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Verbale d’accordo

Il giorno 4 giugno 2002 presso la sede dell’Università Commerciale L. Bocconi, tra

L’Università Commerciale Luigi Bocconi (di seguito denominata Università), rappresentata dai Sig.ri: G. Banfi, L. Di Gennaro, G. Rosmini

e L’O.S. CGIL rappresentata dal sig.: G. Ganci

L’O.S. CISL rappresentata dai sig.ri: F. Bosio, G. Rindone L’O.S. SAUR rappresentata dalla sig.ra: M. Nicita

L’O.S. UIL rappresentata dal sig.: G. Fusco Premesso che

• In data 4 giugno 2002 è stato sottoscritto il "VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO".

• Il suddetto accordo prevede, all’art. 3, che "... viene definito mediante il presente accordo tra la Bocconi e le OO.SS. firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001, il regolamento di servizio che individua:

a) i contingenti di personale, suddivisi per Servizi e mansioni, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie;

b) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti.

Tutto ciò premesso, si concorda il presente "Regolamento di Servizio"

1. Le premesse sono parte integrante dell’accordo.

2. Viene definito quanto ai punti a) e b) delle Premesse secondo lo schema sottoindicato.

a) Schema di Servizi, prestazioni, casi di attivazione, contingenti:

SERVIZI ESSENZIALI

PRESTAZIONI CASI DI ATTIVAZIONE

DEL SERVIZIO

i. esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto Ministeriale3/11/1999 n. 509 ed Esami di Stato;

In caso di coincidenza temporale tra l’evento protetto e il periodo dello sciopero

Segreteria 1 Coordinatore Attività;

1 Addetto Amministrativo; 3 Addetti alla Didattica fino a 1000 candidati; se il numero dei candidati supera i 1000, 1 Addetto alla Didattica ogni 100 candidati supplementari.

SERVIZI PRESTAZIONI CASI DI ATTIVAZIONE CONTINGENTI DI PERSONALE

ESSENZIALI DEL SERVIZIO

SERVIZI MANSIONI

ii. procedure di

immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione

universitaria o comunque ai cicli di istruzione di cui all’art.

3, commi 1 e 2, dei Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 ed esami di Stato;

In caso di coincidenza temporale tra l’evento protetto e il periodo dello sciopero

Segreteria 1 Coordinatore Attività;

i addetto amministrativo

iii. certificazioni per rinvio dei servizio militare e

partecipazione a concorsi, nei

In caso di coincidenza temporale tra l’evento

Segreteria 1 Coordinatore Attività;

1 addetto amministrativo

casi di documentate urgenza protetto e il periodo per scadenza dei termini, nei dello sciopero casi in cui non sia possibile

L’autocertificazione.

iv. prove di selezione per l’acceso ai Corsi di laurea o comunque ai cicli di istruzione ed esami di Stato di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3/11/1999;

VEDI ART. 4 COMMA 6) ACCORDO SUI PUBBLICI SERVIZI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI

RAFFREDAMENTO E DI CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

v. concorsi per il Personale Docente banditi ai sensi della normativa relativa alle Università ed elezioni nazionali per la nomina delle

Commissioni Giudicatrici.

In caso di coincidenza temporale tra l’evento protetto e il periodo dello sciopero

117/2000) ; 1 supporto segretariale. 3 componenti la

Commissione elettorale in caso di elezione di Commissione

i. servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici e telematici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate in Bocconi, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno della stessa;

sempre, in caso di sciopero - Servizi Tecnici ed

- 1 Responsabile di Portineria per ogni sede in cui siano assicurati i servizi essenziali come individuati nell’accordo a cui si rifà il presente regolamento. 2 Addetti Economato e Patrimonio in grado di assicurare l’attività indicata e di coordinare le attività delle ditte esterne fornitrici dei servizi in outsourcing. Servizio di reperibilità di tipo ‘W’ (art.

17 Contratto

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SERVIZI PRESTAZIONI CASI DI ATTIVAZIONE CONTINGENTI DI PERSONALE

ESSENZIALI DEL SERVIZIO

SERVIZI MANSIONI

ii. attività atte a consentire la raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; a consentire la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, per quanto di

competenza e secondo la legislazione vigente;

sempre, in caso di sciopero Servizi Tecnici ed Portineria per ogni sede in cui siano assicurati i servizi in grado di assicurare l’attività indicata e di coordinare le attività delle ditte esterne fornitrici dei servizi in outsourcing.

