(Bilancio, tesoro e programmazione)
S O M M A R I O
ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:
Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. C. 3628 Governo. (Esame
per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione) . . . . 48 SEDE CONSULTIVA:
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere
favorevole – Parere su emendamenti) . . . . 51 Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e
conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81
della Costituzione – Parere su emendamenti) . . . . 53 Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 e abb.-A (Parere all’Assemblea) (Seguito
esame e rinvio) . . . . 61
ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell’economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 11.10.
Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane.
C. 3628 Governo..
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).
La Commissione inizia l’esame del prov-vedimento in oggetto.
Fabio MELILLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 1, del
Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presi-dente della Camera ha la finalità di accer-tare se il provvedimento collegato non re-chi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di appro-vazione del Documento di economia e fi-nanza o della relativa Nota di aggiorna-mento.
In particolare, fa presente che l’articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposi-zioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Docu-mento, con esclusione di quelli relativi alla
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fissazione dei saldi, nonché all’attuazione del Programma nazionale di riforma, an-che attraverso interventi di carattere ordi-namentale, organizzatorio ovvero di rilan-cio e sviluppo dell’economia.
Segnala, quindi, che il Documento di il-lustrativa, è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbli-che destinate ai territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unita-rio le varie misure di sostegno alle zone montane.
Osserva, in particolare, che il disegno di legge risponde all’obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui oggettiva-mente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteg-giare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (in primis la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.
Fa presente che il disegno di legge in oggetto è costituito da 19 articoli, ripartiti in sei capi.
Segnala, in particolare, che: l’articolo 1 indica le finalità che s’intende perseguire con l’intervento normativo; l’articolo 2 di-sciplina la classificazione dei comuni mon-tani, definendo l’ambito di applicazione della legge, e consente l’individuazione dei comuni destinatari di particolari disposi-zioni di incentivo previste dal presente di-segno di legge; l’articolo 3 contiene la pre-visione della Strategia nazionale per la mon-tagna italiana (SNAMI); l’articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone mon-tane; l’articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conser-vazione del patrimonio materiale e imma-teriale delle zone montane; l’articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale del
Mini-stro per gli affari regionali e le autonomie;
l’articolo 7 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sani-tarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell’articolo 2; l’articolo 8 prevede misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane; l’ar-ticolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l’accesso a internet;
l’articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani; l’articolo 11 prevede in-centivi agli investimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna; l’articolo 12 definisce i rifugi di montagna configuran-doli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti; l’articolo 13 individua le finalità del capo V, rubricato
« Fiscalità montana », volto a favorire lo sviluppo economico e sociale, l’occupazione e il ripopolamento delle zone montane;
l’articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani; l’articolo 15 disciplina la misura cosiddetta « Io resto in montagna », che è tesa a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna; l’ar-ticolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni montani; l’articolo 17 ha l’obiettivo di promuovere e incre-mentare il contributo delle foreste e del settore forestale nazionale al consegui-mento degli impegni internazionali di neu-tralità climatica entro il 2050; l’articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia, fa-cendo le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; l’arti-colo 19 esplicita le abrogazioni necessarie a consentire il compendio delle disposizioni inerenti alla montagna in un corpus nor-mativo organico e coerente.
