• Non ci sono risultati.

Tutela Legale

Nel documento Guidare Protetti Due Ruote (pagine 54-58)

Sezione F

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

LA RESPONSABILITA CIVILE AUTO

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

ASSISTENZATUTELA LEGALE NO O

2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

3) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, so-spensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;

4) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene pre-stata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene pre-stata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.

Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili dalla Controparte:

- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;

- le eventualispese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzatada AXA Assistance, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;

- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance;

- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;

- le spese di giustizia.

Ar t. F.2 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si pro-tragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o con-nesse;

• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Ar t. F.3 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si ri-ferisce.

Tutela Legale

Ar t. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. F.1 - Tutela legale, valgono altresì in favore del Contraente come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stra-dali.

COSA NON ASSICURO

Ar t. F.5 - Esclusioni Garanzia Tutela legale Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;

b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

c) per fatti dolosi delle persone assicurate;

d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;

e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di cir-colazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, di-mostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.209/2005;

f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’in-fluenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n.

285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimbor-serà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;

h)per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;

i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L’Assicurato è tenuto a:

• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;

• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Tutela Legale

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

LA RESPONSABILITA CIVILE AUTO

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

ASSISTENZATUTELA LEGALE NO O

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

La garanzia è prestata con il limite mas- ====

simo di € 12.000,00 per ogni sinistro.

Tutela legale

Scoper to o Franchigia Limite di indennizzo

Garanzia

Garanzia Tutela legale (Ar t F.1) Tutela Legale

Nel documento Guidare Protetti Due Ruote (pagine 54-58)

Documenti correlati