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Con il presente atto normativo vengono attuate le disposizioni della legge sul CO2. In tal modo viene portato avanti il passaggio a una società a basso tenore di gas serra. La revisione della legge sul CO2

non si basa su divieti, ma sulla combinazione collaudata di incentivi finanziari, investimenti e progresso tecnico. Essa è strutturata in modo socialmente sostenibile poiché la maggior parte delle tasse è ridi-stribuita alla popolazione. Sotto il profilo economico, il passaggio a un mondo più favorevole al clima offre opportunità di crescita e incentivi all’innovazione, in particolare per la ricerca e per le imprese nel settore delle tecnologie pulite. La legge crea le condizioni quadro per evitare investimenti sbagliati. Inol-tre, con il calo del consumo di energie fossili, diminuisce la dipendenza dall’estero. La legge supporta gli investimenti sostenibili negli edifici e nelle infrastrutture. La revisione crea in tal modo mandati per le imprese indigene. Nel contempo i provvedimenti comportano un aumento dei costi dell’energia per le imprese che continuano a puntare sulle energie fossili. Ciò può penalizzare la competitività delle im-prese (in questione), in particolare se i partner commerciali non attuano provvedimenti di politica clima-tica paragonabili. Dal punto di vista economico, i principali provvedimenti atti al raggiungimento degli obiettivi sono i provvedimenti di promozione mediante il Fondo per il clima (in particolare nel settore degli edifici), la tassa sul CO2 applicata ai combustibili con i relativi provvedimenti di attenuazione, il SSQE, i valori soglia per gli edifici, nonché l’obbligo per gli importatori di carburanti di compensare una parte delle emissioni di CO2 con provvedimenti in Svizzera e all’estero.

Nel settore degli edifici, la tassa sul CO2 sui combustibili, i valori soglia per il CO2 e le misure di pro-mozione del Fondo per il clima comporteranno riduzioni delle emissioni. In questo settore, i costi sup-plementari dovuti ai nuovi valori soglia per il CO2 sono moderati. Le nuove costruzioni sono già oggi solitamente riscaldate senza emissioni di CO2 poiché, di regola, le relative tecnologie sono economica-mente sostenibili. In caso di ristrutturazioni, attualeconomica-mente solo il 5 per cento dei riscaldamenti viene an-cora sostituito con soluzioni a base di agenti energetici fossili. I nuovi valori soglia per il CO2 ammettono ancora impianti di generazione di calore a combustibili fossili solo se l’abitazione è sufficientemente isolata. L’allacciamento a reti di teleriscaldamento funzionanti con agenti energetici fossili prodotti da centrali termiche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani continua a essere ammesso poiché le emissioni di CO2 sono attribuite al generatore di calore. Inoltre, per motivi tecnici o economici oppure a causa della protezione di interessi pubblici preponderanti, possono essere previsti requisiti meno severi.

La tassa sul CO2 comporta costi supplementari per gli edifici riscaldati con combustibili fossili. Chi ri-scalda in modo rinnovabile non paga inoltre alcuna tassa sul CO2 e beneficia interamente della sua ridistribuzione. Già oggi quattro economie domestiche su dieci non pagano alcuna tassa sul CO2 poiché non riscaldano con vettori energetici fossili e quindi non producono CO250. Nel complesso, il mercato indigeno degli impianti di generazione di calore trae profitto dai provvedimenti nel settore degli edifici, il mercato di vendita per i carburanti fossili e la loro catena di creazione del valore diminuisce.

