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NORMATIVA VIGENTE ED APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA BIM

2.4.4. UNI 11337

La Commissione Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio dell’UNI, nel Gennaio 2017 ha dato avvio alla definizione della Norma UNI11337 – Edilizia ed opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni, di cui il completamento è stato portato a termine ad inizio 2020.

La norma è attualmente divisa in dieci parti e ciascuna specificatamente tratta uno degli aspetti del BIM.

La parte 1 “modelli, elaborati ed oggetti” tratta gli aspetti generali della gestione digitale del processo informativo come, ad esempio, la struttura degli strumenti utilizzati per trasmettere e condividere le informazioni, la gestione informativa del processo (di ideazione, produzione o esercizio, sia di nuova costruzione che di conservazione, riqualificazione o recupero) ma anche del prodotto, che sia edificio o infrastruttura. Son dunque contenute nozioni sui concetti di

“dato”, “informazione” e “contenuto informativo”, modalità di trasmissione e rappresentazione attraverso la modellazione e gli elaborati, il significato di oggetti digitali e strutture informative.

La parte 2 riguarda i “Criteri di denominazione e classificazione di modelli, prodotti e processi” e mira a definire in modo univoco le relazioni che intercorrono tra le informazioni riferite ai diversi elementi in base agli elaborati in cui questi vengono mensionati.

48 La parte 3, “Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione”, introduce le schede informative digitali, definendone le caratteristiche e gli attributi caratterizzanti. È presente in questa parte la suddivisione tra LOG, e cioè il Livello di Geometria (che equivale al LoD, ovvero Livello di Dettaglio) del modello, e LOI, Livello di Informazione. Insieme, LOG e LOI contribuiscono a definire il Livello di Sviluppo, LOD, come precedentemente accennato. In particolar modo, si individuano una serie di livelli, riconosciuti con l’acronimo internazionalmente LOD (Level of Development). Differentemente da quanto stabilito dall’ AIA (American Institute of Architects), la quale ha individuato cinque livelli di sviluppo indicati come:

 LOD 100: concettuale,

 LOD 200: geometria approssimativa,

 LOD 300: geometria precisa,

 LOD 400: fabrication,

 LOD 500: as-built,

I livelli di sviluppo, coerenti con la fase corrispondente di processo, si identificano secondo la norma UNI 11337, attraverso una scala alfabetica e sono:

 LOD A oggetto simbolico (2D)

 LOD B oggetto generico (Ingombro)

 LOD C oggetto definito

 LOD D oggetto dettagliato

 LOD E oggetto specifico (prodotto e commercializzato)

 LOD F oggetto eseguito (As built)

 LOD G oggetto aggiornato (gestione e manutenzione)

La parte 4 della norma, intitolata “Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati ed oggetti”, tratta gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione digitalizzata del processo progettuale ed informativo relativo al settore delle costruzioni. L’obiettivo di questa sezione è quello di descrivere gli obiettivi da raggiungere per ciascuna fase di progetto (di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo), nonché i modelli producibili, gli elaborati, gli oggetti, gli strumenti mediante i quali gli obiettivi vengono raggiunti.

La parte 5, “Flussi informativi nei processi digitalizzati”, definisce i ruoli, le regole ed i flussi indispensabili alla produzione, gestione e trasmissione delle informazioni.

La parte 6 riguarda le “Linee guida per la redazione del capitolato informativo”, un documento indispensabile in ogni opera pubblica, predisposto dal committente, che contiene le esigenze e i requisiti informativi richiesti agli operatori ai quali viene domandato di presentare

49 un’offerta per prestazioni offerte nella sfera BIM.. In questa parte della norma vengono fornite indicazioni su quali devono essere i contenuti minimi del capitolato, vale a dire la definizione dell’oggetto principale per cui si propone una prestazione BIM, le obbligazioni secondarie, le responsabilità dei soggetti coinvolti ed i diritti e gli obblighi di ciascuna parte.

È considerata altamente importante la parte 7, denominata “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi”, che ha lo scopo di definire nel dettaglio le caratteristiche ed il livello di formazione delle figure che intervengono nei processi edili.