Servizio di

reperibilità di tipo ‘W’

(art. 17 Contratto

i. salvaguardia della possibilità di attivazione dei piani di emergenza predisposti dal Portineria per ogni sede in cui siano assicurati i servizi essenziali come squadra di emergenza la cui entità e richiama. I membri della squadra coincideranno, per quanto

possibile con coloro che verranno

esonerati dallo sciopero per garantire i

minimi essenziali ii. salvaguardia degli impianti e

delle apparecchiature operanti a ciclo continuo (es.: server), laddove l’interruzione dei funzionamento comporti danni alle persone o alle

apparecchiature stesse;

In caso di coincidenza temporale tra l’evento protetto e il periodo dello sciopero

ASIT 1 Sistemista in grado di attivare la

reperibilità secondo lo schema consueto

iii. salvaguardia degli esperimenti e delle procedure in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

In caso di coincidenza temporale tra l’evento protetto e il periodo dello sciopero

Unità Organizzati va interessata

1 Responsabile ed 1 Assistente per ogni esperimento o procedura con un massimo di 2 persone per Unità Organizzativa interessata

SERVIZI PRESTAZIONI CASI DI ATTIVAZIONE CONTINGENTI DI PERSONALE

ESSENZIALI DEL SERVIZIO

SERVIZI MANSIONI

i. attività connesse alla funzio-nalità delle centrali termo-idrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per

l’espletamen-to delle prestazioni suindicate;

sempre, in caso di sciopero Servizi Tecnici ed Ausiliari (Economato e Patrimo-nio).

2 Addetti Economato e Patrimonio in grado di assicurare l’attività indicata e di coordinare le attività delle ditte esterne fornitrici dei

ii. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;

In caso di coincidenza temporale tra l’evento protetto e il periodo dello sciopero

2 Addetti Economato e Patrimonio in grado di assicurare l’attività indi-cata e di coordinare le attività delle ditte esterne fornitrici dei servizi in outsourcing. Servizio di reperibilità di tipo "A"

(art. 17 Contratto

i. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge per il periodo di tempo strettamente necessario.

In caso di coincidenza temporale tra l’evento protetto e il periodo dello sciopero

b) La scelta del personale esonerato avverrà, di norma, mediante sorteggio in prima istanza, fatta salva la possibilità di accettare eventuali accordi presi tra i lavoratori interessati, poi, ove possibile, per turnazione. 1 nominativi dei dipendenti così individuati verranno segnalati alle OO.SS. ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato avrà il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione o a quello del sorteggio, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di mancata risposta all’interessato entro il giorno seguente la richiesta di sostituzione si intende non accettata.

Letto, approvato e sottoscritto.

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UNIVERSITA’ COMMERCIALE "LBOCCONI" - MILANO

VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI

SCIOPERO

Il giorno 4 giugno 2002, presso la sede dell’Università Commerciale "L. Bocconi"

tra

l’Università Commerciale "Luigi Bocconi" (da qui in avanti: "Bocconi" o

"Amministrazione"), rappresentata dai Sig.ri- G. Banfi, L. Di Gennaro, G. Rosmini e

l’O.S. CGIL rappresentata dal sig.: G. Ganci

l’O.S. CISI, rappresentata dai sig.ri: F. Bosio, G. Rindone l’O.S. SAUR rappresentata dalla sig.ra: M. Nicita

l’O.S. UIL rappresentata dal sig.: G. Fusco

firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001 (da qui in avanti OO.SS.),

Visti

 l’art. 40 del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001.

 la Legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.

83 e in particolare gli articoli 1 e 2,

si conviene quanto segue.

Articolo 1. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1) 1 servizi pubblici da considerare essenziali nell’ambito della Bocconi sono i seguenti

a) istruzione universitaria,

b) attività di supporto logistico, organízzativo ed amministrativo;

c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori;

d) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;

e) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

Articolo 2. Prestazioni.

1) Nell’ambito dei servizi essenziali di cui all’Articolo 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all’Articolo 3 la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

a) Istruzione universitaria:

i. esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 5091

ii. procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria comunque ai cicli di istruzione di cui al già richiamato art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 ed esami di Stato;

ed esami di Stato;

iii. certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentate urgenza per scadenza dei termini, nei casi in cui non sia possibile l’autocertificazione,

iv. prove di selezione per l’accesso ai Corsi di Laurea;

v. concorsi per il Personale Docente banditi ai sensi della normativa relativa alle Università ed elezioni nazionali per la nomina delle Commissioni Giudicatrici.

b) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

i. servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici e telematici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate in Bocconi, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno della stessa;

ii. attività atte a consentire la raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; a consentire la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

c) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e generale:

i. salvaguardia della possibilità di attivazione dei piani di emergenza predisposti dal S.P.P. nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;

ii salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo (es.: server), laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

iii. salvaguardia degli esperimenti e delle procedure in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

d) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

i. attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate;

ii. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;

e) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

i. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge per il periodo di tempo strettamente necessario.

1 D. M. 3/11/99 n. 509 art. 3 commi 1 e 2

1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS). 2 . Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

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Articolo 3. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

1) Ai fini dell’Articolo 1, viene definito mediante il presente accordo tra la Bocconi e le OO.SS. firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001, il regolamento di servizio che individua:

a) i contingenti di personale, suddivisi per Servizi e mansioni, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie,

b) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti.

2) In caso di dissenso da parte delle OO.SS. sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all’Articolo 5.