Il Fondo per il clima sostiene finanziariamente in modo determinante i provvedimenti nel settore degli edifici, da un lato, tramite il proseguimento del Programma Edifici esistente e, dall’altro, mediante nu-merosi nuovi provvedimenti come la promozione dell’utilizzo diretto della geotermia, la sostituzione del riscaldamento o contratti di rendimento energetico e soluzioni di copertura dei rischi. Di ciò approfittano in particolare i proprietari degli edifici, ma anche i locatari. Il Fondo per il clima può inoltre sostenere finanziariamente anche i fornitori di energia, come le aziende municipali o altri fornitori locali di energia,

50 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/costruzioni-abitazioni/edifici/settore-energetico.html

nonché tutte le parti coinvolte nella costruzione di reti termiche (fornitore di calore, gestore/proprietario della rete, Comune di ubicazione e consumatori di calore).

Nel settore dei trasporti, le prescrizioni in materia di CO2 applicabili alle automobili, agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri, nonché d’ora in avanti anche ai veicoli pesanti, creano incentivi volti a incre-mentare l’importazione di veicoli a emissioni più ridotte. I costi supplementari derivanti dall’acquisto di tali carburanti sono compensati a livello aziendale dal risparmio di carburante. Tuttavia, gli effetti re-bound possono comportare un aumento dei chilometri percorsi indotto dal minore consumo di carbu-ranti, in altri termini Il miglioramento dell’efficienza energetica a livello di consumi è azzerato dall’au-mento dei chilometri percorsi, di conseguenza i gas serra emessi non diminuiscono.

Anche l’obbligo per gli importatori di carburanti di adempiere almeno il 3 per cento dell’obbligo di com-pensazione con provvedimenti volti a ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti comporterà una riduzione delle emissioni per i veicoli a benzina e diesel. I provvedimenti nel settore dei trasporti ridurranno perciò il consumo di carburanti fossili per chilometri percorsi grazie a una maggiore efficienza dei veicoli in termini di riduzione del CO2, nonché mediante la sostituzione di carburanti fossili con carburanti rinnovabili. Detti provvedimenti pongono però soltanto incentivi esigui alla riduzione dei chilometri percorsi complessivamente. L’impostazione dei provvedimenti lascia ai vari gruppi di desti-natari (importatori di veicoli e importatori di carburanti) un margine di manovra sulle modalità di riduzione delle emissioni.

A partire dal 2025, gli importatori di veicoli saranno confrontati a requisiti di riduzione più severi e per gli importatori di veicoli pesanti saranno introdotti per la prima volta valori obiettivo di CO2; ciò richiede l’adeguamento dei modelli aziendali verso veicoli più efficienti. L’onere esecutivo per il settore automo-bilistico non dovrebbe cambiare molto per i veicoli leggeri, mentre per i veicoli pesanti l’esecuzione potrà verosimilmente essere attuata anche senza nuovi obblighi di trasmissione dei dati per gli importatori.

In futuro, gli importatori di carburanti dovranno compensare una quota maggiore delle loro emissioni.

Per evitare che i costi delle prestazioni di compensazione siano addossati dagli importatori ai consuma-tori in maniera eccessiva, è previsto un limite massimo per il supplemento sulla benzina e sul diesel. Il supplemento massimo ammonterà a 10 centesimi al litro fino al 2024 e a 12 centesimi al litro a partire dal 2025. Ciò può comportare costi supplementari di X l’anno per le economie domestiche e le imprese che utilizzano veicoli a carburanti fossili. Se gli importatori di carburante riscuoteranno un limite massimo è, tuttavia, una questione aperta e dipende in particolare dalla situazione competitiva e dai margini.

