• Non ci sono risultati.

L’unità produttiva

una conferma dei limiti dell’intervento bilaterale di Stefano Rossi

2. Il Fondo di integrazione salariale per il sostegno al reddito dei lavoratori durante la pandemia

2.1. L’unità produttiva

La concessione dell’assegno ordinario da parte del FIS dovrebbe, comunque, prescin-dere dall’unità produttiva (21) in cui si è verificata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, poiché il fine del Governo è quello di tutelare, sull’intero territo-rio nazionale, i lavoratori colpiti dalla crisi economica ad opera dell’emergenza epide-miologica. Ed infatti, rispetto al d.l. n. 9/2020 il Governo non parla più di unità pro-duttive al fine di poter accedere alle misure di sostegno al reddito (22).

Il concetto di unità produttiva potrebbe invece venire in rilievo per individuare le organizzazioni sindacali da coinvolgere nell’informazione, nella consultazione e nell’esame congiunto (23), facendo riferimento, quindi, a quelle comparativamente più rappresentative su base nazionale, territorialmente competenti rispetto all’unità pro-duttiva. Pertanto, dovranno essere stipulati tanti accordi sindacali quante sono le unità produttive dislocate territorialmente in provincie diverse da quella della sede legale;

mentre se le stesse sono ubicate nella stessa provincia allora si potrebbe sottoscrivere un unico accordo, essendo competenti le medesime organizzazioni territoriali (vedi § 2.5).

2.2. Il pagamento

Novità di rilievo rispetto al d.l. n. 9/2020, successivamente rivisitata dal d.l. n.

34/2020, è quella dell’erogazione diretta della prestazione, su richiesta del datore di lavoro (quindi facoltativa), da parte dell’Inps, escludendo, perciò, l’onere del richie-dente di dimostrare le difficoltà finanziarie (24).

Al fine di velocizzare i pagamenti il 30 marzo 2020 è stata sottoscritta una Conven-zione tra l’AssociaConven-zione bancaria italiana e le parti sociali, nella quale si è concordato che gli istituti bancari potranno anticipare la somma forfettaria di 1.400 euro, parame-trata a nove settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riparametrare in caso di rapporto a tempo parziale, anche per

(21) Si veda la circ. Inps n. 197/2015.

(22) Si veda E.MASSI, CIGO e assegno ordinario: a chi, come e quanto spetta, in Ipsoa Quotidiano, 2 aprile 2020.

L’A. sostiene, tuttavia, che la domanda «va compilata per ciascuna unità produttiva» indicando sia la generalità delle tipologie contrattuali sia quella degli apprendisti coinvolti, con la possibilità di som-mare per ogni unità produttiva le ore di tutti i rapporti di lavoro.

(23) Si veda l’art. 19, comma 2, d.l. n. 18/2020.

(24) Per un’analisi dell’indice di liquidità necessario alla dimostrazione dello stato di difficoltà si veda E.C.SCHIAVONE, Le procedure amministrative per l’accesso alle integrazioni salariali, in E.BALLETTI,D.G A-ROFALO (a cura di), La riforma della cassa integrazione guadagni nel Jobs Act 2, cit., p. 174. Per la prassi amministrativa si veda il mess. Inps n. 29223/2009, la nota Min. lav. n. 26511/2009, la circ. Inps n.

197/2015, allegato 2, e infine il mess. Inps n. 2066/2020.

il pagamento dell’assegno ordinario erogato dal FIS (25), purché l’azienda richieda all’Inps il pagamento diretto (26). Possibilità quest’ultima estesa alla corresponsione dell’assegno ordinario da parte degli altri fondi di solidarietà.

La Convezione, tuttavia, non include i trattamenti salariali di cui al d.l. n. 9/2020, richiamando unicamente le disposizioni del d.l. n. 18/2020 relative alla CIGO e alla CIGD, nonché l’estensione del pagamento dell’assegno ordinario da parte del FIS.

Ciò avrebbe potuto determinare una disparità di trattamento legata essenzialmente alla tempistica dei pagamenti (27).

Quanto al pagamento diretto delle integrazioni salariali, ivi incluso l’assegno ordinario, il d.l. n. 34/2020 ha previsto una specifica disciplina inserendo nel d.l. n. 18/2020 due articoli (28). In particolare, l’art. 22-quinques prevede che le istanze presentate entro trenta giorni decorrenti dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n.

34/2020) devono seguire la procedura di cui all’art. 22-quater, comma 3.