In conclusione, considerato che il dise-gno di legge C. 3628, recante « Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane », risulta di contenuto omo-geneo, è riconducibile alle materie indicate dal Documento di economia e finanza 2022,
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che individua tra i provvedimenti collegati proprio il citato disegno di legge, e non reca pertanto disposizioni estranee al suo og-getto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di cia-scuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle compe-tenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programma-tici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all’attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di ca-rattere ordinamentale, organizzatorio ov-vero di rilancio e sviluppo dell’economia;
il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) indica tra i “colle-gati” alla manovra di bilancio 2023-2025 un disegno di legge recante “Legge sulla montagna”;
considerato che:
il presente disegno di legge, come risulta dalla sua relazione illustrativa, è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, a rac-cogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane;
il disegno di legge risponde all’obiet-tivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a
sostenere le attività produttive, a fronteg-giare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazio-nale;
il disegno di legge in oggetto è co-stituito da 19 articoli, ripartiti in sei capi;
in particolare, l’articolo 1 indica le finalità che s’intende perseguire con l’in-tervento normativo; l’articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, de-finendo l’ambito di applicazione della legge, e consente l’individuazione dei comuni de-stinatari di particolari disposizioni di in-centivo previste dal presente disegno di legge; l’articolo 3 contiene la previsione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI); l’articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle mon-tagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane;
l’articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conserva-zione del patrimonio materiale e immate-riale delle zone montane; l’articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
l’articolo 7 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sani-tarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell’articolo 2; l’articolo 8 prevede misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane; l’ar-ticolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l’accesso a internet;
l’articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani; l’articolo 11 prevede in-centivi agli investimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna; l’articolo 12 definisce i rifugi di montagna configuran-doli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti; l’articolo 13 individua le finalità del capo V, rubricato
“Fiscalità montana”, volto a favorire lo
svi-Martedì 21 giugno 2022 — 50 — Commissione V
luppo economico e sociale, l’occupazione e il ripopolamento delle zone montane; l’ar-ticolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da gio-vani; l’articolo 15 disciplina la misura co-siddetta “Io resto in montagna”, che è tesa a incentivare forme di sostegno alla resi-denzialità nei territori di montagna; l’arti-colo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni montani; l’articolo 17 ha l’obiettivo di promuovere e incre-mentare il contributo delle foreste e del settore forestale nazionale al consegui-mento degli impegni internazionali di neu-tralità climatica entro il 2050; l’articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia, fa-cendo le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; l’arti-colo 19 esplicita le abrogazioni necessarie a consentire il compendio delle disposizioni inerenti alla montagna in un corpus nor-mativo organico e coerente;
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 3628 Governo, recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”:
a) sia riconducibile alle materie indi-cate dal Documento di economia e finanza 2022, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legi-slazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».
La Commissione approva la proposta di parere del presidente.
La seduta termina alle 11.15.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vi-cepresidente Giorgio LOVECCHIO. –
Inter-viene la viceministra dell’economia e delle finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 11.15.
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei refe-rendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591-A Governo.
(Parere all’Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l’esame del prov-vedimento.
Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in titolo, nel testo origi-nario del decreto-legge, nella seduta dello scorso 25 maggio, esprimendo un parere favorevole.
Rammenta, altresì, che la I Commis-sione Affari costituzionali, competente nel merito, ha quindi concluso l’esame in sede referente in data 15 giugno, approvando talune modifiche al testo del decreto-legge, che, comunque, non presentano profili pro-blematici dal punto di vista finanziario.
Tanto premesso, propone pertanto di espri-mere sul testo ora all’esame dell’Assemblea un parere favorevole.
La Viceministra Laura CASTELLI con-corda con la proposta di parere del rela-tore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Roberto PELLA (FI), relatore, avverte che l’Assemblea, in data odierna, ha tra-smesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
In merito alle proposte emendative per le
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quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, segnala le seguenti:
Montaruli 3.1, che prevede che, per le finalità del presente decreto, i seggi siano fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, garantendo la piena comprensione delle modalità di voto, anche attraverso forme di video-interpretariato.
Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla pro-posta emendative in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Lollobrigida 6.022 e Silvestroni 6.026, che recano disposizioni volte a prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano. Al riguardo, ritiene neces-sario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle proposte emendative in commento;
Silvestroni 6.023, 6.024 e 6.025, che recano disposizioni volte a reintrodurre l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consi-glio provinciale. Al riguardo, ritiene neces-sario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle proposte emendative in commento;
Silvestroni 6.027, che inserisce tra gli organi delle province e delle città metro-politane la giunta provinciale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall’attuazione della pro-posta emendativa in commento;
Colletti 6-bis.01, che, nell’apportare modifiche al testo unico in materia di ele-zioni della Camera dei deputati, reca altresì una delega legislativa per la determina-zione dei collegi elettorali plurinominali, prevedendo, tra l’altro, che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto
legislativo, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal presidente del-l’ISTAT e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la Commissione stessa è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla pro-posta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione sia alla cor-responsione di eventuali emolumenti ai com-ponenti della citata Commissione sia alle spese di funzionamento della stessa;
Siragusa 7.100, che prevede che le buste e il tagliando del certificato elettorale relativi al voto dei cittadini italiani resi-denti all’estero siano dotati di apposito codice a barre o altri sistemi a lettura ottica, provvedendo ai relativi oneri, valu-tati in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa modalità di copertura finanziaria.
Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sem-brano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal rela-tore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica privi di idonea quantificazione e co-pertura, mentre esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fasci-colo n. 1.
Roberto PELLA (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, pro-pone pertanto di esprimere parere contra-rio sugli emendamenti 3.1 e 7.100 e sugli articoli aggiuntivi 6.022, 6.023, 6.024, 6.025, 6.026, 6.027 e 6-bis.01, in quanto
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bili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di espri-mere nulla osta sulle restanti proposte emen-dative contenute nel fascicolo n. 1 tra-smesso dall’Assemblea.
La Viceministra Laura CASTELLI con-corda con la proposta di parere del rela-tore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343-A Governo.
(Parere all’Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l’esame del prov-vedimento.
Guido Germano PETTARIN (CI), rela-tore, segnala che il disegno di legge in esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito (VI, Finanze) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l’acquisizione dei rispettivi pareri, con-ferisce al Governo la delega per la riforma fiscale.
Rileva che le disposizioni di carattere finanziario sono riportate all’articolo 10 che reca sia una clausola di invarianza finanziaria (comma 1), riferita all’attua-zione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9, sia il rinvio (comma 2) a specifiche moda-lità di copertura per la compensazione dei nuovi o maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi che non trovino compensazione all’interno dei medesimi provvedimenti.
Segnala che sempre al comma 2 dell’ar-ticolo 10 è previsto infine il richiamo al meccanismo procedurale di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che prevede la possibilità, per la comples-sità della materia trattata, di rinviare la
quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle deleghe al momento dell’adozione dei decreti legisla-tivi attualegisla-tivi.
Evidenzia che il testo iniziale del dise-gno di legge è corredato di relazione tec-nica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni sebbene il provvedimento sia stato modificato nel corso dell’esame in sede referente, mentre gli emendamenti approvati dalla Commis-sione non sono invece corredati di rela-zione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 10, che prevedono una delega al Governo per la revisione del si-stema fiscale e relativa procedura e dispo-sizioni finanziarie, rileva preliminarmente che, per un verso, le disposizioni di cui all’articolo 10 recano una clausola di inva-rianza finanziaria, in base alla quale dal-l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare un incremento della pres-sione tributaria; per altro verso il mede-simo articolo 10 richiama varie modalità di compensazione dei possibili oneri derivanti dai decreti adottati nell’esercizio della de-lega, richiamando in primo luogo modalità di compensazione interne a ciascun prov-vedimento ovvero il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l’anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall’anno 2023, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1.
In ultima istanza, a fini della compen-sazione degli eventuali oneri recati dai prov-vedimenti emanati nell’esercizio della de-lega, la norma richiama l’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subor-dina l’emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore dei provvedi-menti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
In proposito ritiene che andrebbe pre-liminarmente acquisito l’avviso del Go-verno riguardo alla coerenza della
conte-Martedì 21 giugno 2022 — 53 — Commissione V
stuale previsione di una clausola di inva-rianza finanziaria nonché del richiamo a procedure di compensazione che prefigu-rano invece l’onerosità della normativa de-legata.
Osserva inoltre che, dal tenore letterale dell’articolo 10 sembra dedursi che la se-quenza delle procedure di compensazione prefigurata dalla norma debba intendersi come indicativa anche di un ordine di priorità nel ricorso alle diverse forme di copertura: in ordine a tale profilo ritiene che andrebbero comunque acquisiti ele-menti di valutazione e di conferma.
Riguardo agli aspetti più direttamente attinenti alla quantificazione dell’impatto finanziario della delega, evidenzia che i criteri di delega indicati all’articolo 1 pre-sentano una formulazione ampia e di por-tata generale: pertanto, pur essendo poten-zialmente suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario, una stima pun-tuale del relativo impatto sui saldi appare possibile soltanto alla luce della normativa delegata che sarà adottata in applicazione degli stessi.
Tuttavia, pur prendendo atto di tale circostanza e della complessità dell’inter-vento delegato nonché, in ragione della stessa, del richiamo alla procedura prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – che pre-vede, di fatto, un rinvio della
Tuttavia, pur prendendo atto di tale circostanza e della complessità dell’inter-vento delegato nonché, in ragione della stessa, del richiamo alla procedura prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – che pre-vede, di fatto, un rinvio della