3) In conformità al regolamento di cui al comma 1, l’Amministrazione individua, di norma con criteri di rotazione, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all’Articolo 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle OO.SS. ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

4) Nelle more della definizione del regolamento di cui al comma 1), le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’Articolo 1.

Articolo 4. Norme da rispettare in caso di sciopero

1) Le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali esterne che indicono azioni di sciopero relative a vertenze con la Bocconi, o che comunque coinvolgono i servizi di cui all’Articolo 1 sono tenute a darne comunicazione all’Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali esterne devono dame tempestiva comunicazione all’Amministrazione.

2) Non possono essere indetti scioperi di durata superiore ad una giornata lavorativa all’inizio di ogni vertenza.

3) Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.

4) Gli scioperi brevi, che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata, possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine del turno. L’orario deve essere comunicato nella proclamazione.

5) In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre Organizzazioni Sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d’utenza, tra l’effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva non possono sussistere intervalli di tempo inferiori a 2 giorni, ai quali si aggiunge il termine di preavviso previsto al comma 1).

6) In aggiunta a quanto previsto dal presente Articolo, non possono essere proclamati scioperi in coincidenza con le giornate fissate per le prove di selezione di cui all’Articolo 2, comma 1), né nel giorno lavorativo immediatamente precedente e in quello successivo.

7) In caso vengano proclamati scioperi coincidenti coi periodi indicati al comma precedente, proclamati a livello locale, provinciale, regionale o nazionale, generali o di comparto, i periodi di sciopero proclamati verranno posticipati - per tutta la Bocconi - ad un periodo successivo a quello indicato nel comma precedente.

8) Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee per forme improprie di astensione dal lavoro.

9) Nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale"

che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenute di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dalle OO.SS.. Nel regolamento di cui all’Articolo 3, comma 1), sono indicate le procedure per l’attuazione di tale forma di sciopero.

10) Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.

11) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Articolo 5. Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1) Ai sensi dell’Articolo 8 della Legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura della Provincia di Milano. In caso di insorgenza di una controversia che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, il Prefetto della Provincia di Milano, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che

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chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione dei conflitto.

2) Il soggetto di cui al comma 1) può chiedere alle organizzazioni sindacali e alla Bocconi notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione, che deve esaurirsi entro 3 giorni lavorativi dalla data di convocazione.

3) Decorsi inutilmente i termini indicati nei commi 1) e 2), il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.

4) Il tentativo di conciliazione si considera, altresì, espletato ove il soggetto di cui al comma 1), non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro i 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione, così come indicato al comma 2).

5) Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui ai commi precedenti abbia una durata complessivamente non superiore a 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.

6) Del tentativo di conciliazione di cui al comma 2) viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’Articolo 2, comma 6, della Legge 146/1990, così come modificata dalla Legge 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni o i rinvii dello sciopero proclamato, non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’Articolo 2, comma 6, della Legge 146/1990, modificata dalla Legge 83/2000 anche nel caso siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione della Bocconi.

7) Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

8) Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni - esclusi i periodi di cui all’Articolo 4, comma 6) -dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l’obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 6. Pubblicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.

1) Il presente accordo e i regolamenti di cui all’Articolo 3, comma 1), relativamente all’elenco delle prestazioni indispensabili, alle modalità applicative e ai contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili sarà pubblicizzato adeguatamente agli utenti da parte della Bocconi (Guide dello studente e/o sito web).

Articolo 7. Sanzioni

1) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 146/1990, come modificata dal Legge 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 92 de predetta Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.

COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione: 02/171 Valutazione idoneità accordo sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il personale tecnico e amministrativo dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano

Seduta del 5.9.2002

LA COMMISSIONE

su proposta della prof. Galantino, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1. che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) della Legge 146/1990, l’istruzione universitaria costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato all’istruzione;

2. che per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero la disciplina di riferimento per il settore dell’istruzione universitaria è tuttora contenuta negli accordi sottoscritti per il personale non docente delle Università (v. delibera n.

98/335 del 18.6.1998);

3. che, con nota prot. n. 996 in data 6 giugno 2002, l’Università Commerciale

“Luigi Bocconi” di Milano, ha trasmesso l’accordo per il personale tecnico e amministrativo, sottoscritto il 4 giugno 2002 con le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SAUR e UIL, sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.

83/2000;

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4. che con nota del 2 luglio 2002, prot. n. 8653, la Commissione ha chiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il proprio parere in merito all’accordo in esame;

5. che a tale richiesta ha risposto, con nota dell’8 luglio 2002, l’Unione Nazionale Consumatori, esprimendo parere favorevole;

CONSIDERATO

1. che, per quanto riguarda la determinazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, rese obbligatorie dalla legge 146/1990, come modificata dalla l.

n. 83/2000, l’accordo citato in premessa, allegato alla presente delibera quale parte integrante, risponde alle esigenze di cui all’art. 2, comma 2, della stessa legge;

2. che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili l’accordo in esame si conforma alla

2. che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili l’accordo in esame si conforma alla

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