In seguito, con il d.l. n. 52/2020, è stato stabilito che la domanda potrà essere presen-tata, a pena di decadenza (29), alla sede dell’Inps territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, inoltre, il suddetto pe-riodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l.

n. 52/2020 (ovvero 17 giugno 2020), se tale ultimo termine è posteriore a quello de-terminato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020 (30).

L’art. 22-quater del d.l. n. 18/2020 disciplina il pagamento del trattamento di integra-zione salariale in deroga che sarà concesso ed erogato dall’Inps per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni. Quindi, il rinvio operato dall’art.

(25) Si veda l’art. 19, d.l. n. 18/2020.

(26) Si veda il mess. Inps 7 maggio 2020, n. 1904, con il quale l’Istituto fornisce i chiarimenti circa la modalità di gestione del pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale in caso di non corretto IBAN fornito dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR43). Sul flusso SR43 si veda il mess. Inps n. 1800/2020; mentre per il modello SR41 si veda il mess. Inps n. 1508/2020.

(27) Si veda FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO, COVID-19. Perché la Cassa integrazione non sarà pagata entro il 15 aprile, approfondimento 30 marzo 2020.

(28) Si veda l’art. 71, d.l. n. 34/2020, che ha inserito gli artt. 22-ter, 22-quater e 22-quinques all’interno del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.

(29) Si veda il mess. Inps 21 luglio 2020, n. 2901, secondo cui «Il termine decadenziale previsto dall’ar-ticolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la de-cadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. A titolo di esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decor-renti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel ri-spetto dei termini previsti dal più volte citato decreto-l. n. 52/2020»; nonché il mess. Inps n.

3007/2020.

(30) Art. 71, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020.

22-quinquies al solo terzo comma dell’art. 22-quater non consente di estendere alla CIGO e all’assegno ordinario anche la disciplina prevista dal comma 4 dell’art. 22-quater per l’erogazione dell’anticipazione della prestazione ai lavoratori e la contestuale richiesta del pagamento diretto da parte dell’Inps (31).

In prima battuta, per superare tale criticità, in un gioco di stratificazione normativa che genera confusione ed incertezza applicativa, il Governo è intervenuto con il d.l.

n. 52/2020 (32), stabilendo che in caso di pagamento diretto di tutte le integrazioni salariali (33) il datore di lavoro è «obbligato» ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (34). Trascorsi inutilmente i suddetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi ri-mangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In seguito, con la legge di conversione del d.l. n. 34/2020 – l. n. 77/2020 – è stato abrogato interamente il citato d.l. n. 52/2020, riproponendo, quindi, la criticità dell’estensione del pagamento diretto anche nel caso di accesso all’assegno ordinario (35).

Nei successivi decreti, tuttavia, è stato previsto che la domanda per il pagamento di-retto delle integrazioni salariali, attraverso la trasmissione dei modelli SR41 e SR43, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell’Inps territorialmente com-petente entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

(31) Di diverso avviso l’Inps che con la circ. n. 78/2020 ha affermato che «In virtù del richiamo operato dal successivo articolo 22-quinquies, rubricato “Modifiche al pagamento diretto del tratta-mento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario”, anch’esso introdotto nel decreto-legge n. 18/2020 dal citato articolo 71 del decreto Rilancio, la disciplina dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO) limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di en-trata in vigore della disposizione in commento, ossia dal 18 giugno 2020».

(32) Si veda il mess. Inps n. 2489/2020.

(33) Già con mess. Inps n. 2489/2020 l’Istituto ha affermato che «L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La nuova disciplina dell’an-ticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD pre-sentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.

18/2020, vale a dire dal prossimo 18 giugno 2020».

(34) Si veda l’art. 1, comma 3, d.l. n. 52/2020, che stabilisce, altresì, che in sede di prima applicazione i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 17 giugno 2020 (entrata in vigore del de-creto), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

(35) La citata circ. Inps n. 78/2020, tuttavia, delinea il campo di applicazione della disposizione soste-nendo che «La nuova disciplina dell’anticipo, introdotta dal comma 4 dell’articolo 22-quater del de-creto Cura Italia, in virtù di quanto espressamente disposto sia dal comma 3 del medesimo articolo 22-quater, che dal comma 1 dell’articolo 22-quinquies, può essere applicata esclusivamente alle do-mande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno 2020».

In particolare, sia il d.l. n. 104/2020 (convertito dalla l. n. 126/2020), sia il d.l. n.

137/2020 hanno disciplinato in tal senso la procedura del pagamento diretto (36), sta-bilendo che il mancato rispetto dei termini comporta che il pagamento della presta-zione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (37).

