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Ulteriori condizioni preclusive all’accesso

In sede di istruttoria della domanda di aiuto, devono essere verificate ulteriori condizioni preclusive alla concessione dell’aiuto, così come previste dal par. 12.1

“Affidabilità del richiedente” delle Disposizioni Generali le quali costituiscono parte

12 Bando T.I. 8.5.1 integrante e sostanziale per quanto non espressamente previsto dal presente bando.

A tal fine, secondo quanto indicato nelle Disposizioni Generali, è previsto:

per il richiedente (soggetto privato)

1. non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2. (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Ammini-strazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;

3. non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di falli-mento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

5. non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n.

283/1962 (laddove previsto nel bando).

6. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici pre-cedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013 (Misura 227), non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;

7. non aver subito una revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora intera-mente restituito l’importo dovuto;

8. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L.

266/05 (sono esclusi i privati proprietari che non svolgono attività di impresa).

Con riferimento al par. 12.1.1 “Documentazione antimafia” delle Disposizioni Generali, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 euro, si procede alla verifica dell’assenza di informazioni interdittive alla stipula della concessione. Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà effettuata tramite l’accesso alla Banca Dati Nazionale unica della per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita dall’art.

96 del D.lgs. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193, una volta ritenuta ammissibile la Domanda di Sostegno e, comunque, prima di

13 Bando T.I. 8.5.1 autorizzare la liquidazione della Domanda di Pagamento, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 co. 3 del d.lgs. 159/11.

A tal fine, il Beneficiario è tenuto ad allegare alla Domanda di Sostegno e di Pagamento, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione (Allegati n. 8.1, 8.2 e 8.3).

Il certificato non è comunque richiesto, ai sensi del citato D. Lgs. 159/2011, “per i rapporti fra i soggetti pubblici” (esenzione per Ente pubblico).

per il richiedente (soggetto pubblico)

1. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici pre-cedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013 (Misura 227), non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;

2. non aver subito una revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora intera-mente restituito l’importo dovuto.

Inoltre, deve essere verifcato:

 il rispetto dei limiti di spesa ammissibile indicata al successivo paragrafo 11 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 11 del presente Bando;

 la cantierabilità degli investimenti. Sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc.). Per l'intervento D.1 l'esecutività è determinata dalla preventiva acquisizione della nota di conformità tecnica alle disposizioni normative della “relazione preliminare” e del

“preventivo di spesa” rilasciata dell'UOD Foreste;

 nel caso di istanze che contengano la richiesta di finanziamento per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione forestali e/o strumenti equivalenti - intervento D.1) - queste, devono essere corredate dalla nota della competente UOD regionale che definisce conforme il piano di lavoro ed il preventivo di spesa che sarà oggetto dell'istanza di finanziamento stessa al disposto della L.R. 11/96. Sul

sito della Regione Campania

http://www.agricoltura.regione.campania.it/foreste/PAF/PAF_modello_relaz_preli minare.pdf è possibile reperire il format della relazione preliminare di Piano di Assestamento/ gestione forestale, prevista all'art. 8 comma 1, lettera d, Allegato A

14 Bando T.I. 8.5.1 della L.R. 11/96, da adottarsi nella fase iniziale del procedimento istruttorio di finanziamento/approvazione dei piani stessi;

 i soggetti pubblici richiedenti, nel caso dell'intervento D.1) - Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione forestali e/o strumenti equivalenti, non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo piano di gestione forestale e/o mai restituite le somme percepite;

 gli interventi finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive dovranno essere accessibili e al servizio dei cittadini gratuitamente (nei limiti del periodo di impegno). Il progetto di intervento dovrà dare evidenzia di tale condizione.

 il sostegno alle spese ammissibili nell'ambito del presente bando non deve portare ad un aumento sostanziale del valore del bene oggetto dell'investimento o un ritorno economico per i proprietari e gestori dei boschi ma è finalizzato all’aumento del valore ambientale, della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità degli ecosistemi forestali. A tal fine, il beneficiario deve produrre una relazione tecnica descrittiva (le cui caratteristiche sono riportate nel successivo paragrafo 13), redatta da un tecnico abilitato e iscritto ad Albo professionale, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite dalla normativa vigente, attraverso la quale deve essere giustificata la finalità climatico-ambientale dell’investimento e del contributo ai sui indicati obiettivi, dei singoli interventi previsti.

Per tale motivi non saranno finanziati interventi colturali inerenti particelle forestali individuate a prevalente funzione produttiva nei boschi pianificati e ricomprese nel piano dei tagli di cui all'art. 5 Allegato A della L.R. 11/96 come interventi a macchiatico positivo. A tal proposito le autorizzazioni, rilasciate dall'Ente competente territorialmente, per gli interventi colturali attinenti a tale tipologia, dovranno contenere informazioni in merito a:

 consistenza dell’investimento in relazione alla massa da asportare, sia principale che secondaria, e agli altri interventi previsti (es. rinfoltimento, riceppatura, ecc.) con riferimento alla natura del medesimo, ossia al fatto che trattasi di investimento volto al miglioramento della resilienza del pregio ambientale e del potenziale di mitigazione delle foreste;

 valore del prezzo di macchiatico che deve essere negativo;

 compatibilità dell’investimento medesimo con le previsioni del Piano di Gestione Forestale (se previsto);

 stato di validità del Piano di Gestione Forestale (vigente/non vigente/in regime di proroga);

 negli interventi di natura selvicolturale previsti all'art. 9 “Spese ammissibili” ed

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