8/1996 “Attuazione della Direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per l’ammissione al pagamento della sanzione amministrativa comminata o di quelle sostenute per l’opposizione al pagamento solo nel caso in cui l’esito del ricorso è favorevole all’Assicurato.

Art. 2 Rischi esclusi La garanzia non sarà operante nei seguenti casi:

a) se l’Assicurato risulta perseguito in sede penale per reato doloso, salvo il caso in cui sia assolto con sentenza di assoluzione con formula piena passata in giudicato, oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo, o con sentenza di archiviazione. Nel caso di sentenza assolutoria non passata in giudicato, la prestazione assicurativa si intende limitata alle sole spese di assistenza giudiziaria di primo grado;

b) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio, alle mansioni, ovvero alle competenze di mandato dell’Assicurato;

c) se sussiste conflitto di interessi tra il Comune di Trieste e l’Assicurato, ovvero tra l’Assicurato e la Società;

d) nelle controversie relative al rapporto di lavoro e sindacali, salvo le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti che, al momento in cui è sorto il fatto che ha dato origine all’azione di tutela, risultavano regolarmente iscritti nei libri contabili obbligatori;

e) nelle azioni relative al recupero di crediti inerenti le attività svolte dall’Assicurato, salvo che si tratti di azioni intese a stabilire il buon diritto del credito;

f) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato;

g) di natura contrattuale con la Società;

h) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;

i) relativi a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalle norme.

k) relativi a sinistri da inquinamento dell’ambiente, salvo che si tratti di inquinamento accidentale.

Art. 3

Inizio e termine della garanzia

L’assicurazione vale per le notifiche di atti che configurino l’inizio di un procedimento processuale ricevute per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che le stesse siano conseguenti a fatti o atti posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell’assicurazione.

Nel caso di decesso dell’Assicurato o di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell’autorità preposta, l’assicurazione vale per le notifiche ricevute per la prima volta dallo stesso o, in caso di decesso, dai suoi eredi o dal curatore testamentario, nei 2 anni successivi alla scadenza della presente polizza, a condizione che tali notifiche siano conseguenti a fatti o atti in essere in vigenza di contratto.

Si precisa che i fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 4

Libera scelta del legale

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico che provvederà a rimborsare le spese relative alla conclusione di ciascun grado di giudizio.

Art. 5

Liquidazione dei danni e delle spese

La Società liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito.

Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell’Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitali e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva competenza della Società.

Rimarranno invece a carico dell’Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal giudice, le multe e le ammende.

Art. 7

Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro

L’Assicurato che riceve un atto – intendendosi per tale la notifica di un atto (citazione, avviso di garanzia, etc.) che configura l’inizio di un procedimento processuale nei suoi confronti dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 30 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro alla Società.

L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari ed ogni altra comunicazione relativa al sinistro, oltre al nominativo del legale o del perito cui ha assegnato la causa.

Art. 8

Limiti di indennizzo

La garanzia opera con il massimale di € 15.000,00.- per persona, con il limite di € 100.000,00.- per sinistro e € 200.000,00.- per anno assicurativo.

Art. 9

Coesistenza con assicurazione R.C.

Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza.

Qualora sussista un interesse diretto dell’Assicurato e lo stesso intenda affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall’ assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza.

Art. 10

Costituzione del premio

Il premio della presente assicurazione verrà parametrato sull’ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.

Nel documento CONDIZIONI GENERALI (pagine 84-87)