Finora il limite massimo è stato di 5 centesimi al litro, ma non è mai stato applicato. Le economie dome-stiche senza auto o con un veicolo elettrico non sono toccate da ciò. Gli attuali requisiti per il rilascio di attestati per riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono mantenuti per il periodo 2022-2030 con alcuni adeguamenti. In virtù dell’Accordo di Parigi, d’ora in poi tutti i Paesi devono perseguire propri obiettivi di riduzione, pertanto la disponibilità della compensazione all’estero diminuisce. La condizione per i progetti di compensazione all’estero è che la Confederazione stipuli accordi bilaterali con i Paesi che garantiscono l’addizionalità delle riduzioni certificate delle emissioni. È possibile che la disponibilità di progetti di compensazione retroceda anche in Svizzera, poiché una quota crescente delle emissioni è già trattata con provvedimenti di politica climatica di altro tipo. Nel complesso i prezzi per ogni tonnel-lata compensata aumentano. Gli importatori di carburante possono addossare questi costi ai consuma-tori (imprese ed economie domestiche) con una maggiorazione di 12 centesimi al litro. Aumenta anche la disponibilità massima al pagamento degli assoggettati all’obbligo di compensazione, poiché l’ammon-tare della sanzione è fissato da 160 a 320 franchi per tonnellata di CO2 in Svizzera e a 100 franchi per tonnellata di CO2 all’estero. Rispetto alla legge vigente, i costi di una prestazione chilometrica media potrebbero dunque aumentare di circa 50 franchi l’anno.

D’ora in poi, sarà riscossa una tassa per l’acquisto di biglietti aerei e per i voli in partenza assoggettati al diritto svizzero dei trasporti. Sui voli di linea e charter sarà imposta una tassa per passeggero da 30 a 120 franchi per biglietto aereo, a seconda della distanza percorsa e della classe. Le imprese di tra-sporto aereo assoggettate alla tassa potrebbero addossare ai passeggeri la maggior parte dei costi supplementari causati dalla tassa e dall’esecuzione. I viaggi aerei diventeranno dunque lievemente più

costosi. Chi offre viaggi aerei o rilascia biglietti deve indicare separatamente la tassa e indicare inoltre le emissioni di gas serra previste, assumendosi dunque un onere supplementare.

Queste tasse nel traffico aereo sono parzialmente strutturate come tasse d’incentivazione. Il 51 per cento delle entrate sarà ridistribuito alla popolazione e all’economia, mentre il restante 49 per cento sarà a destinazione vincolata per riduzioni delle emissioni in particolare nel trasporto aereo. Grazie alla ridi-stribuzione, solo il 10 per cento circa della popolazione sarà maggiormente gravato finanziariamente51. Per le imprese di trasporto aereo che attuano provvedimenti di riduzione sostanziale delle emissioni, si riducono anche le aliquote delle tasse. Le imprese di trasporto aereo, i fornitori di viaggi aerei, gli emit-tenti di biglietti e gli esercenti di aeromobili si assumono un onere amministrativo supplementare. Al contempo, però, una parte considerevole delle entrate della tassa sarà utilizzata per promuovere prov-vedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra, in particolare per lo sviluppo e la produzione di carbu-ranti alternativi per l’aviazione, che ne potrà quindi beneficiare.

Nell’industria, la tassa sul CO2 incentiva, direttamente o indirettamente, a ridurre ulteriormente le emis-sioni di gas serra mediante l’impegno di riduzione e il sistema di scambio di quote di emisemis-sioni (SSQE) o il regime di opt-out. Secondo la teoria economica, gli strumenti di economia di mercato quali la tassa sul CO2 o il SSQE sono molto efficienti sotto il profilo dei costi poiché affidano al mercato la decisione sull’ambito di riduzione delle emissioni e sull’ammontare dei relativi costi. Le deroghe come gli impegni di riduzione possono diminuire notevolmente l’efficienza in termini di costi. Fino al 2030, la tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili potrà aumentare progressivamente fino a un massimo di 210 franchi per tonnellata di CO2, qualora necessario per la protezione del clima. L’estensione della possibilità di esenzione dalla tassa sul CO2 a tutte le imprese e a determinate aziende di diritto pubblico (ad es.

piscine, piste di ghiaccio, ospedali) aumenta proporzionalmente l’onere esecutivo per le autorità e le imprese. Ritenuto che, d’ora in poi, potranno chiedere l’esenzione anche imprese che, in considerazione del carico fiscale e della posizione concorrenziale non ne hanno la necessità, all’onere supplementare non sarà contrapposto alcun vantaggio economico. In considerazione delle soglie e del nuovo regime di opt-out, si prevedono 50 partecipanti supplementari nel SSQE.