2.3. La durata

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ricondu-cibili all’emergenza epidemiologica Codiv-19 possono presentare domanda di conces-sione del trattamento di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata mas-sima di nove settimane.

Con il protrarsi della crisi economica, il Governo con il d.l. n. 34/2020 (38) modifica il d.l. n. 18/2020, concedendo ulteriori cinque settimane di integrazione salariale, da fruire nel medesimo periodo, ma solo per i datori di lavoro che abbiano goduto inte-ramente le nove settimane nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (39).

Inoltre, il decreto riconosce un aggiuntivo periodo di durata massima di quattro setti-mane per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, attingendo le risorse da un apposito capitolo di bilancio istituito presso il Ministero del lavoro con una dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro (40).

(36) Nel d.l. n. 137/2020, emanato a seguito del blocco delle attività economiche da parte del d.P.C.M.

24 ottobre 2020 (si veda anche il d.P.C.M. 13 ottobre 2020, modificato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020 e in seguito sostituito dal d.P.C.M. 26 ottobre 2020 con effetti sino al 24 novembre 2020, nonché il d.P.C.M. 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020), si prevede che in sede di prima applicazione i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Pertanto, i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del d.l.

n. 137/2020 (ossia successivi al 28 ottobre) determinano la scadenza per la richiesta del pagamento diretto al 27 novembre. I termini riferiti a pagamenti per le sospensioni o riduzioni avvenute nei mesi da marzo a luglio sono stati prorogati al 31 ottobre 2020. Da ultimo l’art. 12, comma 1, d.l. n.

149/2020, ha prorogato al 15 novembre 2020 tutti i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Tale ultima previsione è confluita nell’art. 12-bis, comma 1, della l. n.

176/2020 di conv. del d.l. n. 137/2020, con contestuale abrogazione del comma 7 dell’art. 12 d.l. n.

137/2020 e dell’intero d.l. n. 149/2020, con salvezza degli effetti prodottosi.

(37) Si veda circ. Inps 7 dicembre 2020, n. 139 che ha precisato che «a presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza già illustrati ai precedenti paragrafi 7 e 8, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale».

(38) Si veda l’art. 68, comma 1, lett. a, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020.

(39) Si veda la circ. Inps 10 luglio 2020, n. 84, punto 1.1, che precisa che «non è necessario che le settimane siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020».

(40) Si veda l’art. 22-ter, d.l. n. 34/2020, il quale ha previsto che le risorse, che costituiscono un limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’Inps e ai Fondi di cui agli artt. 26 e 27, d.lgs. n.

148/2015, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Inoltre si veda

Con il d.l. n. 52/2020 (41) si concedono ulteriori 4 settimane da godere anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, purché i datori di lavoro abbiano interamente fruito delle 14 settimane nel periodo precedente. La norma (42), tuttavia, prevede il limite di durata massima di 18 settimane per il godimento com-plessivo dei trattamenti di integrazione salariale, determinando, perciò, la preclusione di richiedere le ulteriori 4 settimane per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 previste dall’art. 68, comma 1, lett. a, d.l. n. 34/2020.

Al fine di ovviare a tale sbarramento la legge di conversione del d.l. n. 34/2020 – l. n.

77/2020 – ha abrogato tale previsione, introducendo l’art. 71-bis che stabilisce che, nel limite massimo di diciotto settimane (43), i datori di lavoro che abbiano esaurito le quattordici settimane, potranno richiedere ulteriori quattro settimane anche per pe-riodi antecedenti al 1° settembre 2020. Il finanziamento per tale misura ammonta a complessivi 1.162,2 milioni di euro per l’intero anno 2020 da attingersi dalle risorse previste dall’art. 22-ter, d.l. n. 18/2020 (44).

Per fronteggiare la grave crisi economica di alcuni settori produttivi, il d.l. n. 34/2020 (45) ha previsto che esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il pe-riodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (ossia le nove settimane iniziali più le ulteriori cinque settimane nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) (46).

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO, Decreto rilancio e ammortizzatori sociali, approfondi-mento 29 maggio 2020, p. 3, che evidenzia la necessaria semplificazione della procedura di richiesta, poiché «sembrerebbero necessarie almeno tre distinte domande (e tre correlate autorizzazioni): una per il residuo di quanto già autorizzato, una seconda per le 5 settimane e una terza per le 4 collocabili dopo il 31 agosto 2020».

(41) Si veda l’art. 1, comma 1, d.l. n. 52/2020.