In particolare, la normativa determina le seguenti figure professionali :

 CDE Manager: ha il compito di gestire il cloud, l’ambiente di condivisione dei dati dove verranno caricate tutte le informazioni relative all’unico modello tridimensionale;

 BIM Manager: è il gestore dei processi digitalizzati, è colui che si occupa di gestire tutto il sistema dal vertice. Questa figura potrebbe indica un soggetto professionale con caratteristiche simili al RUP;

 BIM Coordinator: è il coordinatore dei flussi informativi di commessa, ha il compito di far interagire le diverse competenze coinvolte in fase di redazione del progetto, ad esempio gli impiantisti, gli strutturisti, l’architetto;

 BIM Specialist: è la figura più esperta per quanto riguarda la gestione e la modellazione in BIM all’interno dell’organico dell’azienda o dell’ente.

La parte 8 descrive i “Processi integrati di gestione delle informazioni e delle decisioni” e fornisce linee guida per l’applicazione del BIM ai differenti processi di settore.

Nella parte 9, “Gestione informativa in fase di esercizio (Due Diligence, Piattaforma collaborativa e Fascicolo del fabbricato)” vengono definite e normate la Due Diligence, il rilievo digitale (nuvole di punti, tomografie termografie, la loro acquisizione e gestione), le regole di costruzione delle Piattaforme di Collaborazione ed infine, il Fascicolo del Costruito digitale, riferito, non solo l’edilizia, ma anche le infrastrutture e l’ambiente antropomorfo, per tutto il ciclo di vita dell’opera.

La parte 10, “Organizzazione delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”, affronta innovative tematiche del BIM nel campo degli aspetti di gestione amministrativa e le applicazioni future, (Pavan, 2020). Viene qui affrontato un argomento che in Building Smart International (BSI) prende il nome di E-permit BIM, ovvero quell’insieme di processi che rendono possibile ottenere un controllo automatico, finalizzato al rilascio di un titolo abilitativo o un’autorizzazione amministrativa relativa a un certo progetto elaborato in ambiente BIM.

50 2.4.5. Linee guida ANAC

Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), colloca l’ANAC in posizione centrale e le attribuisce spinose funzioni normative e decisionali. Il ruolo centrale e decisivo dell’ANAC emerge, in particolare, dall’art. 213, in cui si dichiara che le attività di vigilanza, controllo e regolazione sui contratti pubblici, nei limiti di quanto stabilito dal codice, sono responsabilità dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). La più importante novità è costituita proprio dall’attribuzione dell’incarico di regolazione all’ANAC. Tale funzione implica l’elaborazione di linee guida, bandi – contratti – tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, ma non per questo meno vincolanti. L’obiettivo è dunque un atto di regolazione, con risultato riscontrabile nell’efficace conformità nell’ attività degli operatori del settore.

Le linee guida dell’ANAC si possono classificare come:

a) linee guida “vincolanti”: quando integrano o completano il contenuto normativo del Codice, ai fini della sua attuazione;

b) linee guida “non vincolanti”: quando si limitano a fornire indicazioni operative o un’interpretazione del Codice. Anche questa categoria di linee guida non richiede una puntuale motivazione per la loro inosservanza (analogamente alle circolari interpretative).

L’Obiettivo di ANAC è quello di elaborare indicazioni da aggiungere prescrizioni del Decreto BIM, che vanno a fornire un supporto pratico agli operatori del settore delle costruzioni, pur mantenendo tali indicazioni un valore non vincolante.

2.4.6. Decreto-legge n. 32/2019

Un ulteriore documento su cui è opportuno e che completa il quadro normativo del settore degli appalti pubblici italiani includendo anche il ruolo che il BIM ricopre al suo interno, è costituito dal Decreto-legge n. 32/2019, il cosiddetto Decreto “sblocca cantieri”.

Il provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, istituisce in via d’urgenza disposizioni e normative che riguardano:

 Il rafforzamento del settore dei contratti pubblici,

 La maggiore tempestività negli interventi infrastrutturali,

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 Il proposito della rigenerazione urbana,

 La ricostruzione dopo alcuni eventi terrestri occorsi particolari arre del territorio.

In particolare, l’articolo 1 comma 20 lettera gg) fa riferimento ad alcune modifiche previste all’articolo 216 del Codice degli appalti, che riguarda Disposizioni transitorie e di coordinamento.

Nel decreto si indica la richiesta al Governo di definire, all’interno del regolamento, alcune disposizioni che mirino all’integrazione della norma. Sempre all’interno del regolamento dovranno essere inserite delle specificazioni in materia di nomina, ruolo e compiti del RUP, progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto.

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PARTE 3

CASO STUDIO: LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL

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