I diversi strumenti di promozione del Fondo per il clima possono favorire produttori di gas rinnovabile proveniente dalla biomassa (ad es. impianti di produzione di biogas o di gassificazione del legno agricoli o industriale/commerciali) o dall’energia elettrica rinnovabile (impianti power to gas), ma anche Comuni, città e Cantoni, in quanto nella fase pilota e di dimostrazione la Confederazione è in grado di coprire meglio i rischi finanziari. Alle imprese che sviluppano e commercializzano prodotti e servizi innovativi e rispettosi dell’ambiente saranno d’ora in avanti garantiti mutui sino a 5 milioni di franchi, invece degli attuali 3 milioni di franchi al massimo.

Anche gli ulteriori provvedimenti per il coordinamento e il sostegno di provvedimenti di adeguamento e per la formazione e la comunicazione in materia di clima contribuiscono, in combinazione con i prov-vedimenti descritti, agli obiettivi climatici nazionali e globali. Pure provprov-vedimenti mirati in altri settori, quali la politica energetica, dei trasporti o agricola, nonché il sostegno dei provvedimenti volontari degli operatori dei mercati finanziari possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici. La verifica regolare dei rischi finanziari legati al clima da parte delle autorità di vigilanza potrebbe accrescere la consapevolezza degli istituti finanziari in materia di clima.

I provvedimenti di politica climatica comportano un’imputazione massiccia, secondo il principio di cau-salità e come tale più equa, dei costi esterni del consumo di agenti energetici fossili. A causa del rialzo dei prezzi, la richiesta di beni a elevato consumo energetico e combustibili fossili è minore. Questo effetto è un obiettivo importante dei provvedimenti di politica climatica ed è quindi auspicato.

51 https://sotomo.ch/site/wp-content/uploads/2020/04/sotomo_Flugticketabgabe_2020.pdf

5 Rapporto con il diritto internazionale

L’ordinanza proposta è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, segnatamente con l’accordo SSQE tra la Svizzera e l’UE e con l’Accordo di Parigi.

Le disposizioni previste relative al sistema di scambio di quote di emissioni garantiscono in particolare che l’accordo SSQE possa essere attuato senza problemi anche dopo il 2022, conformemente alle norme vigenti nell’UE a partire dal 2021. Nei prossimi anni la compatibilità del SSQE svizzero e di quello dell’UE dovrà essere costantemente verificata alla luce dei possibili adeguamenti apportati al SSQE dell’UE.

L’Accordo di Parigi impone alla Svizzera determinati obblighi in materia di riduzione delle emissioni di gas serra, ad esempio la definizione e il rispetto degli obiettivi climatici nazionali. La presente ordinanza tiene conto di questi obblighi, garantendo che i provvedimenti di riduzione delle emissioni o di stoccaggio di carbonio possano essere computati una sola volta per il raggiungimento di un obiettivo climatico nazionale.

Il sistema CORSIA dell’ICAO, che mira a una crescita dell’aviazione civile internazionale neutra in ter-mini di emissioni di CO2 a partire dal 2021 e al quale la Svizzera partecipa sin dall’inizio insieme a 82 altri Stati, sarà valido per il momento fino al 2035 e in seguito, a seconda degli effetti, sarà mantenuto o sostituito da un nuovo sistema. I certificati relativi al CO2,creati mediante progetti di compensazione in uno Stato («Stato partner») e computati da un operatore di aeromobile nel CORSIA, non possono es-sere computati contemporaneamente dallo Stato partner nel proprio obiettivo climatico nazionale52.

52 Cfr. ICAO (2019), Eligibility Criterion 7, pag. 3.

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