(42) L’art. 1, comma 1, d.l. n. 52/2020, prevede per tale misura la copertura finanziaria di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, ai sensi degli artt. 22-quater e 22-quinques, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020. Inoltre, l’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora l’Istituto riscontri il superamento del predetto limite, anche in via prospettica, non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

(43) In caso di raggiungimento del tetto massimo le aziende potranno far ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

(44) Si veda la circ. Inps n. 84/2020, cit., punto 1.2, secondo cui «Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclu-sivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 set-timane + 14 setset-timane), per una durata massima complessiva di 31 setset-timane (13 setset-timane + 14 settimane + 4 settimane)».

(45) Si veda l’art. 68, comma 1, lett. a, d.l. n. 34/2020.

(46) Vigente il d.l. n. 52/2020 non era chiaro se tali datori di lavoro potessero usufruire anche delle ulteriori 4 settimane previste dal decreto, sforando il tetto delle 18 settimane complessive.

L’art. 1, d.l. n. 104/2020 (47), ha concesso altre nove settimane (quindi in aggiunta alle precedenti diciotto), incrementabili di ulteriori nove, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa collocate nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (48). Per poter fruire delle ulteriori nove settimane le aziende richiedenti dovranno essere già state interamente autorizzate al godimento delle precedenti nove settimane e dovranno versare un contributo addizionale (vedi § 2.12). Rispetto ai precedenti provvedimenti non si parla più di periodi usufruiti, ma semplicemente “autorizzati”, penalizzando i datori di lavoro che durante l’emergenza pandemica hanno richiesto le integrazioni salariali facendo riferimento al “fruito”, ciò che del resto ha sempre ca-ratterizzato la disciplina degli ammortizzatori standard (49).

Dopo il mese di agosto, sembrava che l’emergenza dovesse rientrare e rallentare, tut-tavia, il nostro Paese si è trovato ad affrontare una nuova ondata epidemica, che ha visto il Governo impegnato nel predisporre nuove misure limitative attraverso l’ema-nazione di quattro decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: del 18 e 24 ottobre, del 3 novembre e del 3 dicembre 2020 (nonché il d.l. n. 172/2020). Per fronteggiare la chiusura o la limitazione di numerose attività produttive ed economiche è interve-nuto il d.l. n. 137/2020 che, con l’art. 12, ha concesso ulteriori sei settimane ai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa nel periodo ri-compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 (50). I meccanismi di godi-mento delle misure salariali sono i medesimi di quelli previsti dal d.l. n. 104/2020.

Novità, invece, rispetto a quest’ultimo decreto, è la possibilità per le aziende interes-sate dal d.P.C.M. 24 ottobre 2020 di richiedere le sei settimane, a partire dal 16 no-vembre, anche in assenza della precedente autorizzazione alle nove settimane di cui al d.l. n. 104/2020 e senza dover versare il contributo addizionale (51).

(47) Si veda la circ. Inps 30 settembre 2020, n. 115, che illustra le modalità di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2020.

(48) La misura è stata introdotta a seguito delle restrizioni adottate con il d.P.C.M. 24 ottobre 2020. Si rappresenta, inoltre, che in data 3 novembre 2020 è stato emanato un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha limitato l’esercizio delle attività produttive e commerciali per alcune zone dell’Italia (zone rosse e arancioni) in virtù dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. La data del 13 luglio, non prevista dal d.l. n. 104/2020, è stata individuata dalla circ. Inps n. 115/2020.

L’art. 3 del d.l. n. 104/2020 ha previsto anche un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo si veda la circ. Inps n. 105/2020. La circolare, in particolare, afferma che per il riconoscimento dell’esonero i datori di lavoro interessati non devono richiedere nuovi trattamenti di cassa integrazione o di assegno ordina-rio in data successiva al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020), poiché «il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale». In seguito, simile esonero è stato previsto dall’art. 12, commi 14-16, d.l. n. 137/2020, conv. con mod. in l. n. 176/2020. In sede di conversione è stato previsto che la facoltà di richiedere l’esonero in parola può essere esercitata anche

L’art. 3 del d.l. n. 104/2020 ha previsto anche un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo si veda la circ. Inps n. 105/2020. La circolare, in particolare, afferma che per il riconoscimento dell’esonero i datori di lavoro interessati non devono richiedere nuovi trattamenti di cassa integrazione o di assegno ordina-rio in data successiva al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020), poiché «il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale». In seguito, simile esonero è stato previsto dall’art. 12, commi 14-16, d.l. n. 137/2020, conv. con mod. in l. n. 176/2020. In sede di conversione è stato previsto che la facoltà di richiedere l’esonero in parola può essere esercitata anche

Documenti correlati